Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L’unico punto litigioso verte sulla liquidazione del regime matrimoniale, che soggiace alle cessate norme sull’unione dei beni (art. 9d cpv. 3 tit. fin. CC), la litispendenza dell’azione principale risalendo al 2 dicembre 1987 (istanza per il tentativo di conciliazione: Rep 1985 pag. 90). Gli altri effetti accessori del divorzio non sono più in discussione, né è il caso di intervenire d’uffi-cio sull’entità del contributo per le figlie posto a carico dell’ap-pellante. Visto anche il reddito dell’appellata (fr. 3300.– lordi per 13 mesi: interrogatorio formale dell’8 settembre 1992, pag. 5), l’ammontare della quota a carico dell’appellante rientra, per l’essenziale, nell’ambito di quanto prevedono le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ritenute per prassi costante di questa Camera un buon criterio di riferimento (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78).
E. 2 Il Pretore ha accertato che al momento del divorzio il patrimonio coniugale comprendeva il ricavo proveniente dalla vendita di una proprietà per piani acquistata in costanza di matrimonio (fr. 69 455.65, doc. 2), il saldo di due libretti di risparmio intestati alla moglie (fr. 17 891.20 complessivi), il saldo di due analoghi libretti intestati al marito (fr. 2114.80 complessivi) e il saldo di un conto di investimento presso la Banca __________ __________ intestato anch’esso al marito (fr. 4909.10). La proprietà per piani essendo stata iscritta nel registro fondiario in comproprietà di entrambi i coniugi (un mezzo ciascuno), il Pretore ha ritenuto che il provento dell’alienazione costituisse per metà un apporto della moglie (cui doveva essere sottratta ad ogni modo la metà degli ammortamenti sul mutuo bancario, pagati interamente dal marito) e per metà un aumento della sostanza coniugale. Alla moglie spettava pertanto il valore netto del proprio apporto (fr. 34 727.80 meno fr. 2625.– di ammortamenti), il saldo dei due libretti di risparmio a suo nome (fr. 17 891.20, considerati beni riservati) e un terzo dell’aumento (fr. 13 917.20, corrispondenti a un terzo di tutti i rimanenti attivi coniugali di fr. 41 751.70). La moglie avendo limitato le sue pretese nella domanda riconvenzionale a fr. 37 000.–, il Pretore si è attenuto a tale importo.
E. 3 L’appellante sostiene anzitutto che il provento consecutivo alla vendita della proprietà per piani non può essere per metà un apporto della moglie e che, se pure ciò fosse, alla moglie spetterebbe solo il guadagno ufficialmente accertato (fr. 1125.–) o tutt’al più la metà del guadagno teorico (fr. 10 000.–), ma non la metà del ricavo, tanto meno se si pensa che l’immobile era stato comperato durante il matrimonio con un capitale proprio di appena fr. 30 000.–. Egli dimentica tuttavia che l’immobile alienato il 1° ottobre 1987 era iscritto nel registro fondiario quale comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno (doc. 2): ciò crea la presunzione che metà del bene fosse un apporto della moglie a norma dell’art. 196 cpv. 1 vCC (DTF 58 II 333; Lemp in: Berner Kommentar, Berna 1968, nota 7 ad art. 196 vCC). L’appellante non ha mai preteso – né comprovato – che le risultanze del registro fondiario fossero fallaci o destinate a creare una semplice parvenza verso l’esterno. Allo scioglimento del regime matrimoniale la moglie ha acquisito quindi una pretesa nei confronti del marito pari alla somma in denaro che ha sostituito l’apporto (art. 196 cpv. 2 e 201 cpv. 3 vCC), somma confluita per altro sul conto di investimento intestato a entrambi i coniugi – e non al solo marito, come ha accertato il Pretore – presso la Banca __________ __________ di __________ (doc. L = doc. VIII, 11° foglio). L’opinione dell’appellante, secondo cui la moglie potrebbe partecipare solo al guadagno conseguito attraverso la vendita della proprietà per piani, ma non al ricavo, è destituita perciò di fondamento. Quanto a eventuali spese di miglioria (nemmeno precisate) e di trapasso immobiliare fatte valere dall’appellante, si tratta di poste che non possono essere avanzate per la prima volta in questa sede senza violare l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
E. 4 Obietta l’appellante che nel caso in cui la predetta quota di comproprietà costituisse un apporto della moglie, egli avrebbe diritto a un credito verso quest’ultima di fr. 12 647.85 (recte : fr. 12 415.95), ovvero a metà dell’importo pagato a titolo di interessi e ammortamenti sul mutuo ipotecario che gravava l’intero immobile. Il Pretore ha condiviso tale impostazione per quanto riguarda l’ammortamento, ma non gli interessi passivi. Ciò non è coerente, sia gli ammortamenti sia gli interessi passivi essendo stati pagati – come il Pretore medesimo rileva (sentenza, pag. 11 in alto) e l’appellante non contesta – con denaro che si trovava sul noto conto di investimento “__________ ” presso la Banca __________ __________ di __________. Tale relazione bancaria era intestata però a entrambi i coniugi con firma individuale (doc. VIII, 14° foglio), non al solo marito. Non si può presumere quindi che gli interessi passivi e gli ammortamenti siano stati pagati esclusivamente dal marito (secondo la moglie il denaro era prelevato anzi “dalla cassa comune formata dallo stipendio del marito e da quello che guadagnavo io”: interrogatorio formale dell’8 settembre 1992, risposta n. 10). Nel memoriale conclusivo il marito ha ribadito il proprio punto di vista, ma non ha preteso che l’intestazione del conto a entrambi i coniugi fosse inveritiera o puramente formale. Ciò posto, si può legittimamente dedurre che la moglie ha
– come nel caso del foglio PPP n. __________– dimostrato sufficientemente il suo titolo di comproprietà a norma dell’art. 196 cpv. 1 vCC sul conto bancario. E siccome gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sono stati pagati con denaro comune, non vi è motivo per decurtare di fr. 2625.– la spettanza della moglie in sostituzione dell’apporto, come ha fatto il Pretore.
E. 5 A giusta ragione l’appellante rimprovera al Pretore, per contro, di avere trascurato nello scioglimento del regime dei beni i passivi coniugali, in particolare due suoi debiti contratti nel 1987 e riaffermati nel memoriale conclusivo (pag. 8): uno di fr. 39 325.– verso il padre __________ __________ __________. e l’altro di fr. 30 000.– nei confronti di una zia, __________. __________ (inc. n. __________/__________= doc. II, act. 5, 9° e 10° foglio). L’appellata non contesta l’esistenza di tali debiti, ma sostiene ch’essi sono stati fatti valere tardivamente e che in ogni modo sono serviti per finanziare la ditta individuale del marito, costituita durante il matrimonio e ceduta il 1° gennaio 1988 alla __________ per fr. 7279.15 (doc. XIV). Ora, contrariamente all’opinione dell’appellata non si può dire che i due passivi siano stati fatti valere tardivamente: solo negli allegati conclusionali infatti le parti hanno affrontato con serietà e con dati precisi lo scioglimento del regime dei beni, su cui il Pretore doveva per principio statuire d’ufficio (SJ 1994 pag. 550 in fondo, con richiamo a DTF 113 II 97 consid. 2 e a Poudret/Mercier, L’unité du jugement de divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 317 segg.). Nel proprio memoriale conclusivo il marito ha fatto riferimento espli-cito ai documenti invocati (pag. 8): non si può dire pertanto che alla moglie sia mancata la possibilità di esprimersi. Se davanti al Pretore le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, ciò è avvenuto per loro libera scelta.
E. 6 Ne discende che i debiti fatti valere dal marito vanno considerati nella liquidazione del regime dei beni (Lemp, op. cit., nota 16 ad art. 214 vCC), poco importando ch’essi siano stati contratti per l’attività professionale dell’appellante medesimo e non per l’economia domestica comune (Lemp, op. cit., nota 12 ad art. 206 vCC e nota 37 ad art. 214 vCC). Resta il fatto che, giusta l’art. 214 cpv. 2 vCC, se fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi risulta un passivo, esso è a carico del marito in quanto non sia provato che fu cagionato dalla moglie. Nel caso specifico la sostanza coniugale – senza beni riservati – ammontava a fr. 76 479.55 (vendita della proprietà per piani fr. 69 455.65, saldo delle tre relazioni bancarie non intestate alla sola moglie fr. 7023.90). Dedotta la spettanza della moglie a titolo di apporto (complessivi fr. 34 727.80, pari a metà ricavo della citata vendita immobiliare e fr. 2454.55, pari a metà saldo del conto comune presso la Banca __________ __________), restano fr. 39 297.20, che non coprono i passivi di fr. 69 325.– (i due debiti contratti dal marito). Di conseguenza la moglie non riceve alcunché a titolo di aumento (art. 214 cpv. 1 vCC), ma nemmeno può essere chiamata a coprire l’ammanco, non avendo cagionato lei stessa il disavanzo. Si vede restituire, di conseguenza, solo il controvalore dei propri apporti (fr. 37 182.35). L’esito cui è giunto il Pretore, pur su altre basi, merita dunque conferma.
E. 7 L’appellante riconosce nel suo calcolo una sostanza coniugale di fr. 82 196.05, superiore a quella considerata poc’anzi ai fini del giudizio (appello, pag. 5 in fondo). Egli pretende tuttavia, contrariamente all’art. 214 vCC, di rimborsare i debiti da lui personalmente contratti prima di separare i beni apportati da ciascuno dei coniugi, ovvero prima di restituire gli apporti alla moglie, onde una sostanza coniugale di soli fr. 12 871.05 (memo-riale conclusivo, pag. 8). Tale metodo di calcolo porterebbe nondimeno a risultati iniqui, ove si pensi che in concreto la moglie si troverebbe a estinguere con beni propri i mutui contratti unilateralmente dal marito per le proprie necessità professionali tra l’aprile e il novembre 1987 (l’istanza per il tentativo di conciliazione è del 2 dicembre 1987). Non solo: si applicasse la metodica prospettata dall’appellante, la moglie dovrebbe sempre coprire la diminuzione della sostanza coniugale (nel senso dell’art. 214 cpv. 2 vCC) ogni qual volta tale sostanza non fosse sufficiente per il rimborso di debiti contratti dal marito a sua insaputa (come nel caso in esame: interrogatorio formale dell’8 settembre 1992, pag. 4, risposta n. 29). Tale conseguenza si pone in aperto contrasto con l’art. 214 cpv. 2 vCC, che limita la responsabilità della moglie ai casi in cui essa medesima ha cagionato il disavanzo. La tesi dell’appellante non può quindi, come che sia, trovare accoglimento.
E. 8 Le spese e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia tiene conto della circostanza che litigioso in appello era soltanto lo scioglimento del regime dei beni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia :
1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione: – avv. __________, __________; – avv. __________. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00128
Lugano
11 aprile 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ __________. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 23 febbraio 1988 da
__________ __________, __________
(patrocinato dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A.__________ __________ (1954) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________ 1978. Dal matrimonio sono nate __________
(__________1979) e __________ (__________1982). Il marito, __________, è alle dipendenze della __________ __________ a __________. La moglie è impiegata presso terzi. Il 2 dicembre 1987 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il tentativo di conciliazione, che si è tenuto senza esito il 21 dicembre successivo.
B.Con petizione del 23 febbraio 1988 __________ __________ ha postulato il divorzio, offrendo un contributo alimentare per le figlie compreso tra fr. 350. e fr. 1500. mensili secondo levoluzione del suo stipendio, senza riconoscere alcunché alla moglie. Questultima si è opposta allazione e in via riconvenzionale ha chiesto a sua volta il divorzio, laffidamento della prole, un contributo mensile di fr. 500. indicizzati per sé e di fr. 650. indicizzati per ciascuna figlia (fr. 750. dopo il 13° anno di età), come pure il versamento di fr. 37 000. in liquidazione del regime dei beni. Il marito ha proposto di respingere la riconvenzione.
C.Esperita listruttoria, ogni parte ha presentato un memoriale con-clusivo. __________ __________ ha mantenuto sostanzialmente le sue richieste, offrendo un contributo mensile di fr. 450. indicizzati per ciascuna figlia. __________ __________ ha ribadito le proprie domande, rinunciando tuttavia ad alimenti per sé e chiedendo un contributo mensile di fr. 620. indicizzati per ogni figlia, più fr. 37 458.45 (subordinatamente fr. 34 728.) oltre a fr. 1060. (subordinata-mente fr. 706.) in liquidazione del regime dei beni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D.Il Pretore, statuendo il 4 agosto 1993 ha parzialmente accolto tanto lazione del marito quanto la riconvenzione della moglie. Egli ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha affidato le figlie alla madre, ha fissato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di questultimo un contributo mensile di fr. 620. indicizzati per ciascuna figlia (assegni familiari non compresi) e ha riconosciuto alla moglie un credito verso il marito di fr. 37 000. in liquidazione del regime dei beni. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 3000., sono state addebitate per un terzo alla moglie e per il resto al marito, tenuto a rifondere alla moglie unindennità di fr. 1200. per ripetibili.
E.Insorto contro la sentenza predetta con un appello del 13 settembre 1993, __________ __________ chiede che la sua condanna al versamento di fr. 37 000. in liquidazione del regime matrimoniale sia annullata e che il dispositivo del giudizio pretorile sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 1993 __________ __________ propone di respingere lappello e di confermare il dispositivo impugnato.
Considerando
in diritto:
1.Lunico punto litigioso verte sulla liquidazione del regime matrimoniale, che soggiace alle cessate norme sullunione dei beni (art. 9d cpv. 3 tit. fin. CC), la litispendenza dellazione principale risalendo al 2 dicembre 1987 (istanza per il tentativo di conciliazione: Rep 1985 pag. 90). Gli altri effetti accessori del divorzio non sono più in discussione, né è il caso di intervenire duffi-cio sullentità del contributo per le figlie posto a carico dellap-pellante. Visto anche il reddito dellappellata (fr. 3300. lordi per 13 mesi: interrogatorio formale dell8 settembre 1992, pag. 5), lammontare della quota a carico dellappellante rientra, per lessenziale, nellambito di quanto prevedono le raccomandazioni edite dallUfficio della gioventù del Canton Zurigo, ritenute per prassi costante di questa Camera un buon criterio di riferimento (edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993, pag. 78).
2.Il Pretore ha accertato che al momento del divorzio il patrimonio coniugale comprendeva il ricavo proveniente dalla vendita di una proprietà per piani acquistata in costanza di matrimonio
(fr. 69 455.65, doc. 2), il saldo di due libretti di risparmio intestati alla moglie (fr. 17 891.20 complessivi), il saldo di due analoghi libretti intestati al marito (fr. 2114.80 complessivi) e il saldo di un conto di investimento presso la Banca __________ __________ intestato anchesso al marito (fr. 4909.10). La proprietà per piani essendo stata iscritta nel registro fondiario in comproprietà di entrambi i coniugi (un mezzo ciascuno), il Pretore ha ritenuto che il provento dellalienazione costituisse per metà un apporto della moglie (cui doveva essere sottratta ad ogni modo la metà degli ammortamenti sul mutuo bancario, pagati interamente dal marito) e per metà un aumento della sostanza coniugale. Alla moglie spettava pertanto il valore netto del proprio apporto
(fr. 34 727.80 meno fr. 2625. di ammortamenti), il saldo dei due libretti di risparmio a suo nome (fr. 17 891.20, considerati beni riservati) e un terzo dellaumento (fr. 13 917.20, corrispondenti a un terzo di tutti i rimanenti attivi coniugali di fr. 41 751.70). La moglie avendo limitato le sue pretese nella domanda riconvenzionale a fr. 37 000., il Pretore si è attenuto a tale importo.
3.Lappellante sostiene anzitutto che il provento consecutivo alla vendita della proprietà per piani non può essere per metà un apporto della moglie e che, se pure ciò fosse, alla moglie spetterebbe solo il guadagno ufficialmente accertato (fr. 1125.) o tuttal più la metà del guadagno teorico (fr. 10 000.), ma non la metà del ricavo, tanto meno se si pensa che limmobile era stato comperato durante il matrimonio con un capitale proprio di appena fr. 30 000.. Egli dimentica tuttavia che limmobile alienato il 1° ottobre 1987 era iscritto nel registro fondiario quale comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno (doc. 2): ciò crea la presunzione che metà del bene fosse un apporto della moglie a norma dellart. 196 cpv. 1 vCC (DTF 58 II 333;Lempin: Berner Kommentar, Berna 1968, nota 7 ad art. 196 vCC). Lappellante non ha mai preteso né comprovato che le risultanze del registro fondiario fossero fallaci o destinate a creare una semplice parvenza verso lesterno. Allo scioglimento del regime matrimoniale la moglie ha acquisito quindi una pretesa nei confronti del marito pari alla somma in denaro che ha sostituito lapporto (art. 196 cpv. 2 e 201 cpv. 3 vCC), somma confluita per altro sul conto di investimento intestato a entrambi i coniugi e non al solo marito, come ha accertato il Pretore presso la Banca __________ __________ di __________ (doc. L = doc. VIII, 11° foglio). Lopinione dellappellante, secondo cui la moglie potrebbe partecipare solo al guadagno conseguito attraverso la vendita della proprietà per piani, ma non al ricavo, è destituita perciò di fondamento. Quanto a eventuali spese di miglioria (nemmeno precisate) e di trapasso immobiliare fatte valere dallappellante, si tratta di poste che non possono essere avanzate per la prima volta in questa sede senza violare lart. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
4.Obietta lappellante che nel caso in cui la predetta quota di comproprietà costituisse un apporto della moglie, egli avrebbe diritto a un credito verso questultima di fr. 12 647.85 (recte: fr. 12 415.95), ovvero a metà dellimporto pagato a titolo di interessi e ammortamenti sul mutuo ipotecario che gravava lintero immobile. Il Pretore ha condiviso tale impostazione per quanto riguarda lammortamento, ma non gli interessi passivi. Ciò non è coerente, sia gli ammortamenti sia gli interessi passivi essendo stati pagati come il Pretore medesimo rileva (sentenza, pag. 11 in alto) e lappellante non contesta con denaro che si trovava sul noto conto di investimento __________ presso la Banca __________ __________ di __________. Tale relazione bancaria era intestata però a entrambi i coniugi con firma individuale (doc. VIII, 14° foglio), non al solo marito. Non si può presumere quindi che gli interessi passivi e gli ammortamenti siano stati pagati esclusivamente dal marito (secondo la moglie il denaro era prelevato anzi dalla cassa comune formata dallo stipendio del marito e da quello che guadagnavo io: interrogatorio formale dell8 settembre 1992, risposta n. 10). Nel memoriale conclusivo il marito ha ribadito il proprio punto di vista, ma non ha preteso che lintestazione del conto a entrambi i coniugi fosse inveritiera o puramente formale. Ciò posto, si può legittimamente dedurre che la moglie ha come nel caso del foglio PPP n. __________ dimostrato sufficientemente il suo titolo di comproprietà a norma dellart. 196 cpv. 1 vCC sul conto bancario. E siccome gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sono stati pagati con denaro comune, non vi è motivo per decurtare di fr. 2625. la spettanza della moglie in sostituzione dellapporto, come ha fatto il Pretore.
5.A giusta ragione lappellante rimprovera al Pretore, per contro, di avere trascurato nello scioglimento del regime dei beni i passivi coniugali, in particolare due suoi debiti contratti nel 1987 e riaffermati nel memoriale conclusivo (pag. 8): uno di fr. 39 325. verso il padre __________ __________ __________. e laltro di fr. 30 000. nei confronti di una zia, __________. __________ (inc. n. __________/__________= doc. II, act. 5, 9° e 10° foglio). Lappellata non contesta lesistenza di tali debiti, ma sostiene chessi sono stati fatti valere tardivamente e che in ogni modo sono serviti per finanziare la ditta individuale del marito, costituita durante il matrimonio e ceduta il 1° gennaio 1988 alla __________ per fr. 7279.15 (doc. XIV). Ora, contrariamente allopinione dellappellata non si può dire che i due passivi siano stati fatti valere tardivamente: solo negli allegati conclusionali infatti le parti hanno affrontato con serietà e con dati precisi lo scioglimento del regime dei beni, su cui il Pretore doveva per principio statuire dufficio (SJ 1994 pag. 550 in fondo, con richiamo a DTF 113 II 97 consid. 2 e aPoudret/Mercier, Lunité du jugement de divorce et loffice du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 317 segg.). Nel proprio memoriale conclusivo il marito ha fatto riferimento espli-cito ai documenti invocati (pag. 8): non si può dire pertanto che alla moglie sia mancata la possibilità di esprimersi. Se davanti al Pretore le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, ciò è avvenuto per loro libera scelta.
6.Ne discende che i debiti fatti valere dal marito vanno considerati nella liquidazione del regime dei beni (Lemp, op. cit., nota 16 ad art. 214 vCC), poco importando chessi siano stati contratti per lattività professionale dellappellante medesimo e non per leconomia domestica comune (Lemp, op. cit., nota 12 ad art. 206 vCC e nota 37 ad art. 214 vCC). Resta il fatto che, giusta lart. 214 cpv. 2 vCC, sefatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugirisulta un passivo, esso è a carico del marito in quanto non sia provato che fu cagionato dalla moglie. Nel caso specifico la sostanza coniugale senza beni riservati ammontava a fr. 76 479.55 (vendita della proprietà per piani fr. 69 455.65, saldo delle tre relazioni bancarie non intestate alla sola moglie fr. 7023.90). Dedotta la spettanza della moglie a titolo di apporto (complessivi fr. 34 727.80, pari a metà ricavo della citata vendita immobiliare e fr. 2454.55, pari a metà saldo del conto comune presso la Banca __________ __________), restano fr. 39 297.20, che non coprono i passivi di fr. 69 325. (i due debiti contratti dal marito). Di conseguenza la moglie non riceve alcunché a titolo di aumento (art. 214 cpv. 1 vCC), ma nemmeno può essere chiamata a coprire lammanco, non avendo cagionato lei stessa il disavanzo. Si vede restituire, di conseguenza, solo il controvalore dei propri apporti (fr. 37 182.35). Lesito cui è giunto il Pretore, pur su altre basi, merita dunque conferma.
7.Lappellante riconosce nel suo calcolo una sostanza coniugale di fr. 82 196.05, superiore a quella considerata pocanzi ai fini del giudizio (appello, pag. 5 in fondo). Egli pretende tuttavia, contrariamente allart. 214 vCC, di rimborsare i debiti da lui personalmente contratti prima di separare i beni apportati da ciascuno dei coniugi, ovvero prima di restituire gli apporti alla moglie, onde una sostanza coniugale di soli fr. 12 871.05 (memo-riale conclusivo, pag. 8). Tale metodo di calcolo porterebbe nondimeno a risultati iniqui, ove si pensi che in concreto la moglie si troverebbe a estinguere con beni propri i mutui contratti unilateralmente dal marito per le proprie necessità professionali tra laprile e il novembre 1987 (listanza per il tentativo di conciliazione è del 2 dicembre 1987). Non solo: si applicasse la metodica prospettata dallappellante, la moglie dovrebbe sempre coprire la diminuzione della sostanza coniugale (nel senso dellart. 214 cpv. 2 vCC) ogni qual volta tale sostanza non fosse sufficiente per il rimborso di debiti contratti dal marito a sua insaputa (come nel caso in esame: interrogatorio formale dell8 settembre 1992, pag. 4, risposta n. 29). Tale conseguenza si pone in aperto contrasto con lart. 214 cpv. 2 vCC, che limita la responsabilità della moglie ai casi in cui essa medesima ha cagionato il disavanzo. La tesi dellappellante non può quindi, come che sia, trovare accoglimento.
8.Le spese e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia tiene conto della circostanza che litigioso in appello era soltanto lo scioglimento del regime dei beni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
a)tassa di giustizia fr. 350.
b)spese fr. 50.
fr. 400.
sono posti a carico dellappellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000. per ripetibili di appello.
avv. __________, __________;
avv. __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La segretaria