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Incarto n.:11.2002.00075
Lugano
9 settembre 2002/rgc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa__________.__________.__________(provvedimento cautelare in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 giugno 2000 da
____________________,nata__________ ____________________
(già patrocinata dall'avv.____________________,__________)
Contro
____________________,__________
(patrocinato dall'avv.______________________________,__________);
visto l'appello del 28 giugno 2002 presentato da____________________contro il decreto cautelare del 29 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la sua domanda di un contributo alimentare e ha fatto obbligo al convenuto di versare all'istante una provvigione di causa di fr. 3'000.;
ricordato che il 4 luglio 2002 l'appellante è stata invitatadalla presidente di questa Camera a depositare entro il 22 luglio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introitiagiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che il termine, prorogato dalle ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2002) è decorso infruttuoso;
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario