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11.2011.171

Stralcio della causa per desistenza

Ticino · 2009-12-30 · Italiano TI
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Incarto n.11.2011.171

Lugano

7 settembre 2012/mc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2011.3 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 15 febbraio 2011 da

AP 1

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv.  PA 1),

giudicando sull'appello del 10 novembre 2011 presentato da AP 1 contro l'ordinanza sulle prove del 7 settembre 2011 e il decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 ottobre 2011;

premesso che con decisione del 30 dicembre 2009, presa in esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 a versare alla moglie AO 1 un contributo alimentare indicizzato di fr. 4809.75 mensili dal 1° marzo al 31 ago­sto 2008, di fr. 4659.75 dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010 e di fr. 3744.75 dal 1° di aprile 2010 (inc. DI.2008.19);

rilevato che con istanza di misure cautelari del 15 febbraio 2011 AP 1 ha chiesto di essere liberato dall'obbligo contributivo verso la moglie retroattivamente dal 1° settembre 2010;

osservato che alla discussione del 7 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, dopo di che entrambe le parti hanno indicato le prove sulla cui ammissibilità il Pretore ha statuito il giorno stesso;

rilevato che con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, riducendo il contributo alimentare per la moglie a fr. 3165.05 dal 1° novembre 2011, ponendo le spese processuali di fr. 900.– per un quinto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, con obbligo per quest'ultimo di versare alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte;

accertato che contro l'ordinanza sulle prove del 7 settembre 2011 e il decreto cautelare del 28 ottobre 2011 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 novembre 2011 in cui postulava l'ammissione delle prove rifiutate dal Pretore e l'annullamento del decreto cautelare con rinvio della causa al primo giudice per una nuova decisione o, in subordine, l'anticipazione al febbraio 2011 degli effetti legati al decreto cautelare impugnato;

constatato che nelle sue osservazioni all'appello del 13 gennaio 2012 AO 1 ha proposto di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;

preso atto che il 17 agosto 2012 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello, ciò che equivale a desistenza (Rüeggin: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106) e comporta lo stralcio della causa dal ruolo (art. 241 cpv. 1 e 3 CPC);

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi;quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.