Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 L'accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio concluso tra parti il 29 novembre 2023 e omologato con sentenza di medesima data dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Campagna ha disciplinato in via definitiva i rapporti tra le parti, tra cui anche gli aspetti che erano ancora litigiosi in appello. Ne segue che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, rende ormai senza interesse le decisioni impugnate, superate dagli eventi. In tali circostanze gli appelli vanno dichiarati senza oggetto e le cause stralciate dai ruoli (art. 242 CPC).
E. 2 Relativamente alle spese giudiziarie, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie, le spese processuali andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Sennoché le parti si sono accordate nel senso che le spese processuali rimarranno a carico del coniuge che le ha anticipate (cfr. sentenza di divorzio, dispositivo n. 9, pag. 5). Il marito si assume così i costi dovuti alle procedure d'appello – comunque contenuti tenuto altresì conto degli sforzi profusi dalle parti al fine di giungere ad un'intesa
– limitati all'apertura degli incarti, agli atti preliminari e allo stralcio degli appelli dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili, non vi è luogo di scostarsi dalla volontà delle parti, che si sono accordate, nel senso di ritenerle compensate ( ibidem ). Per questi motivi, decreta:
1. L’appello del 29 settembre 2022 di AP 1 è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese di tale appello di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. L’appello del 28 luglio 2023 di AP 1 è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
4. Le spese di tale appello di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
5. Notificazione:
– ;
– . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello La giudice presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.11.2022.143
11.2023.92
Lugano
4 dicembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della
giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causaSO.2018.162 (protezione dell'unione coniugale) della Preturadella giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 23 luglio 2018 da
. AO 1, nata
.AP 1
e nella causa CA.2023.11 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 6 marzo 2023 da AP 1 contro AO 1,
giudicando sull'appello del 29 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 14 settembre 2022 (inc. 11.2022.143),
come pure sull'appello del 28 luglio 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 18 luglio 2023 (inc. 11.2023.92);
Considerando
Per questi motivi,
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).