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11.2025.34

Ricusazione

Ticino · 2025-06-12 · Italiano TI
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Incarto n.11.2025.34

Lugano

12 giugno 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaSO.2025.208 (divorzio su richiesta di un coniuge: ricusazione)della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa conistanza del 15 marzo 2025 da

AP1,Ma______

contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord

Andrea ALBERTI

nell'ambito della causa DM.2023.51 (divorzio su richiesta di un                      coniuge) promossa con petizione del 31 ottobre 2023 da

AO1,M______

B.Il 31 ottobre 2023 AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sollecitando l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei figli e l'obbligo perAP1 di versare un contributo alimentare di almeno fr. 500.–mensili per K______, assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili, oltre un contributo alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______, assegni familiari non compre­si, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.– mensili. Nella sua risposta del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'attribuzione a sé dei figli (riservato il diritto di visita mater­no) con esercizio in comune dell'autorità parentale e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare per i figli di fr. 100.– mensili ciascuno. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande. Le prime arringhe si sono tenute il 19 novembre 2024 e quello stesso giorno il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove. Il 2 dicembre 2024 la psicologa O______ T______ R______ è poi stata incaricata di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettivadei due minori. Un reclamo presentato da AP1 contro tale designazione è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025(inc. 13.2024.79).

Considerando

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).