opencaselaw.ch

10.2011.28

Intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada; incutere timore e spavento minacciando una persona; introdursi indebitamente sulla proprietà di una persona

Ticino · 2011-05-04 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2011.28

DA 1539/2010

Bellinzona

4 maggio 2011

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1beneficiario di

prevenuto colpevole

di                              1.     danneggiamento

per avere, il __________ a __________, intenzionalmente danneggiato il parafango anteriore del fuoristrada di CIVI 1, provocando in tal modo danni per circa fr. 350.-;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

2.     minacce

per avere, il __________2009 a __________, incusso timore e spavento a __________, minacciandolo con frasi dal seguente tenore: “…se tu resti qui ti ammazzo…se non te ne vai ti ammazzo...ci penso io alla soluzione finale...”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.180 CP;

3.     violazione di domicilio

per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto CIVI 1, presentandosi per ben 4 volte sulla proprietà di quest'ultimo malgrado fosse stato invitato verbalmente ad uscirne;

fatti avvenuti a __________ il __________ 2009;

reato previsto dall'art. 186 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 marzo 2011 n. 1539/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 400.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b e 267 cpv. 1 CPP-TI).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 maggio 2010 dall'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  danneggiamento

1.2.  minacce

1.3.  violazione di domicilio

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1, 180, 186 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dalle imputazioni di danneggiamento, minaccia e violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1539/2010 del 29 marzo 2011.

caricatasse e spese allo Stato.

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

fr.                       400.-          tassa di giustizia senza motivazione

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                      550.-          totale