Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2024.163
Lugano
10 febbraio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causaSE.2024.31 (filiazione: modifica di provvedimenti cautelari)della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con petizione del 27 agosto 2024da
AP1(2020),A______
contro
AO1,L______
(già patrocinato dall'avv. PA2, L______)
Ritenuto
in fatto: A.Il 30 novembre 2020 AP2 (1984) ha dato alla luce un figlio, AP1, che è stato riconosciuto da AO1 (1973), cittadino i______. A quel tempo i genitori vivevano insieme ad A______ e AO1 era già padre di D______ (2010), nato dal precedente matrimonio.Essi vivono separati dall'aprile 2023, quando madre e figlio si sono trasferiti in un altro appartamento, sempre ad A______.
B.Adito l'8 marzo 2024 da AP1, rappresentato dalla madre AP2, con un'istanza di provvedimenti cautelari per ottenere, fra l'altro, la modifica del contributo stabilito con contratto di mantenimento approvato il 18 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione 11 e la regolamentazione delle relazioni personali, con decreto cautelare dell'11 giugno 2024 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, dando atto che i genitori si sono accordati sulla custodia esclusiva del minore alla madre e sulle relazioni personali, ha condannato AO1 a versare alla madre dall'aprile 2024 un contributo di mantenimento di fr. 3272. mensili, di cui fr. 1395. a titolo di contributo di accudimento, oltre agli assegni familiari se percepiti (inc. CA.2024.9). Tale decreto è passato in giudicato.
C.Nel quadro di una procedura di merito promossa il 26 agosto 2024 da AP1 presso la medesima Pretura volta, in particolare, a stabilire contributi alimentari a carico del padre dall'aprile 2024 in importi da variabili tra i fr. 1315. e i fr. 1903. mensili, oltre al contributo di accudimento (da quantificare in base alle risultanze istruttorie) e a 1/3 dell'eventuale eccedenza rimanente nelle disponibilità di lui, AO1 contestualmente alle sue osservazioni del 23 settembre 2024 ha chiesto già in via cautelare la riduzione dal settembre 2024 del contributo alimentare fissato con la decisione dell'11 giugno 2024 a fr. 2438. mensili, di cui fr. 1395. mensili quale contributo di accudimento. Il 4 novembre 2024 AP1 ha presentato il suo allegato di replica nel merito e di osservazioni all'istanza cautelare, chiedendo in relazione a quest'ultima di aggiornare i fabbisogni suoi e della madre. Il padre ha duplicato nel merito e replicato nella cautelare il 27 novembre 2024, ribadendo il suo punto di vista.
D.Statuendo con decreto cautelare dell'11 dicembre 2024 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento dell'istanza del 23 settembre 2024, ha condannato il padre a versare alla madre un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 2946. mensili dal settembre 2024, di fr. 2956. mensili dal gennaio 2025 e di fr. 2840. mensili dal settembre 2025, comprensivi del contributo di accudimento di fr. 1395., oltre agli assegni familiari se percepiti. Le spese processuali di fr. 500. sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e le ripetibili compensate.
E.Contro il decreto cautelare appena citato AO1 è insorto a questa Camera con una richiesta di aggiornamento del reddito ai fini della revisione del contributo di mantenimento e di accudimento del 19 dicembre 2024 con cui previa ammissione di taluna documentazione che dimostra il reddito attuale chiede di modificare il decreto impugnato nel senso che gli venga garantito il rispetto del minimo vitale mensile, tenendo conto della sua situazione finanziaria attuale, al fine di evitare ulteriori danni e azioni legali contro di lui, con l'adeguamento del contributo ai nuovi parametri finanziari, riflettendo la situazione attuale e reale, nonché di approvare un piano di pagamento compatibile con le sue attuali risorse finanziarie, con ad esempio rate mensili di 100 franchi come da lui proposto in buona fede. Il memoriale non è stato notificato a AP1 per osservazioni.
Considerando
2.Qualora una conclusione abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va sempre quantificata. Tale requisito valetanto sul piano federale (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi) quanto sul piano cantonale, sia in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC) sia in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti, (DTF 137 III 617 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1 in: RSPC 2023 pag. 416). In appello la quantificazione della pretesa deve evincersi se non dalle richieste di giudizio almeno dalla motivazione del ricorso, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata (DTF 137 III 621 consid. 6.2).
AO1, L______;
avv. PA1, A______.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).