Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
- che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
- che l'appello in esame, manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
- che in tali circostanze si può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;
- che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1996.157 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1996.157 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1996.157
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00157 Lugano 21 ottobre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa OA.96.00219 (contestazione dell'inventario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 19 settembre 1995 da __________, __________ (patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, studio legale __________ __________, __________) contro __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________ -__________, __________; e ora sul decreto 3 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di ricusa e revoca del mandato di notaio divisore avv. __________, presentata il 13 agosto 1996 dall'attrice; esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 27 settembre 1996 da __________ contro il decreto emanato il 3 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di __________; 2. Il giudizio sulle spese e ripetibili. Ritenuto in fatto:
- che con decreto del 18 giugno 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ ha ordinato la divisone ereditaria della successione fu __________ e, contestualmente, ha designato quale notaio divisore l’avv. __________, __________;
- che in data 13 agosto 1996 la coerede __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore e, di conseguenza, la revoca del mandato conferito all’avv. __________, asserendo la sua parzialità;
- che la coerede __________ si è opposta all’istanza, mentre __________ ha aderito alla stessa;
- che nelle osservazioni del 19 agosto 1996 l’avv. __________ la ha proposto la reiezione dell’istanza;
- che con decreto del 3 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC tali da mettere in dubbio l’imparzialità del convenuto;
- che contro il predetto decreto è insorta __________ con atto d’appello (“ricorso”) del 27 settembre 1996, nel quale conclude, in riforma della decisione impugnata, per l’accogli-mento dell’istanza di ricusa e revoca del notaio divisore;
- che l’appello non è stato notificato alle controparti; Considerando in diritto:
- che la divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili, mentre i Cantoni ne disciplinano la procedura (art. 64 cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.);
- che le norme di procedura civile del Cantone Ticino (art. 475 segg. CPC) relative al processo di divisione concedono al giudice la facoltà di avvalersi della collaborazione di ausiliari (notai) e periti, da lui designati (art. 476 CPC; DTF 109 II 411; cfr. Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 41);
- che nel caso concreto, __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore, a motivo della sua parzialità;
- che il codice di procedura civile ticinese non prevede alcuna norma specifica in merito alla possibilità di ricusa del notaio divisore e quindi tornano applicabili, per analogia, le norme stabilite per il perito giudiziario (art. 163 CPC;cfr. anche l'art. 572 cpv. 2 CPC vodese);
- che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
- che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario (e quindi del notaio divisore) compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
- che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
- che l'appello in esame, manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
- che in tali circostanze si può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;
- che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L’appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Intimazione a: Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria