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10.2008.445

Afferrare la compagna al collo, sbatterla contro il muro e, una volta caduta a terra, afferrarla ripetutamente al collo, risp immobilizzarla premendo con forza il suo braccio sul collo facendole mancare il respiro; minacciare con la frase "ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo"

Ticino · 2009-03-31 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2008.445

DA 2610/2008

Bellinzona

31 marzo 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

per avere, a __________, il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona, e meglio per avere causato a LESA 1 le lesioni attestate nel certificato medico 8 maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ agli atti afferrandola per il collo, sbattendola contro il muro e, una volta che la donna era caduta a terra, afferrandola ripetutamente per il collo rispettivamente immobilizzandola al suolo premendo con forza il suo braccio sul suo collo fino a farle mancare il respiro;

2.  minaccia,

per avere, a __________, il 26 aprile 2008, usando grave minaccia incusso timore e spavento a LESA 1 dicendole“ti ammazzo, prima di avere un altro uomo ti ammazzo”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 lett. a) CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 4 e 49 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 luglio 2008 n. 2610/2008 AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 800.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 31 luglio 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 31 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre la Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, prospettata all’accusato la derubricazione del reato di lesioni semplici a vie di fatto e proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non avendo commesso i reati addebitatigli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Lesioni semplici o, in via subordinata, vie di fatto,

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123, 126, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, il 26 aprile 2008, intenzionalmente causato a LESA 1 gli arrossamenti ed i segni che risultano dalle fotografie scattate il giorno stesso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________;

e lo prosciogliedall’accusa di minaccia, art. 180 cpv. 2 lett. a) CPS, per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto d’accusa n. 2610/2008 del 23 luglio 2008;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.600.00totale