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11.2016.112

Iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori

Ticino · 2018-10-02 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 000 .– complessivi per ripetibili. IV.   Notificazione a: – avv.   ; – avv.   . Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato). Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

AO 1

Incarto n.11.2016.112

Lugano

2 ottobre 2018/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causaOA.2005.148(ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del4 marzo 2005dalla

AO 1

contro

AP 1(D), e

al quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa

AP 2  (BG), e

AP 3  (BG)

giudicando sull'appello del 24 ottobre 2016 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 settembre 2016;

a)Il privilegio degli artigiani e imprenditori può sussistere unica­mente per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazione a un concreto progetto di costruzione (DTF 136 III6 consid. 6 in fine; I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del10ot­tobre 2016, consid. 5). Nel caso di lavori su più immobili, l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di uno o più contratti. Incom­be all'artigiano o imprenditore redigere un conteggio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontaredel credito quanto all'ammontare della relativa garanzia. Ne segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie di diversi fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo la volumetria di eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo (sentenza del Tribu­nale federale5A_924/2014 del 7 mag­gio 2015, consid. 4.1.3.1 con rinvii). E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento una pretesaindeterminatasu più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217).

III.Le spesedi appello,di fr.10000.–complessivi, da anticipare dagli appellanti,sono posteacaricodella AO 1, che rifonderà agli appellantifr.10000.–complessiviper ripetibili.

– avv.   ;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).