opencaselaw.ch

11.2002.17

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-03-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile; che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248); che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4 a edizione, pag. 182,

n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1); che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 2 a edizione, § 4 n. 11); che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso; che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese; che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo; pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2002 11.2002.17 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2002 11.2002.17 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2002 11.2002.17

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00017 Lugano 7 marzo 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. ___._._____(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti di __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); giudicando ora sulla “decisione” del 18 gennaio 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC); esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 5 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 18 gennaio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1979); che a sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott. __________ __________ e della psicologa __________ __________, secondo cui l'interessato, “debile che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante, necessita di misure di protezione per poterlo curare da un punto di vista psichico e per poter riorganizzare la sua vita sociale e lavorativa”; che con le sue osservazioni del 7 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza; che il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato; che con scritto del 5 febbraio 2002, redatto personalmente, __________ __________ è insorto contro la predetta decisione; e considerando in diritto: che l'appellante si oppone alla perizia perché l'autorità “non ha tenuto conto di quanto comunicato nella lettera 07.11. 2001 spedita dall'avv. __________ __________ ”; che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”; che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile; che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248); che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4 a edizione, pag. 182,

n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1); che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 2 a edizione, § 4 n. 11); che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso; che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese; che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo; pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario