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12.1995.189

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Dalla denominazione “__________, ora eredi” adottata da parte attrice negli allegati introduttivi della causa per indicare se stessa, le parti e il giudice potevano e dovevano concludere per il fatto che l’azione veniva promossa da una comunione ereditaria, o almeno da parte di essa, e non da una ditta individuale, essendo il riferimento relativo alla ditta di costruzioni irreversibilmente superato dall’inequivocabile dicitura finale “ora eredi”. Ne consegue la mancanza di fondamento dei riferimenti del convenuto e del Pretore alla tematica della capacità processuale o di essere parte della ditta individuale, dovendosi piuttosto esaminare la proponibilità dell’azione siccome introdotta da eredi del titolare del diritto materiale dedotto in giudizio.

E. 2 La comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397, 93 II 14, 79 II 115; Rep . 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14). Ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parziale- circa i nominativi delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte del processo (ICCTF

E. 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.). E’ poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC). 3. Diverso sarebbe il caso qualora fosse stato indicato il nominativo di almeno uno dei componenti della comunione ereditaria. In siffatta eventualità, infatti, stante la presenza di almeno una persona fisica, munita di capacità processuale, non vi sarebbe stata azione anonima, e vi sarebbe perciò stato spazio per l’applicazione delle calzanti norme sul litisconsorzio necessario -tale è in effetti la posizione processuale dei membri di una comunione ereditaria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41, n. 1; Ottaviani, opera citata, pag. 66 e 67)-, ovvero per la sospensione del processo e l’assegnazione alla parte di un termine per la completazione della procedura (art. 45 cpv. 1 CPC; II CCA 6 ottobre 1992 in re P./J.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 45, n. 1). 4. E’ perciò a torto che nella fattispecie il Pretore ha fatto capo alla procedura prevista dall’art. 45 CPC, dovendosi invece ammettere l’esistenza di un vizio non sanabile, tale da giustificare unicamente la declaratoria di irricevibilità della petizione. Essendo il difetto di un presupposto processuale un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera -a prescindere da qualsiasi considerazione circa la buona fede del convenuto nel sollevare la questione solo in sede di conclusioni- non può che dichiarare d’ufficio nulli non solo il decreto impugnato, così come richiesto dal convenuto, ma anche la petizione e tutti i successivi atti della causa, in quanto da essa necessariamente dipendenti. L’appello è perciò accolto ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, e possono essere accollati in solido ad __________, __________ e __________ nata __________, qualificatisi come aventi causa nelle osservazioni al gravame. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 6 giugno 1995 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la petizione 20 febbraio 1990 di __________, ora eredi, è dichiarata nulla, e con essa tutti i successivi atti di procedura, compreso il decreto 15 maggio 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                   fr.    480.-- b) spese                                                     fr.      20.-- T o t a l e                                                      fr.    500.-- già anticipati dall’appellante in misura di fr. 200.--, sono a carico di __________, __________ e __________ nata __________ in solido, i quali, pure in solido rifonderanno al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello. III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.1995 12.1995.189

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00189 Lugano 10 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretaria: Petrini sedente per giudicare nella ordinaria appellabile inc. n. 11'390 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 20 febbraio 1990 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui parte attrice ha chiesto chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 49’458.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore; Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione; E ora sul decreto 15 maggio 1995 con il quale il Pretore ha sospeso la causa e ha assegnato all’attrice un termine di 20 giorni per completare la petizione con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6 giugno 1995 con richiesta di effetto sospensivo chiede che il decreto impugnato sia dichiarato nullo oppure che lo stesso sia annullato; Mentre la controparte con osservazioni del 13 luglio 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.

- se deve essere accolto l’appello 2.

- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Con petizione 20 febbraio 1990 parte attrice, denominatasi “__________, ora eredi”, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 49’458.-- oltre interessi a titolo di mercede per opere da capomastro effettuate nel corso del 1982. B. Nei propri allegati introduttivi il convenuto ha resistito alla petizione adducendo il cattivo adempimento del contratto di appalto a suo tempo stipulato. C. In sede di conclusioni il convenuto ha eccepito la mancanza della capacità di essere parte dell’attrice. La petizione sarebbe stata introdotta da un’entità sprovvista della capacità di essere parte, visto che la ditta individuale __________ non sarebbe soggetto giuridico, facoltà che possiederebbe solo il titolare della ditta. Sarebbe inoltre poco chiara l’aggiunta “ora eredi”: anche se essa indicasse che attrice è una comunione ereditaria la petizione sarebbe comunque nulla, non potendosi ammettere la capacità di essere parte della comunione ereditaria. D. Il Pretore con il decreto qui impugnato ha rilevato che la parte attrice sarebbe la comunione ereditaria della signora __________, titolare dell’impresa di costruzioni e deceduta il __________. Visto che i membri di una comunione ereditaria formerebbero un litisconsorzio necessario, il Pretore ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 CPC ha sospeso la causa e ha assegnato alla parte attrice un termine per completare la petizione con l’indicazione di tutti i coeredi. E. Con tempestivo gravame datato 6 giugno 1995, con richiesta di effetto sospensivo, il convenuto ha chiesto che il decreto impugnato venga dichiarato nullo o comunque annullato. Il Pretore avrebbe innanzitutto violato l’art. 84 CPC, acquisendo agli atti mezzi di prova -certificato ereditario, estratto dal Registro di commercio- senza darne comunicazione alle parti, le quali di conseguenza non hanno potuto esprimersi sul tema. Vi sarebbe inoltre violazione degli art. 88 e 101 CPC, atteso che l’iniziativa del Pretore di ammettere agli atti detti documenti realizzerebbe una violazione del principio attitatorio. La soluzione adottata dal Pretore sarebbe comunque errata, non potendosi sanare a posteriori la mancanza della capacità di essere parte. F. Il Pretore il 7 giugno 1995 ha conferito effetto sospensivo al gravame. G. Nelle osservazioni del 13 luglio 1995 __________, __________ e __________ nata __________, membri della comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Dalla denominazione “__________, ora eredi” adottata da parte attrice negli allegati introduttivi della causa per indicare se stessa, le parti e il giudice potevano e dovevano concludere per il fatto che l’azione veniva promossa da una comunione ereditaria, o almeno da parte di essa, e non da una ditta individuale, essendo il riferimento relativo alla ditta di costruzioni irreversibilmente superato dall’inequivocabile dicitura finale “ora eredi”. Ne consegue la mancanza di fondamento dei riferimenti del convenuto e del Pretore alla tematica della capacità processuale o di essere parte della ditta individuale, dovendosi piuttosto esaminare la proponibilità dell’azione siccome introdotta da eredi del titolare del diritto materiale dedotto in giudizio. 2. La comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397, 93 II 14, 79 II 115; Rep . 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14). Ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parziale- circa i nominativi delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte del processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.). E’ poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC). 3. Diverso sarebbe il caso qualora fosse stato indicato il nominativo di almeno uno dei componenti della comunione ereditaria. In siffatta eventualità, infatti, stante la presenza di almeno una persona fisica, munita di capacità processuale, non vi sarebbe stata azione anonima, e vi sarebbe perciò stato spazio per l’applicazione delle calzanti norme sul litisconsorzio necessario -tale è in effetti la posizione processuale dei membri di una comunione ereditaria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41, n. 1; Ottaviani, opera citata, pag. 66 e 67)-, ovvero per la sospensione del processo e l’assegnazione alla parte di un termine per la completazione della procedura (art. 45 cpv. 1 CPC; II CCA 6 ottobre 1992 in re P./J.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 45, n. 1). 4. E’ perciò a torto che nella fattispecie il Pretore ha fatto capo alla procedura prevista dall’art. 45 CPC, dovendosi invece ammettere l’esistenza di un vizio non sanabile, tale da giustificare unicamente la declaratoria di irricevibilità della petizione. Essendo il difetto di un presupposto processuale un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera -a prescindere da qualsiasi considerazione circa la buona fede del convenuto nel sollevare la questione solo in sede di conclusioni- non può che dichiarare d’ufficio nulli non solo il decreto impugnato, così come richiesto dal convenuto, ma anche la petizione e tutti i successivi atti della causa, in quanto da essa necessariamente dipendenti. L’appello è perciò accolto ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, e possono essere accollati in solido ad __________, __________ e __________ nata __________, qualificatisi come aventi causa nelle osservazioni al gravame. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 6 giugno 1995 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la petizione 20 febbraio 1990 di __________, ora eredi, è dichiarata nulla, e con essa tutti i successivi atti di procedura, compreso il decreto 15 maggio 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                   fr.    480.-- b) spese                                                     fr.      20.-- T o t a l e                                                      fr.    500.-- già anticipati dall’appellante in misura di fr. 200.--, sono a carico di __________, __________ e __________ nata __________ in solido, i quali, pure in solido rifonderanno al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello. III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria