Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 . Giusta l'art. 559 CC trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione d'ultima volontà, gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità – "certificato ereditario" – nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. Nello stesso tempo l'eredità viene loro consegnata. Nel caso in cui gli eredi legittimi non formulino opposizione – la quale non deve peraltro nemmeno essere motivata – essi non perdono il diritto di inoltrare azione di nullità, riduzione e petizione dell'eredità. La loro posizione processuale sarà però più delicata, in quanto nel susseguente procedimento civile l'onere probatorio sarà a loro carico, essendo l'erede istituito ormai in possesso dei beni della successione (Escher, Commentario zurighese, 3 a ed., Zurigo 1960, ad art. 559 n. 8). Il certificato ereditario viene rilasciato a richiesta di un erede, a patto che questi non abbia rinunciato all'eredità (art. 566 CC) o stipulato un contratto di rinuncia d'eredità a norma dell'art. 495 CC (Tuor/Picenoni, op. cit., ad art. 559 CC n. 3; Escher, op. cit., ad art. 559 CC n. 19). Esso non può comunque essere rilasciato qualora anche solo una delle persone abilitate ad opporsi lo faccia (Piotet, Traité de droit privé suisse, Vol. IV pag. 647). Lo scopo del rifiuto del certificato ereditario consiste appunto nell'impedire che uno o più eredi, reali o pretesi, possano disporre dei beni appartenenti alla successione senza l'accordo degli altri eventuali eredi (Piotet, op. cit., pag. 647 seg.). Il certificato ereditario rappresenta in altri termini il presupposto indispensabile per disporre della successione, sia con riferimento alle proprietà immobiliari iscritte a registro fondiario (art. 18 ORF) che ai depositi presso banche e alle pretese nei confronti di terzi. Al detentore di tale certificato è provvisoriamente concesso il possesso e, conseguentemente, la facoltà di disporre degli oggetti appartenenti alla successione (Escher, op. cit., ad art. 559 n. 1; Tuor/Picenoni, Commentario bernese, 2 a ed., Berna 1964, ad art. 559 CC n.1 e 23 segg.; Piotet op.cit. pag. 642).
E. 2 . In concreto è
controversa la legittimazione di __________ __________, unica figlia di
__________ __________, ad opporsi al rilascio del certificato ereditario a
favore di __________ __________, moglie del defunto ed erede istituita.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è legittimato a opporsi al rilascio del certificato ereditario
anche l'erede escluso dalla successione mediante disposizione di ultima volontà
(
Tuor/Picenoni
, op. cit., ad art. 559 n. 4 e ZR
57/1958, pag. 208 segg.). La Segretaria assessora ha ritenuto di accogliere
l'opposizione formulata da __________ __________ e di sospendere il rilascio
del certificato ereditario fondandosi su questo principio.
A mente degli
appellanti la facoltà di opporsi al rilascio del certificato ereditario spetta
invece unicamente all'erede legittimo, all'erede escluso e al presunto erede
che, prima della stesura dell'ultimo testamento, sia stato beneficato da una
precedente disposizione testamentaria del defunto e successivamente diseredato.
Avendo __________ __________ sottoscritto il __________ novembre 19__________
un contratto di rinuncia di eredità (cfr. inserto B al rogito n __________del
notaio __________ __________ e doc. 1), essa non è più erede e, non rientrando
nemmeno in alcuna delle categorie sopracitate, non ha più alcuna possibilità di
opporsi al rilascio del certificato ereditario. Gli appellanti ritengono che il
primo giudice abbia mal interpretato la dottrina, poiché il contratto di
rinuncia ereditaria ai sensi dell’art. 495 CC non può essere considerato quale
disposizione di ultima volontà. Quest'ultima è infatti una disposizione
unilaterale, decisa ed effettuata dal solo disponente, mentre il contratto di
rinuncia è per sua stessa natura un negozio giuridico bilaterale che necessita
l'accordo di entrambe le parti e pertanto non è assimilabile alle disposizioni
di ultima volontà, così come inteso dalla dottrina citata dal primo giudice.
Per questo motivo l'appellata non rientrerebbe nella categoria degli eredi
esclusi legittimati ad opporsi al rilascio del certificato ereditario.
La tesi sostenuta dagli
appellanti non può essere condivisa per i motivi che verranno esposti in
seguito. Si può quindi rinunciare a esaminare se l’esecutore testamentario sia
legittimato a ricorrere in una vertenza tra eredi o pretesi eredi (cfr.
Piotet
,
op. cit., pag. 151).
E. 3 . Giusta l'art. 495 CC il disponente può stipulare con il proprio erede un contratto di rinuncia ereditaria, a seguito del quale il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell'eredità. Mediante la sottoscrizione di tale accordo l'erede non rinuncia a un diritto, ma alla possibilità futura di far valere le proprie pretese ereditarie. Il rinunciante risulta così escluso dalla successione come se, al momento della stessa, egli fosse già deceduto (Escher, op. cit., ad art. 495 CC n. 1 seg.). Non si tratta però di una rinuncia definitiva ed assoluta; la qualità di erede può infatti eventualmente rinascere, ad esempio se la stessa è stata subordinata a una condizione risolutiva che poi non si è avverata (Tuor, op. cit., ad art. 495 CC n. 2). D'altro canto al rinunciante è pure concessa la possibilità di impugnare il contratto da lui in precedenza sottoscritto entro i termini previsti dall'art. 521 CC a partire dal giorno dell'apertura della successione. Solo una volta terminata tale procedura sarà possibile sapere se il rinunciante ha effettivamente perduto la qualità di erede. (DTF 102 II 193 segg., 53 II 101). La dottrina è unanime nel ritenere, seppure con argomentazioni diverse, che al contratto successorio di rinuncia sono applicabili le norme relative alle disposizioni a causa di morte. Secondo Tuor la rinuncia ereditaria è un contratto successorio ed è quindi una disposizione a causa di morte, anche se invece di una disposizione unilaterale si è in presenza di un negozio giuridico a causa di morte i cui effetti si realizzano solo dopo la morte del disponente. Ne deriva che la rinuncia ereditaria, in considerazione della sua natura speciale, soggiace alle norme del Codice civile relative alle disposizioni a causa di morte e in particolare a quelle riferite ai contratti successori (Tuor, op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Leggermente diversa è la motivazione addotta da Escher, per il quale il disponente, con il contratto di rinuncia ereditaria, intende modificare la successione, ma, diversamente che nel caso di una vera disposizione d'ultima volontà, con l'accordo del rinunciante. Ad ogni modo visto l'oggetto di tale accordo le norme relative alle disposizioni di ultima volontà sono senz'altro applicabili (Escher, op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Piotet dal canto suo esamina la problematica da un altro punto di vista e definisce il contratto di rinuncia d'eredità come diseredazione stipulata mediante negozio bilaterale, ovvero una disposizione a causa di morte, e non invece come una rinuncia anticipata (Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 158–159).
E. 4 . Alla luce di quanto esposto in precedenza la tesi degli appellanti si rivela infondata, il contratto di rinuncia ereditaria rientrando nella categoria delle disposizioni per causa di morte (467 segg CC). Ora, all'erede escluso dalla successione mediante disposizione a causa di morte è riconosciuto il diritto di opporsi al rilascio del certificato ereditario (Tuor/Picenoni, op. cit., ad art. 559 CC n. 4) sino al chiarimento definitivo delle relazioni fra gli eredi o fino a che siano decorsi infruttuosi i termini per le azioni di nullità e petizione di eredità. Non vi è quindi motivo di trattare in modo diverso l’erede escluso in virtù di un contratto successorio, che rientra come visto nella categoria delle disposizioni di ultime volontà. L’appello deve quindi essere respinto. Le considerazioni relative alla validità del contratto successorio e alla proponibilità di un’azione della rinunciante esulano dalla procedura di rilascio del certificato ereditario, che si esaurisce nell’accertare la legittimazione della figlia, ancorché esclusa dall’eredità per contratto di rinuncia, a contestare l’emanazione del certificato stesso.
5. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositiv
- vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: fr. 200. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.07.1995 11.1995.8 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.07.1995 11.1995.8 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.07.1995 11.1995.8
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00008 Lugano 28 luglio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi sedente per statuire nella causa n. __________/1994 g della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 (provvedimenti assicurativi in tema di devoluzione dell’eredità), promossa con istanza del 19 agosto 1994 da __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) per ottenere il rilascio del certificato ereditario nella successione fu __________, 19__________, qdm. __________, già domiciliato a __________, deceduto a Lugano il __________ maggio 1994, alla cui emissione si è opposta il 15 luglio 1994 __________, nata __________, __________ (I) (patrocinata dall’avv. __________ i, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello del 5 gennaio 1995 promosso da __________ __________ e dall’avv. __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 dicembre 1994, in luogo e vece del Pretore, dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Il __________ maggio 1994 è deceduto a Lugano __________ __________ __________ (19__________), cittadino svizzero domiciliato a __________. Nel testamento pubblico del __________ febbraio 19__________ egli aveva istituito quale erede unica e universale la moglie __________ __________, nata __________, escludendo dalla successione la figlia __________ __________e, di cittadinanza italiana. Con quest’ultima il disponente aveva concluso il __________ novembre 19__________ un contratto di rinuncia di eredità (rogito n. __________del notaio __________). __________ __________ __________ ha nominato suo esecutore testamentario l’avv. __________ __________, __________. B. Su istanza 6 giugno 1994 del notaio __________ __________, depositario delle disposizioni di ultima volontà del defunto, il testamento è stato pubblicato l’8 luglio 1994 davanti al Pretore di Lugano, Sezione 4. In tale data il giudice ha inoltre attestato la qualità di esecutore testamentario del notaio istante. C. __________ __________ ha comunicato il 15 luglio 1994 al Pretore di opporsi a qualsiasi rilascio del certificato ereditario all’erede istituita, ha preannunciato l’intenzione di impugnare il testamento e ha instato per l’erezione dell’inventario. Il 19 agosto 1994 l’erede istituita ha chiesto al giudice l’emissione del certificato ereditario. D. Invitata dalla Pretura il 25 agosto 1994 di fornire spiegazioni sull’opposizione inoltrata il 15 luglio 1994, con osservazioni del 9 novembre 1994 __________ __________ ha precisato di opporsi al rilascio del certificato ereditario nella sua qualità di figlia unica del defunto, sostenendo la nullità del citato contratto di rinuncia ereditaria e ribadendo l’intenzione di impugnare il testamento. A sostegno della nullità dell’accordo, la figlia ha addotto – tra altri motivi – che il diritto italiano (art. 458 CCI), applicabile in concreto vista la sua cittadinanza italiana, vieta la conclusione di patti successori. Nelle osservazioni del 29 novembre 1994 __________ __________ ha proposto di respingere – in ordine e nel merito – sia l’opposizione al rilascio del certificato ereditario che l’istanza di erezione d’inventario. Secondo l’erede istituita, con la sottoscrizione del contratto di rinuncia ereditaria __________ __________ avrebbe perso la sua qualità di erede nella successione del padre e pertanto non sarebbe autorizzata a opporsi all’emissione del certificato ereditario e neppure a postulare l’allestimento dell’inventario. Del resto il patto successorio, retto dal diritto svizzero, sarebbe valido e – nel merito – sarebbe stato regolarmente adempiuto. E. La segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto il 23 dicembre 1994 l’opposizione sollevata da __________ __________ e ha sospeso per la durata di un anno l’istanza di rilascio del certificato ereditario inoltrata dall’erede istituita, cui ha caricato la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese. Il primo giudice ha considerato che, pur non essendo autorizzato a chiedere il rilascio del certificato ereditario, colui che ha rinunciato all’eredità per contratto successorio conserva nondimeno il diritto di opporsi all’emissione del noto certificato. Non necessitando l’opposizione di alcuna motivazione, si giustifica, secondo la Segretaria assessora, di sospendere la richiesta dell’istante per la durata di un anno, termine entro il quale __________ __________ potrà inoltrare l’azione di merito. F. __________ __________ e l’avv. __________ __________– quest’ultimo nella sua qualità di esecutore testamentario – sono insorti il 5 gennaio 1995 chiedendo che, in riforma del querelato giudizio, l’istanza di emissione di certificato ereditario del 19 agosto 1994 sia accolta e l’opposizione 15 luglio 1994 di __________ __________ respinta. G . Nelle osservazioni del 3 febbraio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata. Considerato in diritto: 1 . Giusta l'art. 559 CC trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione d'ultima volontà, gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità – "certificato ereditario" – nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. Nello stesso tempo l'eredità viene loro consegnata. Nel caso in cui gli eredi legittimi non formulino opposizione – la quale non deve peraltro nemmeno essere motivata – essi non perdono il diritto di inoltrare azione di nullità, riduzione e petizione dell'eredità. La loro posizione processuale sarà però più delicata, in quanto nel susseguente procedimento civile l'onere probatorio sarà a loro carico, essendo l'erede istituito ormai in possesso dei beni della successione (Escher, Commentario zurighese, 3 a ed., Zurigo 1960, ad art. 559 n. 8). Il certificato ereditario viene rilasciato a richiesta di un erede, a patto che questi non abbia rinunciato all'eredità (art. 566 CC) o stipulato un contratto di rinuncia d'eredità a norma dell'art. 495 CC (Tuor/Picenoni, op. cit., ad art. 559 CC n. 3; Escher, op. cit., ad art. 559 CC n. 19). Esso non può comunque essere rilasciato qualora anche solo una delle persone abilitate ad opporsi lo faccia (Piotet, Traité de droit privé suisse, Vol. IV pag. 647). Lo scopo del rifiuto del certificato ereditario consiste appunto nell'impedire che uno o più eredi, reali o pretesi, possano disporre dei beni appartenenti alla successione senza l'accordo degli altri eventuali eredi (Piotet, op. cit., pag. 647 seg.). Il certificato ereditario rappresenta in altri termini il presupposto indispensabile per disporre della successione, sia con riferimento alle proprietà immobiliari iscritte a registro fondiario (art. 18 ORF) che ai depositi presso banche e alle pretese nei confronti di terzi. Al detentore di tale certificato è provvisoriamente concesso il possesso e, conseguentemente, la facoltà di disporre degli oggetti appartenenti alla successione (Escher, op. cit., ad art. 559 n. 1; Tuor/Picenoni, Commentario bernese, 2 a ed., Berna 1964, ad art. 559 CC n.1 e 23 segg.; Piotet op.cit. pag. 642). 2 . In concreto è controversa la legittimazione di __________ __________, unica figlia di __________ __________, ad opporsi al rilascio del certificato ereditario a favore di __________ __________, moglie del defunto ed erede istituita. Secondo dottrina e giurisprudenza è legittimato a opporsi al rilascio del certificato ereditario anche l'erede escluso dalla successione mediante disposizione di ultima volontà (Tuor/Picenoni, op. cit., ad art. 559 n. 4 e ZR 57/1958, pag. 208 segg.). La Segretaria assessora ha ritenuto di accogliere l'opposizione formulata da __________ __________ e di sospendere il rilascio del certificato ereditario fondandosi su questo principio. A mente degli appellanti la facoltà di opporsi al rilascio del certificato ereditario spetta invece unicamente all'erede legittimo, all'erede escluso e al presunto erede che, prima della stesura dell'ultimo testamento, sia stato beneficato da una precedente disposizione testamentaria del defunto e successivamente diseredato. Avendo __________ __________ sottoscritto il __________ novembre 19__________ un contratto di rinuncia di eredità (cfr. inserto B al rogito n __________del notaio __________ __________ e doc. 1), essa non è più erede e, non rientrando nemmeno in alcuna delle categorie sopracitate, non ha più alcuna possibilità di opporsi al rilascio del certificato ereditario. Gli appellanti ritengono che il primo giudice abbia mal interpretato la dottrina, poiché il contratto di rinuncia ereditaria ai sensi dell’art. 495 CC non può essere considerato quale disposizione di ultima volontà. Quest'ultima è infatti una disposizione unilaterale, decisa ed effettuata dal solo disponente, mentre il contratto di rinuncia è per sua stessa natura un negozio giuridico bilaterale che necessita l'accordo di entrambe le parti e pertanto non è assimilabile alle disposizioni di ultima volontà, così come inteso dalla dottrina citata dal primo giudice. Per questo motivo l'appellata non rientrerebbe nella categoria degli eredi esclusi legittimati ad opporsi al rilascio del certificato ereditario. La tesi sostenuta dagli appellanti non può essere condivisa per i motivi che verranno esposti in seguito. Si può quindi rinunciare a esaminare se l’esecutore testamentario sia legittimato a ricorrere in una vertenza tra eredi o pretesi eredi (cfr. Piotet, op. cit., pag. 151). 3 . Giusta l'art. 495 CC il disponente può stipulare con il proprio erede un contratto di rinuncia ereditaria, a seguito del quale il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell'eredità. Mediante la sottoscrizione di tale accordo l'erede non rinuncia a un diritto, ma alla possibilità futura di far valere le proprie pretese ereditarie. Il rinunciante risulta così escluso dalla successione come se, al momento della stessa, egli fosse già deceduto (Escher, op. cit., ad art. 495 CC n. 1 seg.). Non si tratta però di una rinuncia definitiva ed assoluta; la qualità di erede può infatti eventualmente rinascere, ad esempio se la stessa è stata subordinata a una condizione risolutiva che poi non si è avverata (Tuor, op. cit., ad art. 495 CC n. 2). D'altro canto al rinunciante è pure concessa la possibilità di impugnare il contratto da lui in precedenza sottoscritto entro i termini previsti dall'art. 521 CC a partire dal giorno dell'apertura della successione. Solo una volta terminata tale procedura sarà possibile sapere se il rinunciante ha effettivamente perduto la qualità di erede. (DTF 102 II 193 segg., 53 II 101). La dottrina è unanime nel ritenere, seppure con argomentazioni diverse, che al contratto successorio di rinuncia sono applicabili le norme relative alle disposizioni a causa di morte. Secondo Tuor la rinuncia ereditaria è un contratto successorio ed è quindi una disposizione a causa di morte, anche se invece di una disposizione unilaterale si è in presenza di un negozio giuridico a causa di morte i cui effetti si realizzano solo dopo la morte del disponente. Ne deriva che la rinuncia ereditaria, in considerazione della sua natura speciale, soggiace alle norme del Codice civile relative alle disposizioni a causa di morte e in particolare a quelle riferite ai contratti successori (Tuor, op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Leggermente diversa è la motivazione addotta da Escher, per il quale il disponente, con il contratto di rinuncia ereditaria, intende modificare la successione, ma, diversamente che nel caso di una vera disposizione d'ultima volontà, con l'accordo del rinunciante. Ad ogni modo visto l'oggetto di tale accordo le norme relative alle disposizioni di ultima volontà sono senz'altro applicabili (Escher, op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Piotet dal canto suo esamina la problematica da un altro punto di vista e definisce il contratto di rinuncia d'eredità come diseredazione stipulata mediante negozio bilaterale, ovvero una disposizione a causa di morte, e non invece come una rinuncia anticipata (Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 158–159). 4 . Alla luce di quanto esposto in precedenza la tesi degli appellanti si rivela infondata, il contratto di rinuncia ereditaria rientrando nella categoria delle disposizioni per causa di morte (467 segg CC). Ora, all'erede escluso dalla successione mediante disposizione a causa di morte è riconosciuto il diritto di opporsi al rilascio del certificato ereditario (Tuor/Picenoni, op. cit., ad art. 559 CC n. 4) sino al chiarimento definitivo delle relazioni fra gli eredi o fino a che siano decorsi infruttuosi i termini per le azioni di nullità e petizione di eredità. Non vi è quindi motivo di trattare in modo diverso l’erede escluso in virtù di un contratto successorio, che rientra come visto nella categoria delle disposizioni di ultime volontà. L’appello deve quindi essere respinto. Le considerazioni relative alla validità del contratto successorio e alla proponibilità di un’azione della rinunciante esulano dalla procedura di rilascio del certificato ereditario, che si esaurisce nell’accertare la legittimazione della figlia, ancorché esclusa dall’eredità per contratto di rinuncia, a contestare l’emanazione del certificato stesso.
5. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia: fr. 150.–
b) spese: fr. 50.– fr. 200.– sono a carico degli appellanti, che rifonderanno in solido alla controparte l'importo di fr. 1200.– complessivi per ripetibili d'appello.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria