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11.2021.125

Nuova misurazione catastale e demarcazione dei confini

Ticino · 2026-02-13 · Deutsch TI
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 I lavori di

misurazione catastale ancora in corso quando è entra-ta in vigore l'odierna

legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU

: RL 216.300)

, il 10 gennaio 2006, continuano

a essere disciplinati dalla vecchia legge sulle misurazioni catastali

del 12 febbraio 1933 (art. 92 cpv. 1 LMU;

ultima

versione di tale legge in: aggiornamenti della RL, serie I/98 n. 4.1.4.0). I

lavori di misurazione catastale, destinati al­l'introduzione del registro

fondiario definitivo, presupponevano una demarcazione dei confini. Nei Comuni

in cui la proprietà fondiaria era molto frazionata – come nel Comune di __________

– gli art. 44 e 48 della vecchia legge generale sul

registro fondiario, del 2 febbraio 1933

(vLRF), in vigo­re fino al 7 aprile 1998 (ulti­ma versione in:

aggiornamenti della RL, serie II/95 n. 4.1.3.1

) stabilivano così che

si procedesse anzitutto al raggruppamento dei terreni, da cui scaturiva il

nuovo riparto dei fondi. Se le mappe esistenti non erano aggiornate, si poteva

procedere eccezionalmente alla nuo­va

misurazione catastale, ma senza dar corso alla

demarcazione dei

confini (art. 45 della vecchia legge sulle misurazioni

catastali).

Terminate le operazioni

dei geometri, le risultanze della misurazione catastale erano pubblicate per un

mese dal Comune. Entro quel termine i proprietari potevano presentare reclamo

al Municipio (art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge generale sul registro

fondiario, art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge sulle misurazioni

catastali). Seguiva un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissio­ne

fondiaria comunale. Se la conciliazione risultava infruttuosa, i reclami erano

trasmessi a uno o più periti designati dal Consiglio di Stato (art. 84 cpv. 1 della

vecchia legge generale sul registro fondiario, art. 84 cpv. 1 e 2 della

vecchia legge sulle misurazioni catastali). Contro le decisioni peritali era

data azione “da proporsi alla Pretura competente” entro 30 giorni dalla loro

intimazione (art. 84 cpv. 5 della vecchia legge generale sul registro

fondiario, art. 84 cpv. 5 della vecchia legge sulle misurazioni catastali).

E. 2 L'azione civile “da proporsi alla Pretura competente” entro 30 gior ­ni era disciplinata, fino all'entrata in vigore del Codi­ce di diritto processuale civile svizzero (il 1° gennaio 2011), dal vecchio Codice di procedura civile ticinese, e ciò anche per le azioni già pendenti a quella data (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 17 luglio 2021 (scaduti i sette giorni di giacenza del plico non ritirato dagli attori presso l'ufficio postale di Lugano __________: art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Nella fattispecie il “ricorso” degli interessati va trattato così come appello secondo il nuovo diritto, sempre che il valore litigio­so raggiunges­se fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Riguardo al valore litigioso, davanti al Pretore gli interessati pretendeva­no dal Comune, oltre all a “correzione della mappa ufficiale” (il loro fondo risultando, dopo la nuova misurazione, di 499 m² rispetto ai 527 m² accertati in esito al raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– a titolo di risarcimento dan­ni, una modifica della pendenza della strada comunale, la rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo spostamento di un muro di sostegno eretto dal Comune sul loro fondo in concomitanza con la formazione della “Strada di Monte” . Il valore litigioso minimo è dunque dato. Trattandosi di prestazioni connesse, inoltre, poco importa che nell'appello AP 2 e RA 1 sembrino censurare unicamente la sottrazione di 28 m² di terreno dalla loro particella n. 1126 RFD. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l'avviso postale di ritirare il plico raccomandato contenente la sentenza del Pretore è stato lasciato dal portalettere al recapito indicato dai mittenti il 9 lu glio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il periodo di giacenza dell'invio non ritirato presso l'ufficio postale è così scaduto infruttuoso il 17 luglio 2021, ma il ter-mine d'impugnazio­ne è cominciato a decorrere solo il 16 agosto 2021 grazie al periodo di sospen­sione previsto dall'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sareb­be giunto a compimento, dopo 30 giorni, martedì 14 settembre 2021. Inoltrato il 13 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), anche sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 3 Diversa è la situazione per quanto riguarda il dispositivo della sentenza impugnata con cui il Pretore, dopo una prima ricusazio­ne nei suoi confronti dichiarata inammissibile dal Pretore vicinio­re (sopra, lett. I), ha respinto una seconda istanza di ricusazione formulata dagli attori (sopra, lett. M; sulla possibilità per un giudice di respingere egli medesimo un'istanza di ricusazione abusiva o manifestamente infondata v. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2, 122 II 471 consid. 3a; v. inoltre sentenze del Tribunale federale 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.4 e 1P.9/2003 del 16 gennaio 2003, 2A.364/1995 del 14 febbraio 1997 consid. 3d, in: ZBl 99/1998 pag. 289). Le decisioni in materia di ricusa sono impugnabili infatti con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), la procedura di ricusazione essendo sommaria (DTF 145 III 468 consid. 3.3; RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). È corretta l'indicazione che il Pretore ha dato, del resto, in calce alla sentenza impugnata. Nella fattispecie il termine per presentare reclamo è cominciato a decorrere, dopo quanto si è spiegato, sabato 17 luglio 2021, l'indomani del settimo giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza del plico non ritirato pres­so l'ufficio postale (sopra, consid. 2). Non sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b), trattandosi di procedura sommaria, il termine è giunto a compimento martedì 27 luglio 2021. Il “ricorso” degli interessati è del 13 settembre 2021 (sopra, consid. 2). Palesemente tardivo, in materia di ricusazio­ne il rimedio giuridico risulta quindi irricevibile.

E. 4 Al “ricorso” gli attori accludono documenti di vario genere (lette­re, fotografie, fotocopie di planimetrie), che per lo più figurano già agli atti e che sono tutti anteriori all'emanazione della sentenza impugnata. Non spiegano tuttavia perché sarebbe stato loro impossibile esibire quei documenti senza indugio al Pretore, ciò che rende tali produzioni irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, si tratta di documenti che – come si vedrà oltre – non sussidiano ai fini del giudizio. Sulla loro proponibilità non giova quindi attardarsi. Sempre al “ricorso” inoltre gli attori hanno fatto seguire sei memoriali in cui reiterano, non senza prolissità, le loro argomentazioni e le loro querimonie. Simili scritti non sono ammissibili. A un appellante non è lecito integrare, completare o perfezionare le motivazioni del rimedio giuridico oltre il termine di impugnazio­ne. La procedura civile non consente di introdurre atti di causa a piacimento, né di avanzare richieste o di sollevare contestazioni in ogni tempo. I memoriali in questione non posso­no di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio.

E. 5 Ciò premesso, nella sentenza impugnata il Pretore ha ‒ come detto ‒ respinto anzitutto l'istanza di ricusazione nei suoi confronti. Nel merito egli ha rilevato che i due “ricorsi” presentati contro le decisioni del perito unico sono confusi e che ogni tentativo di fare chiarezza al riguardo è fallito. Per quel che attiene alle particelle n. 1140 e 1141, inoltre, egli ha ritenuto la legittimazione degli attori “ tutt'altro che liquida ”, entrambi i fondi essendo proprietà di terzi (consid. 3). Quanto alla particella n. 1126 il primo giudice ha notato poi che gli attori non avevano contestato la nuova demarcazione dei terreni e di conseguenza non poteva­no più contestare i dati iscritti negli abbozzi di terminazione né i segni di confine posati. Per di più, quando hanno acquistato la particella

n. 1126 dal Comune di __________ essi sapevano ‒ ha continuato il Pretore ‒ che la particella scaturiva da un raggruppamento dei terreni. Non potevano perciò fare affidamento sulla superficie indicata dal registro fondiario provvisorio. Secondo il Pretore, in ogni modo, una differenza di 28 m² rientra nel margine di errore che una nuova misurazione catastale può comportare, tant'è che uno scarto del 5% non implica nemmeno una responsabilità del venditore giusta l'art. 219 CO. A mente del primo giudice, per finire, nessuna delle risultanze istruttorie raccolte comprova un'irregolarità nella nuova misurazione catastale, di modo ch'egli ha respinto le due azioni e confermato le decisioni del perito unico.

E. 6 Nel “ricorso” gli attori riprendono la loro doglianza principale, consistente nella minore superficie registrata dalla particella n. 1126 dopo la nuova misurazione ufficiale. “Tutti i partecipanti ci devono dire il motivo di questa deduzione nei nostri confronti” – essi ripetono – “dal momento che la strada era di 4 m nel disegno non manipolato [la mappa correlata al raggruppamento] ed ora è ancora di 4 m e dove sono andati a finire allora i 28 m²? Ma naturalmente all'ami­co del [geometra] D__________ ossia il [dirim-pettaio] P__________ che ha rubato un pezzo di strada di 1.1 m per 30 m al fine di costruire posteggi abusivi e senza le misure minime consentite dalla legge”. Gli attori non contestano la terminazione dei fondi (“i termini sono sempre gli stessi”), ma – affermano – “vi sono state manipolazioni da parte di certi personaggi di dubbia onestà che ora proprio il Pretore vuole difendere”. I 28 m² di terreno sono “fuoriusciti dalla metratura” ‒ essi ribadi-scono ‒ per le “manomissioni del D__________” che intendeva “favorire l'amico di partito P__________”, sicché ora essi si ritrovano due cadi-toie stradali che sono in realtà entro i confini del loro fondo e con “una strada che pende verso di noi”. Per il resto il lungo (e ridondante) memoriale degli attori si esaurisce in uno sfogo ripetitivo e scomposto di ira e indignazio­ne per i torti subìti con il tacito assenso delle giurisdizioni di ricorso e il complice silenzio delle autorità comunali.

E. 7 L'oggetto della controversia, su cui gli appellanti si diffondono in modo confuso e prolisso, è in qualche modo comprensibile. AP 1 e AP 2 lamentano, in sintesi, che la particella n. 1126 riportata sulla mappa planimetrica pubblicata dopo il nuovo ripar­to dei fondi (ovvero dopo il raggruppamento dei terreni), nel 1999, non corrisponde a quella riportata sulla map­pa planimetrica pubblicata dopo la nuova misurazione catastale, nel

2004. E la differenza si riconduce – essi sostengono – alla circostanza che nell'ambito della nuova misurazione catastale il geometra ha sottratto indebitamente 28 m² di terreno dal loro fondo (la cui superficie si è ridot­ta da 527 a 499 m²), togliendoli lungo il fronte stradale per circa 30 m, a profitto delle particelle n. 1140 e 1141, situate dall'altro lato della “Strada di Monte”, e ciò per consentire la formazione di posteggi privati su quei terreni. Controversa è dunque – per quan­to è dato di comprendere

– la nuova misurazione catastale del­la particella n. 1126 e la demarcazione del confine tra la stessa particel­la n. 1126 e la “Strada di Monte”, la quale profitta secondo gli attori della minor superficie della loro particella n. 1126 per fare spazio, dal­l'altro lato della strada, alle particelle n. 1140 e 1141.

E. 8 Premesso ciò, per l'esame della fattispecie giova dipartirsi dal nuovo riparto dei fondi che ha fatto seguito al raggruppamento dei terreni, riparto dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1999, ad avvenuto esaurimento dei ricorsi sottoposti alle Commissioni peritali di prima e di seconda istanza (sopra, lett. A). Le risultan­ze di tale riparto figurano sulla vecchia mappa catastale del Comune che gli attori stessi accludono in estratto quale doc. B del­l'appello e che riconoscono come fidefacente (“mappa del terreno non manipolata dal [geometra] G__________”). Questa Camera ha richiamato il medesimo estratto in originale dal­l'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, planimetria che tale Ufficio ha trasmes­so senza indugio, certificandola formalmente conforme al lucido dal quale è stata ricavata [ allegato 1 ]. Su tale planimetria la particella

n. 1126 risulta effettivamente di 527 m ², come fanno valere gli appellanti. Per quanto riguarda dunque la mappa catastale consecutiva al nuovo riparto dei fondi (“piano di accorpamento”), non sussisto­no contestazioni né per quanto attiene alla superficie della particella n. 1126 né per quanto concerne la demarcazione dei confini.

E. 9 Il problema verte sulle risultanze della nuova misurazione catastale, pubblicate dal 18 ottobre al 18 novembre 2004 (sopra, lett. C), piano che per quanto si riferisce alla particella n. 1126 ‒ ridottasi nella superficie da 527 a 499 m ² ‒ gli appellanti definiscono “ manipolato ” . Ora, non fa dubbio che per principio i proprietari hanno diritto di vedersi garantire integri, anche dopo la nuova misurazione catastale, i terreni loro assegnati dopo il raggruppamento dei terreni in conformità al riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato. Può darsi che in esito alla nuova misurazione, eseguita con criteri del diritto federale e tecniche aggiornate, la superficie risulti differire da quella indicata nella vecchia mappa. In linea di principio tuttavia i confini non devono più subire modifiche, a meno che il nuovo riparto dei fondi dopo il raggruppamento dei terreni contenga errori o imprecisioni suscettibili di giustificare una diversa demarcazione (questione che compete sindacare, in ultima istan­za, al giudice civile). Nella fattispecie in ogni modo – e come si è appena visto – il nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato non è minimamente in discussione. Non v'è ragione dunque di scostarsene.

E. 10 Per verificare se la particella n. 1126 secondo il nuovo riparto dei fondi corrisponda alla particella n. 1126 indicata dalla mappa pubblicata con le risultanze della nuova misurazione catastale questa Camera ha richiamato dal geometra ufficiale un estratto della nuova mappa digitalizza­ta [ allegato 2 ]. Ora, stando alla nuova mappa la particella n. 1126 misura effettivamente 499 m ² e non più 527 m². La differenza potrebbe anche ricondursi a tecniche di misurazione più moder­ne (come accen­na il Pretore nella sentenza impugnata). In realtà è sufficiente sovrapporre la rappresentazione grafica della particella secondo la nuova mappa digitalizzata alla rappresentazione grafica della particella secondo la vecchia mappa, rispettando l'identico punto di confine (IdentAN) __________, per constatare che il perimetro della nuova particella corrisponde solo in parte a quello della vecchia. Combacia pressoché perfettamente lungo due lati, mentre diverge nettamente lungo gli altri due, soprattutto lungo il tratto superiore della “ Stra­da di Monte ”. Nell'ambito della nuova misurazione cata stale, invero, risultano essere stati aggiunti alla particella n. 1126 complessivi 4 m² tolti dalla “Stra­da di Monte ” (particella n. 1125, proprietà del Comune di AO 1), ma ne sono stati tolti 32 a beneficio della strada stessa, onde l'amman­co di 28 m² lamentato dagli appellanti [ allegato 3 ].

E. 11 Quali ragioni abbiano indotto l'autorità di misurazione a modificare, in assenza di qualsiasi contestazione, i confini della particel­la n. 1126 approvati in via definitiva dal Consiglio di Stato con il nuovo riparto dei fondi non è dato di sapere. Dagli atti non si evince nulla al proposito, se non per la minore superficie registrata dal fondo dopo la nuova misurazione catastale. Il Comune di AO 1, odierno beneficiario del­l'operazione (dopo l'aggregazione del Comune di __________), non prospetta alcuna spiegazio­ne, nemmeno una giustificazione tecnica, pur avendo avuto la facoltà di esprimersi davanti a questa Camera (alla stessa stregua degli appellanti) sul risultato della sovrapposizione grafica illustrata dianzi (sopra, lett. Q). In condizioni del genere si può solo accertare che i confini originali della particella n. 1126 sono quelli risultanti dal nuovo riparto dei fondi, figuranti sulla vecchia mappa catastale consecutiva al raggruppamento dei terreni, e disporre che la nuova mappa digitalizzata sia rettificata di conseguenza. Le altre conclusioni avanzate dagli attori davanti al pri­mo giudice, estranee all'oggetto della nuova misurazione catastale (versamento di fr. 60 000.– a titolo di risarcimento dan­ni, modifica della penden­za della strada comunale, rimozione di due caditoie stradali, spostamento di un muro di sostegno), non sono invece ricevibili e non possono entrare in linea di conto ai fini del giudizio.

E. 12 Contrariamente

all'opinione degli appellanti, in definitiva, la particella n. 1126 non è stata

ridimensionata di 28 m² lungo il tratto

inferiore della “Strada

di Monte”, tanto meno a profitto delle prospicienti particelle n. 1140 e 1141,

bensì lungo il tratto superiore. Il raffronto cartografico non lascia spazio a

interpretazioni. Nella misura in cui contestano la linea di confine fra il

tratto inferiore della “Strada di Monte” e la loro proprietà, del resto, gli attori

non mancano di contraddirsi, poiché essi medesimi riconoscono come corretta la

planimetria correlata al nuovo riparto dei fondi approvato in via definitiva

dal Consiglio di Stato (

doc. B di appel­lo:

“mappa del terreno non manipolata dal [geometra] G__________”). E

la linea di confine fra il tratto inferiore della “Strada di Monte” e la

particella n. 1126 che figura sulla nuova mappa catastale digitalizzata corrisponde

alla linea di confine segnata sulla planimetria correlata al nuovo riparto dei

fondi. Può darsi che tale confine non coincida con lo stato fisico dei terreni,

ma ciò andava fatto valere, se mai, in sede di raggruppamento (art. 75 e 83

vLRF). Anche per tale ragione non avrebbe senso esperire oggi un sopralluogo

“per visionare la realtà dei fatti”, come chiedono gli appellanti, la nuova

misurazione catastale essendo un'operazione tecnica, indipendente dalla

conformazione e dalla morfologia del terreno o dall'opinione di eventuali testimoni.

Si aggiunga,

quantunque ciò appaia ormai superato dall'esito del giudizio, che le censure

formali formulate dagli attori nell'appello erano manifestamente prive di

consistenza. Nella misura in cui si doleva­no che il processo civile fosse

continuato nonostante il loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

in materia di ricusazione (sopra, lett. H), infatti, gli appellanti disconoscono

che un simi­le rime­dio giuridico non ha effetto sospensivo (si tratta anzi di

un procedimento a sé stante), di modo che nulla impediva al Preto­re di proseguire

nella trattazione della causa. Quanto al dibattimento finale che essi

rimproveravano al Pretore di avere omesso, dagli atti risulta che il dibattimento

finale è stato indetto con ordinanza del 1° giugno 2021 per il 17 giugno seguente

(sopra, lett. L), ma che gli attori hanno comunicato al Pretore il 10 giugno

2021 di rinunciare a comparire, producendo un memoriale conclusivo (sopra,

lett. M). Anche al proposito il “ricor­so” si rivelava così privo di

consistenza.

E. 13 Le

spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta per quanto attiene alla superficie

del loro fondo (527 m²), ma non per quanto riguarda la demarcazione del confine

tra il fondo stesso e il tratto inferiore della “Stra­da di Monte”, rivelatosi

corretto. Nel complesso si giustifica così che sopportino metà degli oneri

processuali, l'altra metà andando a carico del Comune di AO 1, che ha proposto

di respingere il “ricorso” per intero. Non

si giustifica di attribuire ripetibili al Comune

di AO 1, il quale, pur rappresentato da un patrocinatore, è dotato di un

servizio giuridico

proprio e non era più tenuto, per le poche

prestazioni richieste dalla procedura di appello, a valersi di un avvocato

esterno.

Le

spese processuali della Pretura seguono identica sorte, alme­no per quanto

riguarda la petizione promossa dagli attori contro la decisione con cui il

perito unico ha statuito sul loro reclamo del 17 novembre 2004. Il Comune di AO

1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte, giacché il Comune di __________

non possedeva un servizio giuridico proprio. Nell'appello gli attori contestano

il giudizio sulle spese e le ripetibili, affermando di “non accettare

assolutamente le conclusioni del Pretore”, verosimilmen­te perché reputano la

loro petizione pienamente fondata. Si è visto tuttavia che ciò non è il caso,

di modo che la loro critica cade nel vuoto.

Per

quanto si riferisce alla petizione promossa dagli attori contro la decisione

con cui il perito unico ha statuito sul reclamo del 16 novembre 2004

presentato dal Comune di __________, la senten­za del Pretore rimane invariata.

Con l'appello gli attori contestavano sì le spese fissate dal perito unico, ma il

Pretore ha

respin­to la

censura per non essere stato in grado di chiarire la legittimazione a ricorrere

degli attori, ritenuta “tutt'altro che liqui­da”. Nell'appello gli attori

sorvolano sulla questione. Al proposito non v'è ragione di intervenire quindi

sulla decisione del Pretore.

E. 14 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata, nel senso che:

3.  La petizione è parzialmente accolta come segue: a) È accertato che la superficie della particella n. 1126 RFD di __________, sezione di __________, è di 527 m ² . b) È accertato che i confini della particella n. 1126 RFD, sezione di __________, sono quelli segnati nella vecchia mappa catastale del Comune di __________, conformemente al nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1999 e che sono riprodotti nell'allegato 1, dichiarato parte integrante della presente sentenza. c) L'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari è invitato, d'intesa con l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, a procedere alla rettifica della nuova mappa catastale digitalizzata e della superficie della particella nel registro fondiario.

4.  Le spese processuali, anticipate dagli attori, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra metà solidalmente a carico degli attori medesimi, i quali rifonderanno al Comune di AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500. ‒ per ripetibili ridotte. Le spese del perito unico, fissate con decisione del 30 ottobre 2006 dal perito stesso in fr. 855. ‒, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra metà a carico degli attori in solido. Per il resto l'appello è respinto e gli altri dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati. II.   Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dagli attori, sono poste per metà solidalmente a carico degli attori e per l'altra me­tà a carico del Comune di AO 1. Non si assegnano ripetibili. III.   Notificazione: –; –; – . Comunicazione: – Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Bellinzona; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;

– Perito unico in materia di nuova misurazione catastale, tramite il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Bellinzona; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2021.125

Lugano,

10 agosto 2023/jh

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nelle causeOA.2006.777 e OA.2006.778(nuova misurazione

catastale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con “ricorso” del23 novembre 2006da

AP 1

AP 2, ed

M__________(†2011), già in,

al quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa gli stessi

AP 1e

AP 2

(già patrocinati dall'avv.)

contro

AO 1

–;

–;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).