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11.2013.45

Annullamento di testamento

Ticino · 2016-01-27 · Italiano TI
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Annullamento di testamento

Erwägungen (9 Absätze)

E. 000 (fascicoli richiamati II e V relativi al­l'amministrazione dell'eredità). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 22 aprile 2013. Depositato il 21 maggio 2013, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

E. 2 Controversa è, nella

fattispecie, la capacità di discernimento di L__________ al momento in cui essa

ha redatto l'ultimo testamento olografo, il 22 aprile 2005. Nella sentenza impugnata

il Pretore, accertato l'interesse dell'attrice a promuovere causa e la legittimazione

attiva di lei, ha rilevato anzitutto che nulla ostava allo stralcio della petizione

dai ruoli nei confronti degli acquiescenti PI 1, PI 3 e PI 2. Nella misura in

cui la petizione era diretta contro gli altri tre litisconsorti, egli ha esaminato

invece la capacità cognitiva e volitiva della testatrice. Vagliate le dichiarazioni

del dott. __________, che si era occupato nel febbraio e marzo del 2005 di stilare

un rapporto specialistico sulla capacità di discernimento dell'interessata nella

procedura tutoria, e dell'avv. __________, che aveva assistito L__________ (e

prima ancora il di lei marito) nelle questioni successorie, egli è giunto alla

conclusione – in sintesi – che, per quanto affetta da una sindrome demenziale

di grado medio-lieve, L__________ aveva con verosimiglianza preponderante, quel

22 aprile 2005, la capacità intellettuale di fare testamento. Non era in grado

però di “resistere a insistenze esterne volte a influenzare la sua volontà”, di

modo che ai convenuti incombeva dimostrare – per il primo giudice – che il testamento

in questione risultava da una volontà

formatasi

in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne.

Ciò posto, il Pretore ha accertato,

sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato __________ e

confermate dalla tutrice __________, che L__________ aveva potuto “formare,

perfezionare e esprimere le sue ultime volontà in un contesto tranquillo”, garantito

nei momenti cruciali dalla sola presenza del legale di fiducia e dalla tutrice,

ma senza altre interferenze. Volontà che, ha soggiunto il primo giudice, sono

state verificate e confer­mate anche in seguito e che determinavano quindi la

capacità di disporre della

de cuius

il 22 aprile 2005. Il Pretore ha

escluso così, anche sotto il profilo dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, che il testamento

non esprimesse una libera scelta. Onde il rigetto della petizione nei riguardi

dei tre litisconsorti resistenti.

E. 3 L'appellante rimprovera al

Pretore di non avere considerato l'irra­gionevole comportamento di L__________,

la quale pochi giorni dopo il funerale del marito si è recata, insieme con la

sorella e il di lui figlio, dall'avvocato per mutare radicalmente un assetto

successorio regolato fin lì per anni alla stessa stregua di __________, e ciò

per favorire chi (come AO 1 e AO 2) non si è mai curato di lei. Secondo

l'attrice, la sorella e il nipote hanno profittato dalla debolezza di L__________

per indurla a modificare le sue proprie disposizioni. Quanto al fatto che il

testamento del 22 aprile 2005 – per nulla semplice, viste le molte persone

beneficate e le “anomali percentuali indicate” – fosse l'espressione di una libera

volontà della disponente, l'appellante obietta che il Pretore non ha tenuto

conto delle dichiarazioni del dott. __________, il quale seguiva

quotidianamente la

de cuius

da cinque anni,

ma ha estrapolato selet

tivamente e in maniera lacunosa le constatazioni del

dott. __________, per altro finalizzate unicamente alla questione tutoria, e ha

enfatizzato le equivoche indicazioni dell'avv. __________, il tutto per accertare

la capacità intellettuale della disponente.

L'attrice contesta altresì che i

convenuti abbiano recato la prova di un testamento elaborato “in un contesto

tranquillo e al riparo da pressioni esterne”. A suo parere ciò non sarebbe

stato possibile, date le pressioni esercitate da AO 1 e AO 2 subito dopo la

morte del marito su L__________, incapace di resistere a sollecitazioni esterne

e alla quale si sarebbe potuto far sottoscrivere qualsiasi cosa. Proprio nel

2005 i due avrebbero cominciato infatti a frequentare l'anziana con una certa insistenza,

facendole firmare procure preconfezionate, accompagnandola agli incontri con

l'avvocato __________, cercando di impedirle i contatti con lei e tentando di far

revocare una procura per la gestione d'affari che la

de cuius

aveva

rilasciato a lei e al di lei il marito nel 2001. In circostanze siffatte le

deposizioni dell'avvocato __________ e della tutrice non potevano dimostrare che

il testamento esprimesse la libera volontà di L__________.

E. 4 Chi dispone per testamento

deve essere capace di discernimento (art. 467 CC), non essere privo cioè della

capacità di agire ragionevolmente per effetto di disabilità mentale, turba

psichica “o stato consimile” (art. 16 CC). La capacità di discernimento si

connota, in sostanza, per due elementi: l'uno intellettuale, riconducibile alla

capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato

atto, e l'altro volitivo o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in

funzione di tale ragionevole comprensione secondo i propri intenti. Dandosi

persone in età avanzata,

v'è il rischio che la

forza di volontà si attenui, con il pericolo di eccessive influenze da parte di

terzi (

Bigler-Eggenberger/

Frankhauser

, in: Basler Kommentar, 5ª edizione, n. 6 e n. 22

ad art. 16 CC con rimandi). La capacità di discernimento è la regola.

Trattandosi di adulti, essa si presume. Chi pretende che al momento di disporre

un testatore non ne avesse la capacità, deve addurne la prova. La natura stessa

delle cose rendendo impossibile una prova piena circa lo stato mentale di una

persona deceduta, si reputa sufficiente al riguardo la cosiddetta “verosimiglianza

preponderante”.

L'incapacità di discernimento si

presume invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba

psichica “o stato consimile”. In tal caso incom­be a chi si prevale del testamento

dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di lucidità. Tale prova

essendo difficile da apportare, si reputa sufficiente – una volta ancora – la

cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (sentenza del Tribunale federale

5A_501/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 6.1.2 con richiami). In ogni modo la

nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione dell'art. 16 CC) si

riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze tali da

pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia o debolezza mentale

lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc. 11.2008.38 dell'11

gennaio 2010, consid. 5c con rimandi). La capacità di discernimento invero è

relativa e dipende dalla comples­sità dell'atto che dev'essere compiuto (I CCA,

sentenza inc. 11.2011.177 del 5 maggio 2014, consid. 8a con riferimenti). Se al

momento in cui ha disposto il

de cuius

non aveva una capacità di

discernimento sufficiente per rapporto alla difficoltà del testamento, l'atto

può essere annullato (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC).

E. 5 L'appellante contesta

anzitutto che L__________ avesse la necessaria capacità

intellettuale

per redigere il testamento. Ora, dal referto medico consegnato il 10 marzo 2005

dal dott. __________ al dott. __________ della casa per anziani “__________” nella

prospettiva di misure tutelari riguardanti L__________ si evince che a quel

tempo costei soffriva di una “sindrome demenziale lieve (CDR staging 1) di

probabile origine degenerativa primaria di tipo Alzheimer” (fascicolo richiamo

documenti III, edizione dal dott. __________). L'attrice non discute siffatta

diagnosi. Non revoca in dubbio nem­meno quanto ne ha dedotto il Pretore con

richiamo a precedenti

di giurisprudenza (I

CCA, sentenza inc. 11.2008.38 dell'11 gennaio 2010, consid. 5c; sentenza del

Tribunale federale 5C.32/2004

del 6 ottobre 2004, consid. 4.3.2), ovvero

che a tale stadio simile patologia, anche se di grado moderato, in genere non preclude

al paziente la capacità di disporre. La presunzione legata alla capacità di discernimento

non è dunque sovvertita (art. 16 CC). Occorre verificare se l'appellante abbia

addotto elementi idonei a capovolgerla.

a)

L'attrice

si duole che il Pretore ha tratto citazioni meramente parziali del referto specialistico

e solo nella misura utile per avvalorare la propria conclusione, tralasciando

passaggi problematici. Il rimprovero non può essere condiviso. Che il primo

giudice abbia menzionato i passi salienti del referto a sostegno delle proprie

conclusioni è possibile. La sua valutazione è in linea tuttavia con quanto il

dott. __________ ha confermato in sede di audizione (verbale dell'11 ottobre

2011, pag. 2 in alto). L'appellante equivoca sul senso di singole espressioni,

ma dimentica che lo specialista ha definito di grado lieve le difficoltà di

giudizio e di risoluzione dei problemi da parte di L__________, la quale

rimaneva capace di discernimento “per l'espressione di scelte chiare e semplici,

operate comunque in un contesto neutro che la protegg[esse] da eventuali

pressioni” (fascicolo richia­mo documenti III, referto, pag. 2). Non si

disconosce che, secondo lo stesso dott. __________, “la paziente era facil­mente

stancabile, rallentata, disorientata nel tempo, un po' meno nello spazio”. Egli

ha precisato tuttavia che essa “riusciva ad avere buone prestazioni cognitive

su un arco di tem­po limitato, dopo di che le sue capacità calavano drasticamente”,

onde il suggerimento di valutare a più riprese se le scelte espresse

corrispondessero alla reale volontà di lei (verbale dell'11 ottobre 2011, pag.

3).

Quanto

alla perplessità – sollevata ancora in appello – che la valutazione in ambito

tutelare potesse definire anche la capacità di L__________ di esprimere una

disposizione a causa di morte, essa non ha fondamento. Al Pretore il dott. __________

non solo ha dichiarato che il suo referto si esprimeva sulla capacità di

discernimento della paziente a prescindere dalle finalità cui esso era

destinato, ma si è pronunciato anche sulla capacità specifica della tutelanda di

redigere un testamento (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 4). Né sono atte a

sovvertire tali conclusioni le valutazioni del dott. __________, il quale

svolgeva in parte della sua attività nella casa per anziani “__________” di __________.

Come ha rilevato il Pretore, il dott. __________ aveva inviato la paziente dal

dott. __________ per una valutazione psico-geria­trica e aveva aderito, in

sostanza, al referto peritale (verbale del 6 settembre 2011, pag. 2 in fondo).

L'appellante non contesta tale accertamento, sul quale non è il caso dunque di

attardarsi.

b)

Secondo

il dott. __________, la capacità specifica di redigere un testamento dipendeva,

soprattutto per L__________, dalla complessità delle scelte (verbale dell'11

ottobre 2011, pag. 4). In proposito l'appellante obietta – come già nel memoriale

conclusivo (pag. 6 e 8 in basso) – che quello del 22 aprile 2005 non può

considerarsi un testamento semplice per via del numero delle persone beneficiate

e delle “anomali percentuali indicate”. In realtà il contenuto del testa­mento

è poco più che elementare. La testatrice ha semplice­mente indicato che cosa

intendeva lasciare (“casa con mobilio e terreno”) a chi (“a mia sorella”).

Quanto all'elenco degli altri beneficati “per il resto”, esso risulta

rispondere alla volontà assodata, con l'aiuto anche di raffigurazioni grafiche,

dall'avvocato __________ in occasione di almeno cinque incontri tenutisi tra l'aprile

e l'ottobre del 2005 (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”,

fascicolo n. 6, note relative ai colloqui). È quanto auspicava il dott. __________,

secondo cui per appurare la capacità di disporre della paziente occorreva

verificare le motivazioni alla base della disposizione e la durata nel tempo delle

motiva­zioni stesse (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3 in basso).

È

vero che le percentuali indicate “per il resto” nel testamen­to possono

apparire singolari. Rispecchiano però le intenzioni della testatrice annotate

dal­l'avvocato __________ il 22 aprile 2005 e già riscontrate in incontri

dell'8 e del 15 aprile 2005, L__________ mirando a considerare “tutti i suoi

parenti in modo equo”. Non senza lasciare qualcosa anche a AP 1 (7%) e ad A__________

(3%), esclusi dal testamento, in modo che avessero un ricordo di lei (documenti

richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”, fascicolo n. 6, note

relative ai colloqui dell'8, 15 e 22 aprile 2005). Si conviene che la

graduatoria percentuale accennata dianzi può lasciare perplessi, trattandosi di

una “donna di scarsa scolarizzazione, ma soprattutto di 89 anni, ai limiti

della capacità di intendere e di volere”. Ciò ancora non significa tuttavia, dopo

quanto si è visto, che la testatrice non potesse esprimere, almeno nelle grandi

linee, siffatta volontà. E quanto ha registrato a margine dell'incontro del 22

aprile 2005 l'avvocato __________ (relativa nota in prima pagina) non è

censurato dall'appellante siccome inveritiero o inattendibile.

c)

Nel

contestare le facoltà mentali di L__________ l'appellante critica certo, come

in prima sede, talune dichiarazioni dell'avvocato __________, denunciando incongruenze

e contraddizioni. In particolare essa contesta che il legale, venuto a conoscenza

il 18 febbraio 2005 della procedura tutoria, abbia interpellato telefonicamente

il dott. __________ per ottenere informazioni sulla capacità di discernimento della

cliente, annotando che questa era in grado di esprimere le sue volontà se le si

parlava “in situazione tranquilla” e che occorreva “sentirla a più riprese per

aver conferma di quanto vuole” (documenti richiamati VI, cartella “Successione

fu L__________”). Che vi sia una divergenza tra la data della nota telefonica dell'avvocato

__________ inerente a tale conversazione (8 maggio 2005) e quella relativa

all'incontro del­l'8 aprile 2005 con la cliente in cui si riferisce del “colloquio

avuto in mattinata con il dott. __________” ancora non basta per concludere che

non vi sia stato colloquio alcuno (documenti richiamati VI, cartella “Successione

fu L__________”). Secondo l'appellante invero il dott. __________ ha “affermato

con certezza di non ricordare di aver ricevuto una telefonata dal­l'avv. __________”.

Il Pretore ha accertato però che lo specialista ha sì riferito di non avere “concreti

ricordi” della telefonata, ma ha anche precisato che gli sarebbe stato

difficile averne, data la frequenza di simili richieste da parte di familiari e

notai. Inoltre il professionista ha ritenuto plausibile di avere lui stesso

suggerito all'avvocato __________ di procedere come poi il legale ha annotato

nei suoi appunti e di sentire a più riprese la cliente per verificarne le reali

volontà. Con tale accertamento l'attrice non si confronta. Carente di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si

rivela finanche irricevibile.

L'attrice

ribadisce che, fosse pure avvenuto, il citato colloquio sarebbe tutt'al più dell'8

maggio 2005, ciò che contraddice la tesi secondo cui il legale si era previamente

cerziorato dello stato mentale di L__________. A parte il fatto però che l'avvocato

__________ è stato chiaro al riguardo (verbale del 21 novembre 2011, pag. 3) e che

la sua deposizione non è eccepita di falso, così come non è censurata siccome

inveritiera la nota relativa al suo colloquio dell'8 aprile 2005 in cui egli fa

stato della telefonata intervenuta il mattino, l'argomentazione dell'appellante

appare poco verosimile, ove appena si consideri che – come fanno notare AO 1 e AO

2 – l'8 maggio 2005 era una domenica.

d)

Ne

segue che l'appellante non ha recato elementi tali da sovvertire con un grado

di verosimiglianza preponderante la presunzione legata alla capacità

intellettuale di L__________ quel 22 aprile 2005. Non che in concreto

manchino aspetti su cui non si possa discutere, a cominciare dalla graduatoria

percentuale dalla precisione aritmetica che figura nel testamento. Il diritto

alle ultime volontà è nondimeno altamente personale e non può essere relativizzato

da una semplice verosimiglianza di incapacità intellettuale. Tanto meno ove si

pensi che il 14 aprile 2005 L__________ ha consentito all'istituzione di una tutela

volontaria e che alla Commissione tutoria regionale 2 essa è apparsa in grado –

dopo essere stata ascoltata – di capire la portata della differenza tra curatela

e tutela volontaria (de­posizione di __________ del 2 luglio

2012,

verbali

pag. 2). Il che non depone per un'incapacità intellettuale.

E. 6 Per quanto riguarda

l'aspetto

volitivo

della capacità di discernimento, l'appellante

contesta che L__________, inetta a resistere a insistenze esterne volte a

influenzarne la volontà, abbia potuto formare, perfezionare ed esprimere le sue

disposizioni a causa di morte in un contesto tranquillo e al riparo da

pressioni esterne, senza altre interferenze. A suo parere, il Pretore ha

sottovalutato le forti pressioni esercitate su di lei subito dopo il decesso

del marito da AO 1 e AO 2, i quali hanno cominciato proprio allora a frequentarla

con intensità, le hanno fatto prendere appuntamento dall'avvocato __________

per modificare consolidate disposizioni testamentarie, hanno partecipato agli

incontri e hanno cercato di allontanarla da lei, facendole firmare e revocare a

piacimento dichiarazioni e procure.

a)

La

capacità di una persona di agire secondo i propri intendimenti (sopra, consid.

4) comprende la facoltà di resistere in maniera normale ai tentativi d'influsso

esterni. Chi ha scarse capacità di resistenza non è però incapace di

discernimento per ciò solo, ma unicamente se le circostanze rendono altamente

verosimile un'influenza di terzi, giacché solo in tal caso si concreta l'incapacità

di resistere. Se il tentativo avviene, l'efficacia dell'influsso si presume. Tale

agevolazione probatoria vale tuttavia solo per l'accertamento del nesso di causalità,

non per l'esistenza del tentativo in quanto tale né per la debole resistenza

del soggetto (DTF 77 II 100 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_748/2008

del 16 marzo 2009, consid. 5.3). Ciò posto, appare dubbio che incombesse

ai convenuti – come gli interessati fanno notare – dimostrare la stesura del testamento

impugnato in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne, quanto

meno in assenza di un accertamento in merito a un tentativo d'influenzare la

volontà della

de cuius

che il Pretore non ha operato.

b)

Comunque

sia, si volesse pur partire dall'idea che L__________ fosse altamente

influenzabile, il dott. __________ avendo definito “fortemente ipotizzabile”

una particolare vulnerabilità di lei “a suggestioni esterne” (perizia, pag. 2),

non consta che AO 1 e AO 2 abbiano effettivamente tentato di sollecitarla a

disporre in loro favore o abbiano cercato di farle modificare le precedenti

disposizioni testamentarie. I convenuti negano recisamente, il dott. __________

non ha rilevato alcunché (verbale del­l'11 ottobre 2011) e l'avvocato __________

neppure (verbale del 21 novembre 2011, pag. 4). Per di più, se la disponente ha

davvero avuto modo di formare i propri intendimenti, di riflettere e di

esprimere le sue ultime volontà in un ambiente tranquillo e riservato, appare

poco verosimile che eventuali interferenze potessero assurgere a pressioni.

Nella

fattispecie si desume dagli atti che il dott. __________ ha riconosciuto a L__________

la capacità di intendere e di volere per esprimere scelte chiare e semplici, operate

“in un contesto neutro”, al riparo da eventuali pressioni (referto, pag. 2 in

basso). Ed egli ha ribadito ciò in sede di audizione testimoniale (verbale

dell'11 ottobre 2011, pag. 3). Che la presenza di AO 1 e AO 2 ai colloqui tra L__________

e l'avvocato __________ potesse ostare alla libera espressione delle volontà della

testatrice è possibile. Risulta però che la disponente ha potuto maturare, esprimere

e confermare le proprie volontà anche in assenza dei due convenuti. Una prima

volta il 14 aprile 2005, quando alla sola presenza del­l'avvocato __________ (il

quale aveva fatto uscire dalla sala la sorella e la zia) essa ha confermato l'intenzione

– già manifestata nel testamento dell'8 aprile 2005 – di destinare la casa e il

terreno a AO 1 e di premiare in denaro i meriti di chi la aiutava regolarmente (sua

sorella con i nipoti AO 2 e AO 3), riservandosi di lasciare qualcosa anche a AP

1, come poi ha fatto il 22 aprile 2005. Una seconda e una terza volta, il 15

giugno e il 20 ottobre 2005, quando in presenza della sola tutrice __________ l'interessata

ha confermato all'avvocato __________ che il testamento del 22 aprile 2005 corrispondeva

alle sue reali volontà, autorizzando il legale a distruggere le precedenti

disposizioni del 3 settembre 2002 e del­l'8 aprile 2005 (documenti richiamati

VI, cartella “Successione fu L__________”; cfr. anche verbale del 21 novembre

2011, pag. 4). In simili circostanze si può concludere che L__________ ha avuto

modo di formare i propri intendimenti, di riflettere e di esprimere le sue ultime

volontà in un ambiente tranquillo e sufficientemente riservato.

c)

L'appellante

ribadisce l'esistenza di documenti contrastanti e senza senso della testatrice per

suffragare la di lei incapacità di reagire alle sollecitazioni esterne. Non si

confronta tuttavia con l'accertamento del Pretore, il quale ha reputato simili documenti

di scarso interesse perché non sottoscritti in un ambiente tranquillo né riservato.

L'attrice torna a contestare anche l'attendibilità di quanto ha dichiarato

l'avvocato __________, ma al proposito non soccorre ripetersi (sopra, consid.

5b). Né si vede come il mancato consenso dell'autorità tutoria alla distruzione,

il 15 giugno 2005, dei due testamenti del 3 settembre 2002 e dell'8 aprile

2005, espressamente revocati dalla disposizione del 22 aprile 2005, possa

incidere sulla validità di quest'ultima.

d)

Nel

reiterare le perplessità di fronte al fatto che L__________ abbia deciso di

mutare radicalmente il proprio assetto ereditario pochi giorni dopo la morte

del marito, l'attrice pare invocare il principio per cui un cambiamento

improvviso e senza motivo di una soluzione elaborata nel corso degli anni può

indiziare un'incapacità di discernimento (sentenza del Tribunale federale

5A_748/2008 del 16 marzo 2009, consid. 4.4.3). Se non che, il mutamento di

L__________ non appare incomprensibile né immotivato. Secondo l'avvocato __________,

il decesso del marito ha indotto L__________ a interrogarsi sulle proprie

disposizioni a causa di morte e a esprimere nuovamente le proprie volontà dopo

avere saputo del testamento del 3 settembre 2002 (abbozzato dallo stesso avvocato

__________ e a lui riconsegnato firmato da AP 1, senza che fosse intervenuto

alcun contatto tra il legale e la testatrice), di cui essa non serbava memoria,

mentre ricordava i testamenti del 1972 e del 1991 (verbale del 21 novembre

2011, pag. 2 segg.). Simili motivazioni non appaiono per nulla irragionevoli o

incoerenti. Una volta ancora l'appello manca perciò di consistenza.

E. 7 L'appellante riafferma infine che il testamento litigioso andrebbe annullato se non altro in virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, la disposizione a causa di morte non essendo l'espressione di una libera volontà. Già il Pretore ha ricordato tuttavia che per essere invalidata a norma dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC una disposizione a causa di morte dev'essere stata fatta sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia (art. 469 cpv. 1 CC), mentre in concreto l'attrice si è limitata a pretendere che il testamento è stato imposto alla disponente, senza nulla addurre in merito a eventuali pregiudizi che L__________ avrebbe subìto ove non avesse ceduto alle pressioni. L'appellante oppone che L__________ era stata minacciata di non poter più vedere la nipote e che le pressioni cui la zia era sottoposta erano assimilabili a inti­midazioni. L'argomentazione però è nuova, e come tale irricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

E. 8 Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre a AO 1 e AO 2, come pure a AO 3, i quali hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite dei loro legali, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 9 Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.  Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3 fr. 10 000.– e a AO 1 e AO 2 fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.

3.  Notificazione a: – avv.; – avv.; – avv. dott.. Comunicazione: –; –; –;

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.01.2016 11.2013.45 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.01.2016 11.2013.45 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.01.2016 11.2013.45

Annullamento di testamento

Incarto n. 11.2013.45 Lugano 27 gennaio 2016/jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: Giannini sedente per statuire nella causa OA.2009.116 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 2 dicembre 2009 da AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro AO 1 AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2) AO 3 (patrocinata dall'avv. dott. PA 3) PI 1 PI 2 e PI 3, giudicando sull'appello del 21 maggio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 aprile 2013 dal Pretore; Ritenuto in fatto:                A. L__________ (1916), vedova fu __________ (1921–2005), è deceduta a __________ il 6 novembre 2008 senza lasciare discendenti. Domiciliata a __________ e ospite dal dicembre del 2001 della casa per anziani “__________” di __________, essa era provvista dal 21 aprile 2005 di una tutela volontaria. L__________ ha redatto cinque testamenti olografi. Nel primo, del 20 marzo 1972, essa ha designato suo unico erede il marito. Nel secondo, a complemento del primo, essa ha istituito il 10 aprile 1991 come eredi in parti uguali, in caso di premorienza del marito, la sorella AO 1 (1925), la nipote AP 1 (1947) nata __________ (figlia di __________, fratello del marito), i cognati A__________ (1922) e Li__________ (1925). Nel terzo, del 3 set­tembre 2002, essa ha revocato ogni precedente disposizione testamentaria e ha designato nuovamente quale erede universale il marito, rispettivamente

– in caso di premorienza – sua nipote AP 1. Nel quarto, dell'8 aprile 2005, essa ha revocato una volta ancora ogni precedente disposizione testamentaria e ha dichiarato di lasciare la “casa con mobilio e il terreno” alla sorella (AO 1), istituendo per il resto eredi in parti uguali la sorella stessa, il nipote AO 2 (1951, figlio di AO 1) e la nipote AO 3 (1953, figlia di Li__________). L'ultimo testamento infine, del 22 aprile 2005, redatto nello studio dell'avv. __________ a __________, prevede quanto segue: __________, 22.4.2005 Revoco ogni precedente volontà lascio casa con mobilio e terreno a mia sorella Per il resto nomino eredi AO 1 30 per cento AO 2 30 per 100 cento AO 3 30 per 100 AP 1 7 per cento A__________ 3 per cento __________ L__________ B. L'ultimo testamento è stato pubblicato il 4 dicembre 2008 dallo stesso notaio __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. In seguito, il 12 novembre 2009, il notaio __________ di __________ ha pubblicato davanti al medesimo Pretore una fotocopia del testamento del 3 settembre 2002 (il terzo), il cui originale era stato distrutto il 15 giugno 2005 insieme con il testamento dell'8 aprile 2005 (il quarto) dall'avvocato __________, così autorizzato della testatrice e della di lei tutrice __________. L'8 gennaio e il 23 novembre 2009 AP 1 e AO 1 hanno dichiarato al Pretore di opporsi al rilascio del certificato ereditario fu L__________. A__________ è deceduto il 30 giugno 2009 lasciando come redi la moglie PI 1 (1929) con i figli PI 2 (1958) e PI 3 (1967). C. Il 2 dicembre 2009 AP 1 si è rivolta al Pretore per ottenere l'annullamento dell'ultimo testamento di L__________. Nella loro risposta del 18 gennaio 2010 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la petizione, contestando fra l'altro la legittimazione attiva di AP 1 e quella passiva di PI 1, PI 3 e PI 2. Nella sua risposta del 4 marzo 2010 AO 3 ha chiesto anch'essa di respingere la petizione, mentre PI 1, PI 3 e PI 2 hanno dichiarato l'8 apri­ le 2010 di aderire alla petizione. Con replica del 10 maggio 2010 l'attrice ha ribadito la sua domanda e difeso la propria legittimazione attiva, come pure quella passiva di PI 1, PI 3 e PI 2. Nelle loro dupliche del 16 e 22 giugno 2010 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno confermato le loro risposte. D. Nel frattempo, su richiesta 23 dicembre 2009 dell'attrice, il Pretore ha ordinato il 15 febbraio 2010 l'amministrazione dell'eredità, affidata all'avv. __________ di __________. L'udienza preliminare si è poi tenuta il 1° febbraio 2011 e l'istruttoria è terminata il 24 settembre

2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 28 novembre, 6 di­cem­bre, 7 dicembre e 10 dicembre 2012 in cui hanno riaffermato i loro punti di vista. E. Statuendo con sentenza del 19 aprile 2013, il Pretore ha stralciato dai ruoli la petizione nei confronti di PI 1, PI 3 e PI 2 per acquiescenza, mentre l'ha respinta nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3. La tassa di giustizia di fr. 14 000.– e le spese di fr. 570.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere fr. 23 000.– a AO 1 e AO 2, come pure fr. 23 000.– a AO 3 per ripetibili. F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 maggio 2013 per ottenere che la petizione nei confronti di AO 1, AO 2 e AO 3 sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 5 e 9 luglio 2013 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere l'appello. Considerando in diritto:              1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “ secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata raggiungesse fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, ove solo si consideri l'entità del compendio ereditario di circa fr. 2 000 000.– (fascicoli richiamati II e V relativi al­l'amministrazione dell'eredità). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 22 aprile 2013. Depositato il 21 maggio 2013, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. 2. Controversa è, nella fattispecie, la capacità di discernimento di L__________ al momento in cui essa ha redatto l'ultimo testamento olografo, il 22 aprile 2005. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato l'interesse dell'attrice a promuovere causa e la legittimazione attiva di lei, ha rilevato anzitutto che nulla ostava allo stralcio della petizione dai ruoli nei confronti degli acquiescenti PI 1, PI 3 e PI 2. Nella misura in cui la petizione era diretta contro gli altri tre litisconsorti, egli ha esaminato invece la capacità cognitiva e volitiva della testatrice. Vagliate le dichiarazioni del dott. __________, che si era occupato nel febbraio e marzo del 2005 di stilare un rapporto specialistico sulla capacità di discernimento dell'interessata nella procedura tutoria, e dell'avv. __________, che aveva assistito L__________ (e prima ancora il di lei marito) nelle questioni successorie, egli è giunto alla conclusione – in sintesi – che, per quanto affetta da una sindrome demenziale di grado medio-lieve, L__________ aveva con verosimiglianza preponderante, quel 22 aprile 2005, la capacità intellettuale di fare testamento. Non era in grado però di “resistere a insistenze esterne volte a influenzare la sua volontà”, di modo che ai convenuti incombeva dimostrare – per il primo giudice – che il testamento in questione risultava da una volontà formatasi in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne. Ciò posto, il Pretore ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dall'avvocato __________ e confermate dalla tutrice __________, che L__________ aveva potuto “formare, perfezionare e esprimere le sue ultime volontà in un contesto tranquillo”, garantito nei momenti cruciali dalla sola presenza del legale di fiducia e dalla tutrice, ma senza altre interferenze. Volontà che, ha soggiunto il primo giudice, sono state verificate e confer­mate anche in seguito e che determinavano quindi la capacità di disporre della de cuius il 22 aprile 2005. Il Pretore ha escluso così, anche sotto il profilo dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, che il testamento non esprimesse una libera scelta. Onde il rigetto della petizione nei riguardi dei tre litisconsorti resistenti. 3. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato l'irra­gionevole comportamento di L__________, la quale pochi giorni dopo il funerale del marito si è recata, insieme con la sorella e il di lui figlio, dall'avvocato per mutare radicalmente un assetto successorio regolato fin lì per anni alla stessa stregua di __________, e ciò per favorire chi (come AO 1 e AO 2) non si è mai curato di lei. Secondo l'attrice, la sorella e il nipote hanno profittato dalla debolezza di L__________ per indurla a modificare le sue proprie disposizioni. Quanto al fatto che il testamento del 22 aprile 2005 – per nulla semplice, viste le molte persone beneficate e le “anomali percentuali indicate” – fosse l'espressione di una libera volontà della disponente, l'appellante obietta che il Pretore non ha tenuto conto delle dichiarazioni del dott. __________, il quale seguiva quotidianamente la de cuius da cinque anni, ma ha estrapolato selet tivamente e in maniera lacunosa le constatazioni del dott. __________, per altro finalizzate unicamente alla questione tutoria, e ha enfatizzato le equivoche indicazioni dell'avv. __________, il tutto per accertare la capacità intellettuale della disponente. L'attrice contesta altresì che i convenuti abbiano recato la prova di un testamento elaborato “in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne”. A suo parere ciò non sarebbe stato possibile, date le pressioni esercitate da AO 1 e AO 2 subito dopo la morte del marito su L__________, incapace di resistere a sollecitazioni esterne e alla quale si sarebbe potuto far sottoscrivere qualsiasi cosa. Proprio nel 2005 i due avrebbero cominciato infatti a frequentare l'anziana con una certa insistenza, facendole firmare procure preconfezionate, accompagnandola agli incontri con l'avvocato __________, cercando di impedirle i contatti con lei e tentando di far revocare una procura per la gestione d'affari che la de cuius aveva rilasciato a lei e al di lei il marito nel 2001. In circostanze siffatte le deposizioni dell'avvocato __________ e della tutrice non potevano dimostrare che il testamento esprimesse la libera volontà di L__________. 4. Chi dispone per testamento deve essere capace di discernimento (art. 467 CC), non essere privo cioè della capacità di agire ragionevolmente per effetto di disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile” (art. 16 CC). La capacità di discernimento si connota, in sostanza, per due elementi: l'uno intellettuale, riconducibile alla capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e l'altro volitivo o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di tale ragionevole comprensione secondo i propri intenti. Dandosi persone in età avanzata, v'è il rischio che la forza di volontà si attenui, con il pericolo di eccessive influenze da parte di terzi (Bigler-Eggenberger/ Frankhauser, in: Basler Kommentar, 5ª edizione, n. 6 e n. 22 ad art. 16 CC con rimandi). La capacità di discernimento è la regola. Trattandosi di adulti, essa si presume. Chi pretende che al momento di disporre un testatore non ne avesse la capacità, deve addurne la prova. La natura stessa delle cose rendendo impossibile una prova piena circa lo stato mentale di una persona deceduta, si reputa sufficiente al riguardo la cosiddetta “verosimiglianza preponderante”. L'incapacità di discernimento si presume invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile”. In tal caso incom­be a chi si prevale del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di lucidità. Tale prova essendo difficile da apportare, si reputa sufficiente – una volta ancora – la cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (sentenza del Tribunale federale 5A_501/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 6.1.2 con richiami). In ogni modo la nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione dell'art. 16 CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento. Non ogni malattia o debolezza mentale lede la capacità di discernimento (I CCA, sentenza inc. 11.2008.38 dell'11 gennaio 2010, consid. 5c con rimandi). La capacità di discernimento invero è relativa e dipende dalla comples­sità dell'atto che dev'essere compiuto (I CCA, sentenza inc. 11.2011.177 del 5 maggio 2014, consid. 8a con riferimenti). Se al momento in cui ha disposto il de cuius non aveva una capacità di discernimento sufficiente per rapporto alla difficoltà del testamento, l'atto può essere annullato (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC). 5. L'appellante contesta anzitutto che L__________ avesse la necessaria capacità intellettuale per redigere il testamento. Ora, dal referto medico consegnato il 10 marzo 2005 dal dott. __________ al dott. __________ della casa per anziani “__________” nella prospettiva di misure tutelari riguardanti L__________ si evince che a quel tempo costei soffriva di una “sindrome demenziale lieve (CDR staging 1) di probabile origine degenerativa primaria di tipo Alzheimer” (fascicolo richiamo documenti III, edizione dal dott. __________). L'attrice non discute siffatta diagnosi. Non revoca in dubbio nem­meno quanto ne ha dedotto il Pretore con richiamo a precedenti di giurisprudenza (I CCA, sentenza inc. 11.2008.38 dell'11 gennaio 2010, consid. 5c; sentenza del Tribunale federale 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 4.3.2), ovvero che a tale stadio simile patologia, anche se di grado moderato, in genere non preclude al paziente la capacità di disporre. La presunzione legata alla capacità di discernimento non è dunque sovvertita (art. 16 CC). Occorre verificare se l'appellante abbia addotto elementi idonei a capovolgerla. a) L'attrice si duole che il Pretore ha tratto citazioni meramente parziali del referto specialistico e solo nella misura utile per avvalorare la propria conclusione, tralasciando passaggi problematici. Il rimprovero non può essere condiviso. Che il primo giudice abbia menzionato i passi salienti del referto a sostegno delle proprie conclusioni è possibile. La sua valutazione è in linea tuttavia con quanto il dott. __________ ha confermato in sede di audizione (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 2 in alto). L'appellante equivoca sul senso di singole espressioni, ma dimentica che lo specialista ha definito di grado lieve le difficoltà di giudizio e di risoluzione dei problemi da parte di L__________, la quale rimaneva capace di discernimento “per l'espressione di scelte chiare e semplici, operate comunque in un contesto neutro che la protegg[esse] da eventuali pressioni” (fascicolo richia­mo documenti III, referto, pag. 2). Non si disconosce che, secondo lo stesso dott. __________, “la paziente era facil­mente stancabile, rallentata, disorientata nel tempo, un po' meno nello spazio”. Egli ha precisato tuttavia che essa “riusciva ad avere buone prestazioni cognitive su un arco di tem­po limitato, dopo di che le sue capacità calavano drasticamente”, onde il suggerimento di valutare a più riprese se le scelte espresse corrispondessero alla reale volontà di lei (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3). Quanto alla perplessità – sollevata ancora in appello – che la valutazione in ambito tutelare potesse definire anche la capacità di L__________ di esprimere una disposizione a causa di morte, essa non ha fondamento. Al Pretore il dott. __________ non solo ha dichiarato che il suo referto si esprimeva sulla capacità di discernimento della paziente a prescindere dalle finalità cui esso era destinato, ma si è pronunciato anche sulla capacità specifica della tutelanda di redigere un testamento (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 4). Né sono atte a sovvertire tali conclusioni le valutazioni del dott. __________, il quale svolgeva in parte della sua attività nella casa per anziani “__________” di __________. Come ha rilevato il Pretore, il dott. __________ aveva inviato la paziente dal dott. __________ per una valutazione psico-geria­trica e aveva aderito, in sostanza, al referto peritale (verbale del 6 settembre 2011, pag. 2 in fondo). L'appellante non contesta tale accertamento, sul quale non è il caso dunque di attardarsi. b) Secondo il dott. __________, la capacità specifica di redigere un testamento dipendeva, soprattutto per L__________, dalla complessità delle scelte (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 4). In proposito l'appellante obietta – come già nel memoriale conclusivo (pag. 6 e 8 in basso) – che quello del 22 aprile 2005 non può considerarsi un testamento semplice per via del numero delle persone beneficiate e delle “anomali percentuali indicate”. In realtà il contenuto del testa­mento è poco più che elementare. La testatrice ha semplice­mente indicato che cosa intendeva lasciare (“casa con mobilio e terreno”) a chi (“a mia sorella”). Quanto all'elenco degli altri beneficati “per il resto”, esso risulta rispondere alla volontà assodata, con l'aiuto anche di raffigurazioni grafiche, dall'avvocato __________ in occasione di almeno cinque incontri tenutisi tra l'aprile e l'ottobre del 2005 (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”, fascicolo n. 6, note relative ai colloqui). È quanto auspicava il dott. __________, secondo cui per appurare la capacità di disporre della paziente occorreva verificare le motivazioni alla base della disposizione e la durata nel tempo delle motiva­zioni stesse (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3 in basso). È vero che le percentuali indicate “per il resto” nel testamen­to possono apparire singolari. Rispecchiano però le intenzioni della testatrice annotate dal­l'avvocato __________ il 22 aprile 2005 e già riscontrate in incontri dell'8 e del 15 aprile 2005, L__________ mirando a considerare “tutti i suoi parenti in modo equo”. Non senza lasciare qualcosa anche a AP 1 (7%) e ad A__________ (3%), esclusi dal testamento, in modo che avessero un ricordo di lei (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”, fascicolo n. 6, note relative ai colloqui dell'8, 15 e 22 aprile 2005). Si conviene che la graduatoria percentuale accennata dianzi può lasciare perplessi, trattandosi di una “donna di scarsa scolarizzazione, ma soprattutto di 89 anni, ai limiti della capacità di intendere e di volere”. Ciò ancora non significa tuttavia, dopo quanto si è visto, che la testatrice non potesse esprimere, almeno nelle grandi linee, siffatta volontà. E quanto ha registrato a margine dell'incontro del 22 aprile 2005 l'avvocato __________ (relativa nota in prima pagina) non è censurato dall'appellante siccome inveritiero o inattendibile. c) Nel contestare le facoltà mentali di L__________ l'appellante critica certo, come in prima sede, talune dichiarazioni dell'avvocato __________, denunciando incongruenze e contraddizioni. In particolare essa contesta che il legale, venuto a conoscenza il 18 febbraio 2005 della procedura tutoria, abbia interpellato telefonicamente il dott. __________ per ottenere informazioni sulla capacità di discernimento della cliente, annotando che questa era in grado di esprimere le sue volontà se le si parlava “in situazione tranquilla” e che occorreva “sentirla a più riprese per aver conferma di quanto vuole” (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”). Che vi sia una divergenza tra la data della nota telefonica dell'avvocato __________ inerente a tale conversazione (8 maggio 2005) e quella relativa all'incontro del­l'8 aprile 2005 con la cliente in cui si riferisce del “colloquio avuto in mattinata con il dott. __________” ancora non basta per concludere che non vi sia stato colloquio alcuno (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”). Secondo l'appellante invero il dott. __________ ha “affermato con certezza di non ricordare di aver ricevuto una telefonata dal­l'avv. __________”. Il Pretore ha accertato però che lo specialista ha sì riferito di non avere “concreti ricordi” della telefonata, ma ha anche precisato che gli sarebbe stato difficile averne, data la frequenza di simili richieste da parte di familiari e notai. Inoltre il professionista ha ritenuto plausibile di avere lui stesso suggerito all'avvocato __________ di procedere come poi il legale ha annotato nei suoi appunti e di sentire a più riprese la cliente per verificarne le reali volontà. Con tale accertamento l'attrice non si confronta. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. L'attrice ribadisce che, fosse pure avvenuto, il citato colloquio sarebbe tutt'al più dell'8 maggio 2005, ciò che contraddice la tesi secondo cui il legale si era previamente cerziorato dello stato mentale di L__________. A parte il fatto però che l'avvocato __________ è stato chiaro al riguardo (verbale del 21 novembre 2011, pag. 3) e che la sua deposizione non è eccepita di falso, così come non è censurata siccome inveritiera la nota relativa al suo colloquio dell'8 aprile 2005 in cui egli fa stato della telefonata intervenuta il mattino, l'argomentazione dell'appellante appare poco verosimile, ove appena si consideri che – come fanno notare AO 1 e AO 2 – l'8 maggio 2005 era una domenica. d) Ne segue che l'appellante non ha recato elementi tali da sovvertire con un grado di verosimiglianza preponderante la presunzione legata alla capacità intellettuale di L__________ quel 22 aprile 2005. Non che in concreto manchino aspetti su cui non si possa discutere, a cominciare dalla graduatoria percentuale dalla precisione aritmetica che figura nel testamento. Il diritto alle ultime volontà è nondimeno altamente personale e non può essere relativizzato da una semplice verosimiglianza di incapacità intellettuale. Tanto meno ove si pensi che il 14 aprile 2005 L__________ ha consentito all'istituzione di una tutela volontaria e che alla Commissione tutoria regionale 2 essa è apparsa in grado – dopo essere stata ascoltata – di capire la portata della differenza tra curatela e tutela volontaria (de­posizione di __________ del 2 luglio 2012, verbali pag. 2). Il che non depone per un'incapacità intellettuale. 6. Per quanto riguarda l'aspetto volitivo della capacità di discernimento, l'appellante contesta che L__________, inetta a resistere a insistenze esterne volte a influenzarne la volontà, abbia potuto formare, perfezionare ed esprimere le sue disposizioni a causa di morte in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne, senza altre interferenze. A suo parere, il Pretore ha sottovalutato le forti pressioni esercitate su di lei subito dopo il decesso del marito da AO 1 e AO 2, i quali hanno cominciato proprio allora a frequentarla con intensità, le hanno fatto prendere appuntamento dall'avvocato __________ per modificare consolidate disposizioni testamentarie, hanno partecipato agli incontri e hanno cercato di allontanarla da lei, facendole firmare e revocare a piacimento dichiarazioni e procure. a) La capacità di una persona di agire secondo i propri intendimenti (sopra, consid.

4) comprende la facoltà di resistere in maniera normale ai tentativi d'influsso esterni. Chi ha scarse capacità di resistenza non è però incapace di discernimento per ciò solo, ma unicamente se le circostanze rendono altamente verosimile un'influenza di terzi, giacché solo in tal caso si concreta l'incapacità di resistere. Se il tentativo avviene, l'efficacia dell'influsso si presume. Tale agevolazione probatoria vale tuttavia solo per l'accertamento del nesso di causalità, non per l'esistenza del tentativo in quanto tale né per la debole resistenza del soggetto (DTF 77 II 100 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_748/2008 del 16 marzo 2009, consid. 5.3). Ciò posto, appare dubbio che incombesse ai convenuti – come gli interessati fanno notare – dimostrare la stesura del testamento impugnato in un contesto tranquillo e al riparo da pressioni esterne, quanto meno in assenza di un accertamento in merito a un tentativo d'influenzare la volontà della de cuius che il Pretore non ha operato. b) Comunque sia, si volesse pur partire dall'idea che L__________ fosse altamente influenzabile, il dott. __________ avendo definito “fortemente ipotizzabile” una particolare vulnerabilità di lei “a suggestioni esterne” (perizia, pag. 2), non consta che AO 1 e AO 2 abbiano effettivamente tentato di sollecitarla a disporre in loro favore o abbiano cercato di farle modificare le precedenti disposizioni testamentarie. I convenuti negano recisamente, il dott. __________ non ha rilevato alcunché (verbale del­l'11 ottobre 2011) e l'avvocato __________ neppure (verbale del 21 novembre 2011, pag. 4). Per di più, se la disponente ha davvero avuto modo di formare i propri intendimenti, di riflettere e di esprimere le sue ultime volontà in un ambiente tranquillo e riservato, appare poco verosimile che eventuali interferenze potessero assurgere a pressioni. Nella fattispecie si desume dagli atti che il dott. __________ ha riconosciuto a L__________ la capacità di intendere e di volere per esprimere scelte chiare e semplici, operate “in un contesto neutro”, al riparo da eventuali pressioni (referto, pag. 2 in basso). Ed egli ha ribadito ciò in sede di audizione testimoniale (verbale dell'11 ottobre 2011, pag. 3). Che la presenza di AO 1 e AO 2 ai colloqui tra L__________ e l'avvocato __________ potesse ostare alla libera espressione delle volontà della testatrice è possibile. Risulta però che la disponente ha potuto maturare, esprimere e confermare le proprie volontà anche in assenza dei due convenuti. Una prima volta il 14 aprile 2005, quando alla sola presenza del­l'avvocato __________ (il quale aveva fatto uscire dalla sala la sorella e la zia) essa ha confermato l'intenzione

– già manifestata nel testamento dell'8 aprile 2005 – di destinare la casa e il terreno a AO 1 e di premiare in denaro i meriti di chi la aiutava regolarmente (sua sorella con i nipoti AO 2 e AO 3), riservandosi di lasciare qualcosa anche a AP 1, come poi ha fatto il 22 aprile 2005. Una seconda e una terza volta, il 15 giugno e il 20 ottobre 2005, quando in presenza della sola tutrice __________ l'interessata ha confermato all'avvocato __________ che il testamento del 22 aprile 2005 corrispondeva alle sue reali volontà, autorizzando il legale a distruggere le precedenti disposizioni del 3 settembre 2002 e del­l'8 aprile 2005 (documenti richiamati VI, cartella “Successione fu L__________”; cfr. anche verbale del 21 novembre 2011, pag. 4). In simili circostanze si può concludere che L__________ ha avuto modo di formare i propri intendimenti, di riflettere e di esprimere le sue ultime volontà in un ambiente tranquillo e sufficientemente riservato. c) L'appellante ribadisce l'esistenza di documenti contrastanti e senza senso della testatrice per suffragare la di lei incapacità di reagire alle sollecitazioni esterne. Non si confronta tuttavia con l'accertamento del Pretore, il quale ha reputato simili documenti di scarso interesse perché non sottoscritti in un ambiente tranquillo né riservato. L'attrice torna a contestare anche l'attendibilità di quanto ha dichiarato l'avvocato __________, ma al proposito non soccorre ripetersi (sopra, consid. 5b). Né si vede come il mancato consenso dell'autorità tutoria alla distruzione, il 15 giugno 2005, dei due testamenti del 3 settembre 2002 e dell'8 aprile 2005, espressamente revocati dalla disposizione del 22 aprile 2005, possa incidere sulla validità di quest'ultima. d) Nel reiterare le perplessità di fronte al fatto che L__________ abbia deciso di mutare radicalmente il proprio assetto ereditario pochi giorni dopo la morte del marito, l'attrice pare invocare il principio per cui un cambiamento improvviso e senza motivo di una soluzione elaborata nel corso degli anni può indiziare un'incapacità di discernimento (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2008 del 16 marzo 2009, consid. 4.4.3). Se non che, il mutamento di L__________ non appare incomprensibile né immotivato. Secondo l'avvocato __________, il decesso del marito ha indotto L__________ a interrogarsi sulle proprie disposizioni a causa di morte e a esprimere nuovamente le proprie volontà dopo avere saputo del testamento del 3 settembre 2002 (abbozzato dallo stesso avvocato __________ e a lui riconsegnato firmato da AP 1, senza che fosse intervenuto alcun contatto tra il legale e la testatrice), di cui essa non serbava memoria, mentre ricordava i testamenti del 1972 e del 1991 (verbale del 21 novembre 2011, pag. 2 segg.). Simili motivazioni non appaiono per nulla irragionevoli o incoerenti. Una volta ancora l'appello manca perciò di consistenza. 7. L'appellante riafferma infine che il testamento litigioso andrebbe annullato se non altro in virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC, la disposizione a causa di morte non essendo l'espressione di una libera volontà. Già il Pretore ha ricordato tuttavia che per essere invalidata a norma dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC una disposizione a causa di morte dev'essere stata fatta sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia (art. 469 cpv. 1 CC), mentre in concreto l'attrice si è limitata a pretendere che il testamento è stato imposto alla disponente, senza nulla addurre in merito a eventuali pregiudizi che L__________ avrebbe subìto ove non avesse ceduto alle pressioni. L'appellante oppone che L__________ era stata minacciata di non poter più vedere la nipote e che le pressioni cui la zia era sottoposta erano assimilabili a inti­midazioni. L'argomentazione però è nuova, e come tale irricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata. 8. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre a AO 1 e AO 2, come pure a AO 3, i quali hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite dei loro legali, un'adeguata indennità per ripetibili. 9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.  Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3 fr. 10 000.– e a AO 1 e AO 2 fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.

3.  Notificazione a: – avv.; – avv.; – avv. dott.. Comunicazione: –; –; –;

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).