Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2011.104
Lugano
6 settembre 2011/rs
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.329 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'11 maggio 2011 da
CO 1,
contro
RE 1;
premesso che con decreto supercautelare del 12 maggio 2011 emesso nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato RE 1 (1960) a versare un contributo alimentare di fr. 300. mensili per la moglie CO 1, uno di fr. 200. mensili per il figlio E__________ (1993) e uno di fr. 600. mensili per il figlio R__________ (1996), assegni familiari non compresi;
rammentato che il 16 giugno 2011 AO 1ha adito il Pretore perché ordinasse alla __________ SA di __________, alle cui dipendenze RE 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui i contributi alimentari di fr. 1550. mensili per lei e i figli (complessivi degli assegni familiari), riversandoli su un conto bancario a lei intestato;
rilevato che con decisione (decreto) del 17 giugno 2011 il Pretore ha ordinato alla __________ SA di trattenere dallo stipendio di RE 1 l'importo di fr. 1550. mensili e di riversarlo su un conto bancario intestato alla moglie CO 1, ponendo le spese giudiziarie di fr. 50. a carico di RE 1;
preso atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello (reclamo) del 4 luglio 2011 in cui ha postulato la revoca del provvedimento;
ricordato che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
constatatoche con lettera del 5 settembre 2011 AP 1comunica ora di rinunciare al'appello;
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.