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11.2022.87

Divorzio: contributi alimentari per le figlie, reddito ipotetico del coniuge residente in Spagna

Ticino · 2024-08-20 · Italiano TI
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Divorzio: contributi alimentari per le figlie, reddito ipotetico del coniuge residente in Spagna

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti al Pretore l'appellante chiedeva complessivi fr. 200.– mensili per ogni figlia (l'una nata il 30 giugno 2016 e l'altra il 26 agosto 2017) fino alla maggiore età o fino al termine della formazione professionale, mentre il marito rifiutava ogni contributo alimentare. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il 5 aprile 2022. Il termine di ricorso, sospeso dal 10 al 24 aprile 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sarebbe scaduto così il 20 maggio 2022. Consegnato alla posta il 18 maggio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 2 Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per le figlie. Il Pretore ha accertato anzitutto che l'attrice, alla quale A______ e C______ sono affidate, già fornisce prestazioni in natura e che il mantenimento in denaro va così a carico del convenuto. Egli ha poi rilevato che, sebbene nulla abbia addotto in merito al proprio reddito e al proprio fabbisogno minimo, il convenuto è in grado con la sua attività lavorativa di versare un contributo alimentare per le figlie di fr. 100.– mensili ciascuna, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale si era impegnato a stanziare tale importo senza avere dimostrato da allora un peggioramento della propria situazione, come si evince dagli atti del procedimento cautelare (inc. CA.2021.45 e inc. 11.2021.118). Per il primo giudice a tale conclusione si giunge, del resto, anche considerando il modesto fabbisogno minimo esposto del marito nella procedura a protezione dell'unione coniugale (€ 1000.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo € 850.–, spese d'automobile € 37.50). Il Pretore ha soggiunto dipoi che, rinunciando a esercitare un'attività lucrativa, AO1 è responsabile della propria condizione economica. Egli ammette per altro di non cercare un impiego, nonostante nel 2015 egli abbia lavorato in Spagna come rappresentante della ditta ‟W______ W______ Canarisˮ, poi come responsabile della torneria in una ditta metalmeccanica e in seguito come meccanico d'automobili . In condizioni del genere si giustifica per il Pretore di imputargli un reddito ipotetico di € 1700.–/1800.– mensili come rappresentante, venditore, operaio metalmecca-nico o meccanico, anche perché, dandosi situazioni finanziarie modeste, le esigenze poste a un debitore alimentare di sfruttare pienamente le proprie capacità di guadagno per far fronte agli obblighi alimentari nei confronti di figli minorenni sono particolarmente elevate. Egli ha fissato così il contributo alimentare per le figlie in fr. 100.– mensili ciascuna. Infine il Pretore ha calcolato il fabbisogno delle figlie in fr. 535.60 mensili ciascuna (minimo esistenziale fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio fr. 103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10), constatando che, dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili per ogni figlia) e il contributo alimentare versato dal padre (fr. 100.– mensili per ogni figlia), il fabbisogno delle ragazze rimane scoperto per fr. 235.60 mensili ciascuna. Egli non ha mancato di sottolineare che, liberata in parte dall'accudimento delle figlie, AP1, senza redditi, dal 1° gennaio 2023 dovrà svolgere un'attività lucrativa al 50%, sicché ha imputato alla medesima un reddito ipotetico di fr. 1900.– mensili. Egli ha ritenuto tuttavia che ciò non influisce sul contributo alimentare a carico del convenuto perché costei assicura alle figlie prestazioni in natura e con tale reddito deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 1553.– mensili, mentre i rimanenti fr. 350.– mensili dovrà destinarli alle ragazze.

E. 3 L'appellante

non critica il reddito ipotetico di € 1700/1800.– mensili ascritto dal Pretore

al convenuto né il suo fabbisogno minimo quantificato in fr. 1000.– mensili.

Essa lamenta che di fronte a un margine disponibile potenziale di € 779.–

mensili (€ 1700.– ./. 1000.–) e all'ammanco di fr. 335.60 mensili nel

fabbisogno minimo delle figlie il Pretore abbia fissato un contributo

alimentare per queste ultime di soli fr. 100.– mensili ciascuna. Essa chiede

così di condannare AO1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di

almeno fr. 350.– mensili, importo corrisponden­te al margine disponibile di

lui.

Non

a torto l'appellante si duole che mal si comprende come il primo giudice sia

giunto a fissare il contributo alimentare per ogni figlia in fr. 100.– mensili

se il convenuto può contare su un margine disponibile di € 779.– mensili. A ben

vedere nondimeno ciò si riconduce al fatto che il Pretore non ha indicato se

quel salario ipotetico sia netto o lordo. Certo, il reddito imputato al

convenuto come “rappresentante”, “venditore”, “operaio in una ditta metalmec­canica”

o “meccanico” (sentenza, pag. 9) corrisponde a quanto aveva stimato il Pretore stesso

in sede cautelare (inc. CA.2021.45, sentenza del 1° settembre 2021

consid. 7), verosimilmente sulla scorta di dati statistici (doc. 1)

presentati allora dalla moglie (

https://www.jobandsalaryabroad.com

). Si trattava

però di salari medi lordi, dai quali occorre dedurre gli oneri usuali che il

sito medesimo indica in poco più del 25% (grafico “imposte sui salari e

contributi previdenziali”, in: ‹https://www.https://www. jobandsalaryabroad.com/it/spain/italian-automechanic-spain.

html›). Ne segue che il reddito lordo di € 1700.–/1800.– mensili stimato dal

Pretore, calcolato al netto risulta di poco superiore a € 1300.– mensili,

ovvero fr. 1240.– mensili (arrotondati).

Si

volesse anche fare astrazione dai dati che precedono, la Spagna dispone in ogni

modo di un istituto nazionale di statistica (Ine:

https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498

https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498

per la Svizzera. Secondo tale istituto il reddito

lordo medio in Spagna per attività nel commercio in grosso e al dettaglio, come

pure per la riparazione di auto e motoveicoli ammonta, per un uomo, a € 2108.– lordi

(

https://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185

). Inoltre nel settore dell'industria

il redditohttps://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185sempre per un uomo, del 20%

circa rispetto alla media nazionale (

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0

). Ne segue che

con un reddito lordo di €https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0r.

1212.–) e un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili AO1 conserva un margine

disponibile di fr. 200.– mensili. L'apprezzamento del AO1 dunque conferma.

E. 4 AP1 rimprovera inoltre al Pretore di non avere quantifica­to il fabbisogno minimo delle figlie tenendo conto delle variazioni prevedibili, ovvero l'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 400.– mensili a fr. 600.– mensili a valere dal 10° compleanno e l'aumento dell'assegno familiare dal 16° complean­no in poi. Occorre così precisare – essa soggiunge – che l'ammanco è di fr. 335.60 mensili fino al 10° compleanno, di fr. 535.60 dal 10° al 15° compleanno e di fr. 485.60 mensili dal 15° compleanno in poi. a) In concreto il fabbisogno in denaro delle figlie – da coprire dall'appellante, giacché la madre garantisce già cura e educazione in natura (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni) – è di fr. 335.60 mensili ciascuna fino al 10° compleanno (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio sopportato dalla madre fr. 103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.– mensili ciascuna), di fr. 535.60 mensili dal 10° compleanno (aumento del minimo esistenziale del di-ritto esecutivo a fr. 600.–) e di fr. 485.60 mensili dal 16° complean­no in poi (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250 .–). L'appellante potendo versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia, il fabbisogno in denaro di ciascuna di loro rimane così scoperto per fr. 235.– mensili fino al 10° an­no di età, per fr. 435.– mensili fino al 16° anni di età e per fr. 385.– mensili dopo di allora. b) Giusta l'art. 286 a cpv. 1 CC, “se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimen­to era dovuto”. In concreto il Pretore ha menzionato l'ammontare del fabbisogno in denaro delle figlie che rimane scoperto indicando il relativo ammontare nella motivazione della sentenza. In realtà avrebbe dovuto precisarne l'entità nel dispositivo, come prescrive la giurisprudenza (Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 301 a con riferimenti). Si rimedia pertanto al riguardo nell'ambito del presente giudizio. c) Alla stregua di quanto precede giova integrare la sentenza impugnata anche per quanto concerne la durata dei contributi alimentari dovuti alle figlie (al cui proposito la decisione impugnata è silente), i quali vanno fissati non solo fino alla maggiore età, bensì fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale delle beneficiarie (DTF 139 III 404 in alto). Inoltre è utile specificare conformemente all'art. 285 a cpv. 1 CC, per quel che è degli assegni familiari (ignorati nella sentenza impugnata), che questi non sono compresi nel fabbisogno in denaro delle figlie e sono dovuti in aggiunta al contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2).

E. 5 Se ne conclude ad ogni buon conto che, nel merito, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO1 per osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa sede, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Si trovasse anche la richieden­te in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essa versa si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

E. 6 Domiciliato in Spagna, l'appellante può chiedere di ricevere la motivazione del presente giudizio tradotta in spagnolo. I costi della traduzione saranno cumulati in tal caso alle spese giudiziarie e andranno a carico delle parti.

E. 7 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo n. 8 di tale sentenza è così precisato d'ufficio: AO1 è condannato a versare a AP1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento: – fr. 100.– mensili per la figlia A______ fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi);

–   fr. 100.– mensili per la figlia C______ fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi). Gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento delle figlie sono posti a carico di AO1 nella misura di fr. 235.– mensili per ogni figlia fino al 10° anno di età, di fr. 435.– mensili ciascuna fino al 16° anno di età e di fr. 385.– mensili ciascuna dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale

2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.

3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.   Notificazione: – avv. PA1, Me______; – AO1, M______, L______ P______ d______ G______ C______ (E). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.08.2024 11.2022.87 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.08.2024 11.2022.87 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.08.2024 11.2022.87

Divorzio: contributi alimentari per le figlie, reddito ipotetico del coniuge residente in Spagna

Incarti n. 11.2022.87 11.2022.88 Lugano 20 agosto 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni cancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa DM.2020.55 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 15 dicembre 2020 da AP1, ora AP1*, Me______ (patrocinata dall 'avv. PA1, Me______) contro AO1, M______, L______ P______ d______ G______ C______ (E), giudicando sull'appello del 18 maggio 2022 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2022 (11.2022.87) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.88), Ritenuto in fatto: A. AO1 (1979) e AP1 (1979) si sono sposati a G______ il 21 agosto 2015, adottando la separazione dei beni. Nel settembre del 2015 essi si sono trasferiti in Spagna (a F______, prima, e a M______, L______ P______ d______ G______ C______, poi), dove sono nate A______, il 30 giugno 2016, e C______, il 26 agosto 2017. Dopo aver lavorato come rappresentante e meccanico e avere iniziato la ristrutturazione di una stalla da destinare ad agriturismo, il marito vive con i frutti di un vasto podere da lui acquistato a M______ . I coniugi si sono separati nel dicembre del 2017, quando AP1 è rientrata in Svizzera con A______ e C______. Essa non esercita alcuna attività lucrativa e si dedica alla cura delle figlie, riscuotendo prestazioni assistenziali. B. Statuendo con sentenza del 22 gennaio 2021 in esito a una protezione dell'unione coniugale chiesta il 19 aprile 2019 da AP1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre con autorità parentale congiunta, ha regolato il diritto di visita paterno durante le vacanze scolastiche estive (da esercitare nell'abitazione dei nonni paterni a G______) con settimanali contatti telefonici e ha condannato AO1 a versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia (senza cenno ad assegni familiari; inc. SO.2019.279). C. Nel frattempo, il 15 dicembre 2020, AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'affidamento delle figlie con autorità parentale esclusiva, il disciplinamento del diritto di visita paterno, il versamento di un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi) e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi. Essa non ha postulato contributi di mantenimento per sé, ma ha chiesto di liquidare i rapporti di dare e avere fra coniugi nel senso che ognuno rimane proprietario dei beni in suo possesso e riconosce che non vi sono averi previdenziali da dividere. All'udienza del 13 gennaio 2021, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti si sono intese nel senso di non avanzare pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere né di previdenza professionale, come pure di rinunciare a contributi di mantenimento fra di loro. Le altre questioni sono rimaste litigiose, sicché il Pretore ha assegna­to a AO1 un termine di 20 gior­ni per munirsi di un legale. D. Il 18 gennaio 2021 AO1 ha comunicato di volersi difendere da sé e ha proposto di mantenere l'autorità parentale congiunta, come pure di fissare diversamente, in seguito al divorzio, le sue relazioni personali con le figlie. Vistosi assegnare un ulti­mo termine di dieci giorni per pronunciarsi sugli effetti accessori ancora controversi, egli ha scritto al Pretore il 19 febbraio 2021 di non volersi più esprimere sullo scioglimento del matrimonio, di rinunciare a ogni autorità e contatto con le figlie, le quali sarebbero influenzate negativamente dal nuovo compagno della moglie, e di rifiutare l'erogazione di qualsiasi contributo alimentare. Per lo meno da allora egli non risulta più avere incontrato le ra-gazze. AP1 ha replicato il 26 marzo 2021, ribadendo la propria posizio­ne, non senza demandare al Pretore il compito di definire il diritto di visita paterno secondo le risultanze istruttorie. E. Il 7 giugno 2021 si sono tenute le prime arringhe, nel corso delle quali l'attrice ha chiesto di sospendere il diritto di visita paterno e ha notificato prove. L'istruttoria è cominciata il 31 agosto 2021. Un'istanza provvisionale inoltrata da AO1 al fine di ottenere la soppressione del contributo alimentare di fr. 100.– mensili per le figlie è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 1° settembre 2021 (inc. CA.2021.45) e un appello presentato dal marito contro tale decreto è stato respinto da questa Camera nella misura in cui era ricevibile con sentenza del 30 settembre 2021 (inc. 11.2021.118). L'istruttoria della causa di divorzio è stata chiusa il 31 gennaio 2022. All'udienza del 23 febbraio 2022, indetta per le arringhe finali, è comparsa la sola moglie, che sulla scorta di un allegato conclusivo ha mantenuto le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per le figlie ad almeno fr. 200.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi, chiedendo di precisare che il fabbisogno minimo di ognuna rimane scoperto per fr. 135.60 mensili. F. Con sentenza del 4 aprile 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha accertato che i coniugi non vantano pretese in liquidazio­ne dei rapporti di dare e avere, ha rinunciato a prevedere contributi alimentari tra di essi e ha stabilito che non sussistono prete­se di previdenza professionale da conguagliare. Egli ha affidato inoltre le figlie alla madre con autorità parentale esclusiva, ha sospeso il diritto di visita paterno, ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per A______ e C______ di fr. 100.– mensili ciascuna, ha s uddiviso le spese straordinarie per queste ulti­me secondo l'art. 286 cpv. 3 CC e ha accolto la pretesa della moglie volta a ottenere l’attribuzione degli accrediti per compiti educativi AVS. Le spese processuali di fr. 940.– sono state poste per un decimo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili ridot­te. L'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. G. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 maggio 2022 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare il contributo di mantenimento in favore delle figlie a fr. 350.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi. Il memoriale non è stato notificato a AO1 per osservazioni. In pendenza di appello l'attrice ha ri-preso il suo cognome da nubile e il 25 maggio 2023 si è sposata con A______ C______ (1986). Considerando in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che davanti al Pretore l'appellante chiedeva complessivi fr. 200.– mensili per ogni figlia (l'una nata il 30 giugno 2016 e l'altra il 26 agosto 2017) fino alla maggiore età o fino al termine della formazione professionale, mentre il marito rifiutava ogni contributo alimentare. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il 5 aprile 2022. Il termine di ricorso, sospeso dal 10 al 24 aprile 2022 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sarebbe scaduto così il 20 maggio 2022. Consegnato alla posta il 18 maggio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo. 2. Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per le figlie. Il Pretore ha accertato anzitutto che l'attrice, alla quale A______ e C______ sono affidate, già fornisce prestazioni in natura e che il mantenimento in denaro va così a carico del convenuto. Egli ha poi rilevato che, sebbene nulla abbia addotto in merito al proprio reddito e al proprio fabbisogno minimo, il convenuto è in grado con la sua attività lavorativa di versare un contributo alimentare per le figlie di fr. 100.– mensili ciascuna, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione coniugale si era impegnato a stanziare tale importo senza avere dimostrato da allora un peggioramento della propria situazione, come si evince dagli atti del procedimento cautelare (inc. CA.2021.45 e inc. 11.2021.118). Per il primo giudice a tale conclusione si giunge, del resto, anche considerando il modesto fabbisogno minimo esposto del marito nella procedura a protezione dell'unione coniugale (€ 1000.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo € 850.–, spese d'automobile € 37.50). Il Pretore ha soggiunto dipoi che, rinunciando a esercitare un'attività lucrativa, AO1 è responsabile della propria condizione economica. Egli ammette per altro di non cercare un impiego, nonostante nel 2015 egli abbia lavorato in Spagna come rappresentante della ditta ‟W______ W______ Canarisˮ, poi come responsabile della torneria in una ditta metalmeccanica e in seguito come meccanico d'automobili . In condizioni del genere si giustifica per il Pretore di imputargli un reddito ipotetico di € 1700.–/1800.– mensili come rappresentante, venditore, operaio metalmecca-nico o meccanico, anche perché, dandosi situazioni finanziarie modeste, le esigenze poste a un debitore alimentare di sfruttare pienamente le proprie capacità di guadagno per far fronte agli obblighi alimentari nei confronti di figli minorenni sono particolarmente elevate. Egli ha fissato così il contributo alimentare per le figlie in fr. 100.– mensili ciascuna. Infine il Pretore ha calcolato il fabbisogno delle figlie in fr. 535.60 mensili ciascuna (minimo esistenziale fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio fr. 103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10), constatando che, dedotti gli assegni familiari (fr. 200.– mensili per ogni figlia) e il contributo alimentare versato dal padre (fr. 100.– mensili per ogni figlia), il fabbisogno delle ragazze rimane scoperto per fr. 235.60 mensili ciascuna. Egli non ha mancato di sottolineare che, liberata in parte dall'accudimento delle figlie, AP1, senza redditi, dal 1° gennaio 2023 dovrà svolgere un'attività lucrativa al 50%, sicché ha imputato alla medesima un reddito ipotetico di fr. 1900.– mensili. Egli ha ritenuto tuttavia che ciò non influisce sul contributo alimentare a carico del convenuto perché costei assicura alle figlie prestazioni in natura e con tale reddito deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 1553.– mensili, mentre i rimanenti fr. 350.– mensili dovrà destinarli alle ragazze. 3. L'appellante non critica il reddito ipotetico di € 1700/1800.– mensili ascritto dal Pretore al convenuto né il suo fabbisogno minimo quantificato in fr. 1000.– mensili. Essa lamenta che di fronte a un margine disponibile potenziale di € 779.– mensili (€ 1700.– ./. 1000.–) e all'ammanco di fr. 335.60 mensili nel fabbisogno minimo delle figlie il Pretore abbia fissato un contributo alimentare per queste ultime di soli fr. 100.– mensili ciascuna. Essa chiede così di condannare AO1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di almeno fr. 350.– mensili, importo corrisponden­te al margine disponibile di lui. Non a torto l'appellante si duole che mal si comprende come il primo giudice sia giunto a fissare il contributo alimentare per ogni figlia in fr. 100.– mensili se il convenuto può contare su un margine disponibile di € 779.– mensili. A ben vedere nondimeno ciò si riconduce al fatto che il Pretore non ha indicato se quel salario ipotetico sia netto o lordo. Certo, il reddito imputato al convenuto come “rappresentante”, “venditore”, “operaio in una ditta metalmec­canica” o “meccanico” (sentenza, pag. 9) corrisponde a quanto aveva stimato il Pretore stesso in sede cautelare (inc. CA.2021.45, sentenza del 1° settembre 2021 consid. 7), verosimilmente sulla scorta di dati statistici (doc. 1) presentati allora dalla moglie (‹ https://www.jobandsalaryabroad.com ›). Si trattava però di salari medi lordi, dai quali occorre dedurre gli oneri usuali che il sito medesimo indica in poco più del 25% (grafico “imposte sui salari e contributi previdenziali”, in: ‹https://www.https://www. jobandsalaryabroad.com/it/spain/italian-automechanic-spain. html›). Ne segue che il reddito lordo di € 1700.–/1800.– mensili stimato dal Pretore, calcolato al netto risulta di poco superiore a € 1300.– mensili, ovvero fr. 1240.– mensili (arrotondati). Si volesse anche fare astrazione dai dati che precedono, la Spagna dispone in ogni modo di un istituto nazionale di statistica (Ine: ‹ https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498 https://www.ine.es/dyngs/INE/es/index.htm?cid=498 per la Svizzera. Secondo tale istituto il reddito lordo medio in Spagna per attività nel commercio in grosso e al dettaglio, come pure per la riparazione di auto e motoveicoli ammonta, per un uomo, a € 2108.– lordi (‹ https://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185 ›). Inoltre nel settore dell'industria il redditohttps://www.ine.jaxiT3/Tabla.htm?t=28185sempre per un uomo, del 20% circa rispetto alla media nazionale (‹ https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0 ›). Ne segue che con un reddito lordo di €https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28192&L=0r. 1212.–) e un fabbisogno minimo di fr. 1000.– mensili AO1 conserva un margine disponibile di fr. 200.– mensili. L'apprezzamento del AO1 dunque conferma. 4. AP1 rimprovera inoltre al Pretore di non avere quantifica­to il fabbisogno minimo delle figlie tenendo conto delle variazioni prevedibili, ovvero l'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 400.– mensili a fr. 600.– mensili a valere dal 10° compleanno e l'aumento dell'assegno familiare dal 16° complean­no in poi. Occorre così precisare – essa soggiunge – che l'ammanco è di fr. 335.60 mensili fino al 10° compleanno, di fr. 535.60 dal 10° al 15° compleanno e di fr. 485.60 mensili dal 15° compleanno in poi. a) In concreto il fabbisogno in denaro delle figlie – da coprire dall'appellante, giacché la madre garantisce già cura e educazione in natura (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni) – è di fr. 335.60 mensili ciascuna fino al 10° compleanno (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, quota del costo dell'alloggio sopportato dalla madre fr. 103.50, premio della cassa malati con sussidio fr. 32.10, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.– mensili ciascuna), di fr. 535.60 mensili dal 10° compleanno (aumento del minimo esistenziale del di-ritto esecutivo a fr. 600.–) e di fr. 485.60 mensili dal 16° complean­no in poi (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250 .–). L'appellante potendo versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia, il fabbisogno in denaro di ciascuna di loro rimane così scoperto per fr. 235.– mensili fino al 10° an­no di età, per fr. 435.– mensili fino al 16° anni di età e per fr. 385.– mensili dopo di allora. b) Giusta l'art. 286 a cpv. 1 CC, “se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimen­to era dovuto”. In concreto il Pretore ha menzionato l'ammontare del fabbisogno in denaro delle figlie che rimane scoperto indicando il relativo ammontare nella motivazione della sentenza. In realtà avrebbe dovuto precisarne l'entità nel dispositivo, come prescrive la giurisprudenza (Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 301 a con riferimenti). Si rimedia pertanto al riguardo nell'ambito del presente giudizio. c) Alla stregua di quanto precede giova integrare la sentenza impugnata anche per quanto concerne la durata dei contributi alimentari dovuti alle figlie (al cui proposito la decisione impugnata è silente), i quali vanno fissati non solo fino alla maggiore età, bensì fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale delle beneficiarie (DTF 139 III 404 in alto). Inoltre è utile specificare conformemente all'art. 285 a cpv. 1 CC, per quel che è degli assegni familiari (ignorati nella sentenza impugnata), che questi non sono compresi nel fabbisogno in denaro delle figlie e sono dovuti in aggiunta al contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). 5. Se ne conclude ad ogni buon conto che, nel merito, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO1 per osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa sede, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Si trovasse anche la richieden­te in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essa versa si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia. 6. Domiciliato in Spagna, l'appellante può chiedere di ricevere la motivazione del presente giudizio tradotta in spagnolo. I costi della traduzione saranno cumulati in tal caso alle spese giudiziarie e andranno a carico delle parti. 7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Il dispositivo n. 8 di tale sentenza è così precisato d'ufficio: AO1 è condannato a versare a AP1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento: – fr. 100.– mensili per la figlia A______ fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi);

–   fr. 100.– mensili per la figlia C______ fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale (assegni familiari non compresi). Gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento delle figlie sono posti a carico di AO1 nella misura di fr. 235.– mensili per ogni figlia fino al 10° anno di età, di fr. 435.– mensili ciascuna fino al 16° anno di età e di fr. 385.– mensili ciascuna dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale

2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante.

3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.   Notificazione: – avv. PA1, Me______; – AO1, M______, L______ P______ d______ G______ C______ (E). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).