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11.1997.138

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC); che entro tale termine l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC; che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.1997 11.1997.138 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.1997 11.1997.138 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.1997 11.1997.138

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.97.00138 Lugano 9 ottobre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________ .__________.__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone __________ __________, __________ __________ a __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); Ritenuto in fatto: che con istanza del 24 ottobre 1996 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ l’adozione di provvedimenti tutelari nei confronti della madre __________ __________ (1906), adducendo che quest’ultima non è più in grado di curare i propri interessi patrimoniali; che, dopo aver assunto informazioni mediche, con risoluzione del 16 dicembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto la domanda di intervento per il motivo che l’interessata non necessitava di misure di protezione; che contro tale decisione __________ __________ ha interposto l’8 gennaio 1997 un ricorso alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, chiedendo l’annullamento della risoluzione impugnata e l’istituzione di una tutela o di una curatela nei confronti di __________ __________; che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso con decisione 11 agosto 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, con l’obbligo di versare a __________ __________ un’indennità di fr. 600.– per ripetibili; che __________ __________ ha comunicato il 14 agosto 1997 all’autorità di vigilanza di voler ricorrere contro tale decisione e ha chiesto la proroga del termine di ricorso; che tale lettera è stata trasmessa con l’incarto a questa Camera, alla stregua di un ricorso; che con lettera del 26 agosto 1997 la presidente della Camera ha informato __________ __________ che il termine per l’appello, fissato dalla legge, non poteva essere prorogato; che la dichiarazione di ricorso 14 agosto 1997 non è stata notificata a __________ __________; Considerando in diritto :                        che le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele in materia di stato delle persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC); che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso dell’istante con decisione 11 agosto 1997, motivo per cui il termine per l’appello è scaduto il 22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC); che entro tale termine l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC; che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato; Per questi motivi pronuncia:

1.   L’appello è irricevibile.

2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– __________ __________, __________ __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione:

–  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele;

– Delegazione tutoria di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario