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11.2002.62

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-06-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28 b e 28 d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3 a edizione, n. 652 pag. 172); che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384 bis CPC); che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo; che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi; che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3); che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare”; che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2); che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamen­te appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito; che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore; che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia     fr. 100.– b) spese                       fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a: – __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________; – avv. __________ __________, __________ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2002 11.2002.62 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2002 11.2002.62 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2002 11.2002.62

Sentenza o decisione senza scheda

140 Incarto n. 11.2002.00062 Lugano 19 giugno 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __._____.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 aprile 2002 da __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________, __________; giudicando ora sul decreto cautelare del 26 aprile 2002 con cui il Pretore ha ordinato a “ __________ ” e a __________ __________ di astenersi dal pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al nome, alla persona o all'attività di __________ __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 maggio 2002 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 26 aprile 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché vietasse al periodico “ __________ ” e a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al suo nome, alla sua persona o alla sua attività; che in via provvisionale egli ha formulato la medesima richiesta; che con decreto cautelare dello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la domanda; che il 29 aprile 2002 i convenuti hanno chiesto la revoca del predetto decreto; che all'udienza del 28 maggio 2001, indetta per la discussione, costoro hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'attore ha confermato la sua richiesta e ha offerto prove; che il 28 maggio 2002 __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale chiedono di revocare il decreto del 26 aprile 2002; che l'appello non è stato intimato ad __________ __________; e considerando in diritto: che __________ __________, gerente con firma individuale di __________ __________, è abilitato a rappresentare la ditta, il cui appello è pertanto ricevibile; che la procedura per l'emanazione di misure provvisionali chieste sulla base dell'art. 28 c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28 b e 28 d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3 a edizione, n. 652 pag. 172); che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384 bis CPC); che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo; che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi; che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC); che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii); che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3); che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare”; che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2); che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamen­te appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito; che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore; che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia     fr. 100.– b) spese                       fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a: – __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________; – avv. __________ __________, __________ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario