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10.2008.3

Sottrarre l'autovettura del convivente e condurre quale allievo conducente senza essere accompagnato

Ticino · 2008-07-29 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.3

DA 4233/2007

Bellinzona

29 luglio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  furto d'uso,

per aver sottratto l’autovettura Saab targata __________ di LESA 1, per farne uso;

fatti avvenuti ad __________ il 19 maggio 2007;

reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

2.  guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per avere, in qualità di allievo conducente, condotto la suddetta vettura senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni, in particolare da persona abilitata all'insegnamento;

fatti avvenuti ad __________ il 19 maggio 2007;

reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 dicembre 2007 n. 4233/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 450.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 dicembre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 29 luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale ribadisce quanto esposto nel suo scritto del 21 dicembre 2007 e chiede che venga attestato il ritiro di querela per il primo capo di imputazione e che venga prosciolto dalla seconda accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Furto d’uso,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15 cpv. 1, 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

preso atto                          che lo scritto di data 21 dicembre 2007 firmato anche dalla denunciante vale quale recesso di querela ai sensi dell’art. 33 CPS e che è stato dimostrato che l’imputato ha guidato, quale allievo conducente, regolarmente accompagnato da una persona in possesso della licenza di condurre;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di guida senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,

per i fatti descritti al punto

n. 2 del decreto di accusa n. 4233/2007 del 6 dicembre 2007,

e dichiaradecaduto il procedimento penale avviato nei suoi confronti per il titolo di furto d’uso, art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       170.00       spese giudiziarie

fr.370.00totale