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Incarto n.11.2001.00034
Lugano
13 giugno 2001/kc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____/R.__.____ (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________ __________, __________, con
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________ -__________, __________)
alla
Delegazione tutoria di__________
(ora Commissione tutoria regionale 5, __________)
riguardo la custodia parentale di
__________ __________,__________
premesso che __________ __________ è nata il ____________________ 1990 dalla relazione fra __________ __________ (1956) e __________ __________ (1959);
tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a emanare provvedimenti nei confronti della bambina;
posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso presentato da ____________________, __________ __________e __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ __________ della custodia parentale, affidando __________ dal 18 giugno 2001 alla nonna paterna __________ __________ e al nuovo marito __________, regolando nel contempo il diritto di visita della madre;
rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;
accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo 2001 __________ __________, __________ __________ e con __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto l'immediato affidamento di __________;
preso atto che il 7 giugno 2001 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario