Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 giugno successivo, come risulta dal timbro postale sulla busta allegata all'appello; che secondo l'art. 419 c cpv. 1 CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC; che in tale procedura il termine per l'appello è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 419c cpv. 3 CPC); che nella fattispecie il termine è venuto a scadere dunque venerdì 15 giugno 2001, con la conseguenza che il gravame del 18 giugno 2001 risulta tardivo; che, data la manifesta impossibilità di esaminare l'appello, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313 bis CPC; che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), cui l'appello non è nemmeno stato intimato; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.06.2001 11.2001.76 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.06.2001 11.2001.76 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.06.2001 11.2001.76
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.2001.00076 Lugano 25 giugno 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza dell'8 mar-zo 2001 dall'ing. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, già in __________, ora d'ignota dimora (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione : 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza (recte : decreto cautelare) emessa il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che tra i coniugi __________ e __________ __________ è pendente dal 28 dicembre 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città una causa di separazione, ora sospesa (inc. __________.__________.__________); che il 26 ottobre 1999 __________ __________ ha instato per l'emanazione di provvedimenti cautelari, chiedendo l'attribuzione dell'abitazione coniugale a __________, il versamento di un contributo alimentare e la consegna di un'automobile (inc. __________.__________.__________); che, statuendo il 15 gennaio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato in fr. 3'000.– mensili il contributo provvisionale dovuto da __________ __________ alla moglie dal 1° gennaio 2001; che l'8 marzo 2001 __________ __________ ha presentato un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la sospensione dal 1° settembre 2000 del contributo predetto; che alla discussione del 5 aprile 2001 egli, con l'accordo della convenuta, ha convertito l'istanza a protezione dell'unione coniugale in un'istanza volta alla modifica delle misure provvisionali decretate dal Segretario assessore il 15 gennaio 2001; che a tale udienza l'istante ha confermato la propria domanda, alla quale si è opposta la convenuta; che le parti hanno proceduto lo stesso 5 aprile al dibattimento finale, non essendovi prove da assumere oltre ai richiami degli incarti già pendenti tra i coniugi; che, statuendo il 1° giugno 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza e ha posto a carico del marito la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili; che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 18 giugno 2001 nel quale chiede, in riforma del decreto impugnato, la sospensione del contributo alimentare in favore della moglie dal 1° settembre 2000; che l'atto non è stato intimato alla controparte; e considerando in diritto: che il decreto impugnato, emesso il 1° giugno 2001, è stato intimato all'istante il 5 giugno successivo, come risulta dal timbro postale sulla busta allegata all'appello; che secondo l'art. 419 c cpv. 1 CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC; che in tale procedura il termine per l'appello è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 419c cpv. 3 CPC); che nella fattispecie il termine è venuto a scadere dunque venerdì 15 giugno 2001, con la conseguenza che il gravame del 18 giugno 2001 risulta tardivo; che, data la manifesta impossibilità di esaminare l'appello, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313 bis CPC; che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), cui l'appello non è nemmeno stato intimato; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario