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11.1997.36

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-09 · Italiano TI
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Incarto n.11.97.00036

Lugano

9 dicembre 1998/rgc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione e riconvenzione di divorzio)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre 1991da

__________ __________ ____________________,nata __________,__________

(patrocinata dall’avv. __________ ____________________, __________)

contro

__________ __________,__________

(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha introdotto appello il 6 marzo 1997 contro una sentenza emanata il 14 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa di stato che lo oppone a __________ __________ __________ __________;

costatato che contestualmente al gravame __________ __________ ha dichiarato di mantenere l’appello da lui presentato il 22 gennaio 1996 contro un decreto emesso l’8 gennaio 1996 dal medesimo Pretore;

osservato che il 25 aprile 1997 __________ __________ __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza;

preso atto che il 7 dicembre 1998 __________ __________ ha comunicato di ritirare l’appello, le parti avendo raggiunto un accordo globale;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato tuttavia che le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciare le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili, ciò che induce nella fattispecie a non riscuotere spese né tassa di giustizia per la procedura adesiva;

considerato che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere accordato all’appel-lata, la quale adempie il requisito dell’indigenza e la cui posizione non appariva sprovvista di buon diritto, tant’è che l’appello principale è poi stato ritirato;

ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria