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11.2001.18

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-02-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione a: – avv. __________ __________, __________; – Delegazione tutoria di __________; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.02.2001 11.2001.18 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.02.2001 11.2001.18 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.02.2001 11.2001.18

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2001.00018 Lugano 16 febbraio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella procedura n. __.____/R.__.____ (approvazione di rendiconto tutelare) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) a __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________) avv. __________ __________, __________, e Delegazione tutoria di __________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 22 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro la decisione emanata il 28 dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con risoluzione del 13 gennaio 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela volontaria in favore di __________ __________ (1912), designando l'avv. __________ __________ come curatore; che il ____________________ 1999 __________ __________ è deceduto, lasciando quali eredi i figli __________ __________, __________ __________ e __________ __________, sicché il curatore ha presentato il 26 novembre 1999 il rendiconto finale e un rapporto morale; che il 18 luglio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha approvato le predette relazioni, riconoscendo al curatore un'indennità di fr. 12 135.–; che contro tale approvazione ha interposto ricorso il 31 luglio 2000 __________ __________, chiedendo alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, di annullare la risoluzione e di non riconoscere al curatore alcun onorario; che il 25 agosto 2000 __________ __________, __________ __________, il curatore e la Delegazione tutoria hanno proposto di respingere il ricorso; che con decisione del 28 dicembre 2000 l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso e ha riformato la decisione impugnata, approvando il rendiconto finale e il rapporto morale con due riserve (inerenti al deposito di averi del defunto su conti correnti e a differenze di cambio su titoli esteri) e segnalando alle parti il diritto di agire in responsabilità nei confronti del curatore e dei membri della Delegazione tutoria; che la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono state poste per tre quarti a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________ e __________ __________, ai quali la ricorrente è stata tenuta a rifondere fr. 600.– complessivi per ripetibili; che contro la risoluzione appena citata __________ è insorta con un appello del 22 gennaio 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di rinunciare al prelievo di oneri e di compensare le ripetibili; che l'appello non è stato intimato alla controparte; e considerando in diritto: che le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art. 54 a LAC), sicché sotto questo profilo il gravame è ricevibile; che l'appello non indica invece quale sia la controparte, la quale non è desumibile neppure dalle motivazioni, ragion per cui ci si potrebbe interrogare sulla sufficienza dei requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC combinato con il cpv. 5), tanto più che l'appellante ha agito con l'ausilio di un patrocinatore; che la questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo essere respinto per i motivi in appresso; che l'autorità di vigilanza ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, per tre quarti a carico della ricorrente e per il resto a carico dei suoi fratelli, ai quali la prima è stata tenuta a rifondere fr. 600.– per ripetibili; che l'appellante, pur non contestandone l'entità, ritiene che gli oneri processuali non possano esserle addebitati poiché essa è stata indotta a ricorrere per i vizi contenuti nella risoluzione della Delegazione tutoria, i quali sono stati per altro confermati dal parziale accoglimento del gravame; che nella determinazione degli oneri processuali e nel loro riparto il primo giudice fruisce – anche nella procedura amministrativa (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, n. 2 ad art. 28 LPAmm, pag. 144 nel mezzo con rinvio) – di un ragionevole potere d'apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171); che in concreto l'appellante chiede, come detto, di annullare la decisione con cui è stato approvato il rendiconto del curatore, proponendo di non riconoscere allo stesso alcuna indennità; che tali richieste sono state pressoché interamente respinte dall'autorità di vigilanza, la quale si è limitata ad aggiungere due riserve all'approvazione dei conti e a richiamare, conformemente all'art. 453 cpv. 2 CC, l'azione di responsabilità nei confronti degli organi di tutela prevista dagli art. 426 segg. e 454 seg. CC; che, in simili circostanze, la decisione di ritenere la ricorrente soccombente nella misura di tre quarti rientra senz'altro nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza e resiste alla critica; che del resto l'approvazione dei conti non ostava a un'eventuale azione di responsabilità nei confronti delle autorità di tutela per danni derivanti dalla loro funzione (cfr. Affolter in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 60 ad art. 451-453 CC); che quindi non è dato a divedere per quale motivo l'appellante sarebbe stata indotta a ricorrere per avere l'autorità tutoria omesso di criticare l'operato del curatore; che l'appellante nega inoltre di dovere qualsiasi indennità per ripetibili ai fratelli, i quali non sarebbero parti in causa, ma semplici interessati; che, per giurisprudenza, la qualità di parte a un procedimento amministrativo è riconosciuta

– quanto meno – a chi ha diritto di ricorrere contro la decisione emessa dall'autorità a conclusione del procedimento medesimo (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 15 LPAmm, pag. 78 in basso con richiamo); che nella fattispecie, oltre alla ricorrente, non si può negare siffatta qualità anche agli altri figli del curatelato, giacché essi sono subentrati nei diritti del defunto per successione universale a norma dell'art. 560 CC e sono, al pari della sorella, destinatari dei conti litigiosi (Affolter, op. cit., n. 63 ad art. 451–453 CC); che i fratelli, oppostisi al ricorso con l'ausilio di un patrocinatore, sono risultati altresì in gran parte vincenti, motivo per cui soccorrono i requisiti per riconoscere loro un'indennità per ripetibili (art. 54 b LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000); che anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello – manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313 bis CPC; che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello; che gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC); che non si giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, le quali non si sono nemmeno viste notificare il gravame e non hanno quindi sopportato costi apprezzabili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione a: – avv. __________ __________, __________; – Delegazione tutoria di __________; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario