Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
1.1È data violazione dellart. 6 n. 1 CEDU (violazione del principio di celerità)?
1.2È data applicazione degli art. 52 segg. CP?
2.Quale deve essere leventuale pena?
3.Limputata può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 52 e segg., 251 cifra 1 CP; art. 6 n. 1 CEDU; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1ACCU 1
dal reato di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2173/2008 del 11 giugno 2008.
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) allo Stato.
Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
CIVI 2
CIVI 7
CIVI 8
PR 1
PR 2
PR 3
PR 4
PR 5
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.239
DA 2173/2008
Bellinzona
2 dicembre 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Patrizia Gianelli
sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti;
per avere, a __________ nel giugno __________, agendo in correità con persona rimasta ignota, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito vantaggio, formato ed utilizzato un documento falso, e meglio per avere nel corso del mese di giugno __________ chiesto ad una dipendente della società __________ SA, __________ o della __________ SA, __________, di allestire una risoluzione della direttrice della società __________ e di sottoscriverla con la firma falsa di __________, e per avere, in data __________, consegnato detto documento alla banca __________ (Suisse) __________ SA, al fine di ottenere lapertura di un conto bancario intestato alla __________;
fatti avvenuti nelle citate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 2173/2008 di data 11 giugno 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1.Alla pena pecuniaria di fr. 3'300.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.- (art. 34 CP e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2.Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.Si rinviano le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3., CIVI 4., CIVI 5., CIVI 6., CIVI 7 e CIVI 8, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dallart. 369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 giugno 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento in data 2 dicembre 2013,al quale laccusata, regolarmente citata, non è comparsa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto daccusa;
sentito il Procuratore pubblico, il quale in considerazione del lungo tempo trascorso dellentità minima delle violazioni, del fatto che le parti civili sono state risarcite tramite accordi, nonché tenuto conto che limputata ha fatto la denuncia e collaborato fattivamente con la giustizia, chiede il proscioglimento;
sentito il difensore, il quale si associa alla richiesta del Procuratore pubblico e chiede che limputata sia prosciolta e che il procedimento venga abbandonato, richiamata la crassa violazione del principio di celerità, come pure gli art. 52 e segg. CP e la giurisprudenza applicabile al caso specifico; rinuncia a un indennizzo ex art. 317 e segg. CPP-TI;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.Limputata è autrice colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
1.1È data violazione dellart. 6 n. 1 CEDU (violazione del principio di celerità)?
1.2È data applicazione degli art. 52 segg. CP?
2.Quale deve essere leventuale pena?
3.Limputata può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4.A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 52 e segg., 251 cifra 1 CP; art. 6 n. 1 CEDU; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1ACCU 1
dal reato di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2173/2008 del 11 giugno 2008.
caricala tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) allo Stato.
Qualora la parte civile dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 9 cpv. 3 CPP-TI).
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
- per raccomandata
CIVI 2
CIVI 7
CIVI 8
PR 1
PR 2
PR 3
PR 4
PR 5
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 300.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.450.00totale