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Incarto n.11.97.00036
Lugano
9 dicembre 1998/rgc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione e riconvenzione di divorzio)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991da
__________ __________ ____________________,nata __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ ____________________, __________)
contro
__________ __________,__________
(patrocinato dallavv. dott. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha introdotto appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone a __________ __________ __________ __________;
costatato che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere lappello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l8 gennaio 1996 dal medesimo Pretore;
osservato che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare lappello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, laddebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con lobbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la procedura adesiva;
considerato che il beneficio dellassistenza giudiziaria può essere accordato allappel-lata, la quale adempie il requisito dellindigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di buon diritto, tantè che lappello principale è poi stato ritirato;
ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria