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11.2002.68

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-07-05 · Italiano TI
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Incarto n.11.2002.68

Lugano

28 agosto 2003/rgc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.__________della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da

____________________,__________

__________e______________________________,__________

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 3 giugno 2002dall'attrice personalmente nei confronti della____________________-__________, allora presidente di questa Camera;

premesso che con sentenza del 5 luglio 2000 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello presentato da____________________contro una sentenza emanata il

9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina, ha vietato ad__________e______________________________di accendere qualsiasi fuoco nei caminetti della loro abitazione situata sulla particella n.__________RFD di__________(inc.______________________________.__________);

ricordato che il 23 novembre 2000 il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma presentato da__________e______________________________e ha annullato tale sentenza, rinviando gli atti a questa Camera per nuovo giudizio;

preso atto che il 3 giugno 2002, in esito a un'udienza tenutasi l’8 maggio precedente,__________ha chiesto la ricusazione della presiden­te della Camera;

ritenuto che nelle loro osservazioni del 13 giugno 2002__________e______________________________hanno proposto di respingere l'istanza;

rilevato che con ordinanza del 5 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera,  accertato come dal 1° agosto 2003 la giudice ricusata non faccia più parte della pri­ma Camera civile (FU n.__________/__________pag.__________), ha richiamato alle parti la caducità della procedura, invitandole a esprimersi sulla questione delle spese e delle ripetibili,

appurato che le parti sono rimaste silenti;

rammentato che iI giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC);

considerato che, ciò posto, rimane da statuire nella fattispecie sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 72 PC per analogia;Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351);

stabilito che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale verosimile possibilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il magistra­to in questione appartenesse tuttora all'organico della Camera;

osservato che nelle circostanze del caso tale esame si risolverebbe in un esercizio sprovvisto di reale portata, tenuto conto che per redigere l'istanza l'attrice non ha dovuto far capo a un legale, che le convenute si sono limitate a poche righe di osservazioni, che le parti non hanno reagito all'interpellazione del giudice delegato e che nessuna di esse ha mai chiesto l'attribuzione di ripetibili (art. 151 CPC);

Il presidente                                                           La segretaria