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5A_719/2023

misurazione catastale,

Bundesgericht · 2023-10-03 · Italiano CH
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Contro la misurazione catastale effettuata nel 2004 nel Comune di Y.________ (ora Comune di X.________) in relazione alla particella n. 1126 di proprietà di A.________, B.________ e C.________, sia questi ultimi sia il Comune hanno inoltrato reclamo (conformemente alla vecchia legge del 12 febbraio 1933 del Cantone Ticino sulle misurazioni catastali e alla vecchia legge generale del 2 febbraio 1993 del Cantone Ticino sul registro fondiario). Entrambi i reclami sono stati demandati a un perito unico, che li ha respinti con separate decisioni 30 ottobre 2006.

Il 23 novembre 2006 A.________, B.________ e C.________ (quest'ultimo deceduto nel 2011 e sostituito in causa dalla moglie A.________ e dal figlio B.________) hanno introdotto due cause contro il Comune di Y.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano dirette contro le decisioni del perito unico. Dopo un lungo periodo di sospensione, le cause sono state riattivate il 29 gennaio 2021. Con decisione unica 8 luglio 2021 il Pretore le ha respinte entrambe.

Mediante sentenza 10 agosto 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello di A.________ e B.________, parzialmente accolto la petizione diretta contro la decisione con cui il perito unico aveva respinto il loro reclamo, accertando che la superficie della particella n. 1126 RFD di X.________ è di 527 m

E. 2 Con ricorso datato 20 settembre 2023 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3 Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.

E. 4 L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 4.1 In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2).

Il confuso ricorso all'esame risulta privo di precise proposte di giudizio riformatorie. Nemmeno prendendo in considerazione la motivazione del gravame (v. DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2) è possibile capire in che modo i ricorrenti desiderano veder modificato nel merito il dispositivo della sentenza impugnata, che peraltro accoglie già parzialmente il loro appello.

E. 4.2 Nei motivi del rimedio la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Il ricorso all'esame disattende manifestamente le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. I ricorrenti si limitano infatti a esporre la loro versione dei fatti, a formulare accuse alle parti, ai patrocinatori e alle autorità giudiziarie intervenuti nel corso della procedura e a genericamente rimproverare alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sulla " ladrata di terreno stradale ", sulla " costruzione di [un] altro parcheggio abusivo " e sulle " sparizioni di termini di legge " e di non aver assegnato loro spese ripetibili, senza confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio e senza distintamente spiegare in che modo esse violerebbero il diritto.

E. 5 Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
  3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 ottobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_719/2023

Sentenza del 3 ottobre 2023

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

Comune di X.________,

patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone,

opponente.

Oggetto

misurazione catastale,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2023 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2021.125).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Contro la misurazione catastale effettuata nel 2004 nel Comune di Y.________ (ora Comune di X.________) in relazione alla particella n. 1126 di proprietà di A.________, B.________ e C.________, sia questi ultimi sia il Comune hanno inoltrato reclamo (conformemente alla vecchia legge del 12 febbraio 1933 del Cantone Ticino sulle misurazioni catastali e alla vecchia legge generale del 2 febbraio 1993 del Cantone Ticino sul registro fondiario). Entrambi i reclami sono stati demandati a un perito unico, che li ha respinti con separate decisioni 30 ottobre 2006.

Il 23 novembre 2006 A.________, B.________ e C.________ (quest'ultimo deceduto nel 2011 e sostituito in causa dalla moglie A.________ e dal figlio B.________) hanno introdotto due cause contro il Comune di Y.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano dirette contro le decisioni del perito unico. Dopo un lungo periodo di sospensione, le cause sono state riattivate il 29 gennaio 2021. Con decisione unica 8 luglio 2021 il Pretore le ha respinte entrambe.

Mediante sentenza 10 agosto 2023 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello di A.________ e B.________, parzialmente accolto la petizione diretta contro la decisione con cui il perito unico aveva respinto il loro reclamo, accertando che la superficie della particella n. 1126 RFD di X.________ è di 527 m

2 e che in confini sono quelli segnati nella vecchia mappa catastale del Comune di Y.________ del 1999. La Corte cantonale ha anche invitato l'Ufficio del catasto e dei riordini fondiario, d'intesa con l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, a procedere alla rettifica della nuova mappa catastale digitalizzata e della superficie della particella nel registro fondiario. La Corte cantonale ha posto le spese di appello di fr. 2'000.-- per metà a carico di A.________ e B.________ e per l'altra metà a carico del Comune e non ha assegnato ripetibili.

2.

Con ricorso datato 20 settembre 2023 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.

Non sono state chieste determinazioni.

3.

Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti in violazione delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato (art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.

4.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).

4.1. In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2).

Il confuso ricorso all'esame risulta privo di precise proposte di giudizio riformatorie. Nemmeno prendendo in considerazione la motivazione del gravame (v. DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2) è possibile capire in che modo i ricorrenti desiderano veder modificato nel merito il dispositivo della sentenza impugnata, che peraltro accoglie già parzialmente il loro appello.

4.2. Nei motivi del rimedio la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Il ricorso all'esame disattende manifestamente le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. I ricorrenti si limitano infatti a esporre la loro versione dei fatti, a formulare accuse alle parti, ai patrocinatori e alle autorità giudiziarie intervenuti nel corso della procedura e a genericamente rimproverare alla Corte cantonale di non essersi pronunciata sulla " ladrata di terreno stradale ", sulla " costruzione di [un] altro parcheggio abusivo " e sulle " sparizioni di termini di legge " e di non aver assegnato loro spese ripetibili, senza confrontarsi con le dettagliate argomentazioni sviluppate nel contestato giudizio e senza distintamente spiegare in che modo esse violerebbero il diritto.

5.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 ottobre 2023

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini