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11.2002.86

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-08-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 CC corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Kom­mentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651); che nella fattispecie le parti non hanno indicato quale sia il va­lore venale della particella n. __________ RFD di __________ __________ __________, né il Pre­tore ha inquisito al riguardo, fosse solo per calcolare l'entità degli oneri processuali; che in condizioni del genere il fascicolo della causa andrebbe ri­tornato al primo giudice perché accerti il valore litigioso median­te ordinanza, facendo capo eventualmente a informazioni o perizie, “con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC); che da simile rinvio si può nondimeno prescindere nel caso in esame, ove per le particolarità della fattispecie il rimando si esaurirebbe già a prima vista in un vuoto esercizio di giurisdizione; che nell'appello i convenuti insorgono in effetti contro lo scioglimento della comproprietà in quanto tale, contestando il diritto de­gli istanti a ottenerne la “cessazione” nel senso dell'art. 650 CC, ma non contestano il modo della divisione in sé (nemmeno in subordine), ritenendo manifestamente la questione senza oggetto; che decisivo per l'appellabilità della sentenza impugnata è dunque il valore della quota di comproprietà rivendicata dagli istanti; che tutto quanto possono pretendere gli istanti in concreto, ammesso e non concesso che possano agire in contrasto con la volontà dei coeredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, è la quota di un terzo spettante alla comunione ereditaria; che il valore di tale quota non raggiunge palesemente la soglia di appellabilità prevista dall'art. 13 LOG; che la particella n. __________ RFD di __________ __________ __________ consiste in un fondo inedificato composto per 1545 m² di bosco, per 1088 m² di prato e per 1769 m² di strade (doc. B); che il valore di stima ufficiale di tale fondo, cui è lecito far capo almeno a titolo indicativo in mancanza di altri dati (Cocchi/Trez­zini, CPC mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9), è per l'intera particella (4402 m²) di fr. 2513.20 (fr. 309.– per il bosco, fr. 435.20 per il prato, fr. 1769.– per le strade), sicché un terzo di tale valore equivarrebbe al corrispettivo di fr. 837.75; che la stima ufficiale di un fondo costituisce invero un valore minimo, ma nulla induce a credere che il valore venale possa essere quasi dieci volte superiore, tanto meno ove si consideri che in concreto la stima ufficiale è relativamente recente, risalendo essa al 1° gennaio 1997; che nelle circostanze descritte l'appello dei convenuti si rivela già di primo acchito improponibile; che gli atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione; che, vista la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli istanti; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L'appello è irricevibile.

2.   Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può essere trattato come ricorso per cassazione.

3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________ __________

– avv. __________ __________, __________ . Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2002.86 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2002.86 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2002 11.2002.86

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00086 Lugano, 12 agosto 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________ . __________ . __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 13 maggio 2002 da __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, nata __________, __________, e __________ __________ (__________), __________ (quest'ultimo rappresentato da __________ ed __________ __________, __________, tutti con il patrocinio dell'avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ (__________), __________, e __________ __________ (__________), __________ (questi due ultimi rappresentati da __________ __________, __________, tutti con il patrocinio dell'avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 luglio 2002 presentato da __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che la particella n. __________ RFD di __________ __________ __________ (4402 m²) appartiene per un terzo a una comunione ereditaria composta __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, per un terzo a __________ __________ e per un altro terzo a __________ __________ nata __________ che il 13 maggio 2002 __________ __________, __________ __________, __________ __________ nata __________ e __________ __________ hanno promosso causa contro __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la vendita del fondo agli incanti “con relativo scioglimento delle comproprietà su di esso”; che all'udienza del 20 giugno 2002, indetta per la discussione, i convenuti hanno eccepito la carente legittimazione attiva dei pro­cedenti, hanno contestato la loro propria legittimazione passiva e, dichiarando di opporsi al­lo scioglimento della comproprietà, hanno postulato il rigetto dell'istanza; che, non essendovi prove da assumere, le parti hanno implicitamente rinunciato al dibattimento finale; che con sentenza di quello stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà median­te alienazione ai pubblici incanti, ha affidato l'esecuzione dell'asta al notaio dott. __________ __________ di __________, incaricato di ripartire il provento fra i comproprietari – dedotte le spese – in ragione di un terzo ciascuno, e ha posto gli oneri processuali (con una tassa di giustizia di fr. 350.–) a carico delle parti nella medesima proporzione, senza assegnare ripetibili; che contro tale sentenza i convenuti hanno presentato un appel­lo del 23 luglio 2002 volto alla riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere lo scioglimento della comproprietà, di rigettare l'istanza e di addebitare tutte le spese alle controparti; che l'appello non è stato intimato a queste ultime; e considerando in diritto: che con la sentenza impugnata il Pretore ha statuito, giuridicamente, su due azioni diverse: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, e l'altra sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo); che nessuna delle due azioni andava trattata in ogni modo – contrariamente all'opinione degli appellanti (memoriale, pag. 2 a metà) e indipendentemente da quanto ha fatto il Pretore – con la procedura di camera di consiglio, né il diritto cantonale né quello federale prevedendo l'applicazione di un rito sommario in tali casi; che determinante ai fini dell'appellabilità, tanto nell'una quanto nell'altra azione, è dunque il valore litigioso, una causa non rientrando nella competenza funzionale del Pretore per il solo fatto di riguardare beni immobili; che il valore litigioso nell'ambito dell'art. 650 cpv. 1 CC corrispon­de a quello della quota chiesta dal comproprietario, mentre nell'ambito dell'art. 651 cpv. 2 CC corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Kom­mentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651); che nella fattispecie le parti non hanno indicato quale sia il va­lore venale della particella n. __________ RFD di __________ __________ __________, né il Pre­tore ha inquisito al riguardo, fosse solo per calcolare l'entità degli oneri processuali; che in condizioni del genere il fascicolo della causa andrebbe ri­tornato al primo giudice perché accerti il valore litigioso median­te ordinanza, facendo capo eventualmente a informazioni o perizie, “con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC); che da simile rinvio si può nondimeno prescindere nel caso in esame, ove per le particolarità della fattispecie il rimando si esaurirebbe già a prima vista in un vuoto esercizio di giurisdizione; che nell'appello i convenuti insorgono in effetti contro lo scioglimento della comproprietà in quanto tale, contestando il diritto de­gli istanti a ottenerne la “cessazione” nel senso dell'art. 650 CC, ma non contestano il modo della divisione in sé (nemmeno in subordine), ritenendo manifestamente la questione senza oggetto; che decisivo per l'appellabilità della sentenza impugnata è dunque il valore della quota di comproprietà rivendicata dagli istanti; che tutto quanto possono pretendere gli istanti in concreto, ammesso e non concesso che possano agire in contrasto con la volontà dei coeredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, è la quota di un terzo spettante alla comunione ereditaria; che il valore di tale quota non raggiunge palesemente la soglia di appellabilità prevista dall'art. 13 LOG; che la particella n. __________ RFD di __________ __________ __________ consiste in un fondo inedificato composto per 1545 m² di bosco, per 1088 m² di prato e per 1769 m² di strade (doc. B); che il valore di stima ufficiale di tale fondo, cui è lecito far capo almeno a titolo indicativo in mancanza di altri dati (Cocchi/Trez­zini, CPC mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9), è per l'intera particella (4402 m²) di fr. 2513.20 (fr. 309.– per il bosco, fr. 435.20 per il prato, fr. 1769.– per le strade), sicché un terzo di tale valore equivarrebbe al corrispettivo di fr. 837.75; che la stima ufficiale di un fondo costituisce invero un valore minimo, ma nulla induce a credere che il valore venale possa essere quasi dieci volte superiore, tanto meno ove si consideri che in concreto la stima ufficiale è relativamente recente, risalendo essa al 1° gennaio 1997; che nelle circostanze descritte l'appello dei convenuti si rivela già di primo acchito improponibile; che gli atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione; che, vista la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli istanti; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia:

1.   L'appello è irricevibile.

2.   Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può essere trattato come ricorso per cassazione.

3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________ __________

– avv. __________ __________, __________ . Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario