Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CIVI 1
E. 2 L a pena da infliggere va commisurata a dipendenza della colpa commessa dall’autore: in tal senso occorre considerare la vita anteriore, le condizioni personali dell’autore e l’effetto che la stessa avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP); occorre poi valutare il grado di lesione e l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la riprensibilità dell’atto commesso, i moventi e gli obbiettivi perseguiti dal responsabile e le circostanze -interne ed esterne- secondo la possibilità che l’autore aveva per evitare il provocarsi della lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Lesione che, nel caso di specie, consiste nella morte del neonato __________, nato durante un parto effettuato dal medico accusato. Al riguardo va subito ricordato che, sulle modalità operative del medico, l’Autorità superiore è stata molto chiara: “ l’accusato, nel caso concreto e più specificatamente nell’ambito della cura del figlio della parte civile, non ha opportunamente rispettato le condotte mediche ”, violazioni che sono state ritenute in rapporto di causalità, naturale ed adeguato, con il decesso del bambino. Qualora il medico avesse prestato la dovuta diligenza, la morte di __________ avrebbe potuto essere evitata con ogni probabilità. Il presente giudizio parte quindi dall’incontrastabile presupposto che il comportamento dell’operatore sanitario è stato negligente al punto da configurare il reato penale di omicidio colposo per inosservanza delle norme di comune diligenza da rispettare da parte dei ginecologi.
E. 3 Sulla vita dell’accusato, dagli atti di causa
emerge che il dottor ACCU 1
è un medico di __________ anni, da sempre specializzato
in ginecologia ed ostetricia. Ha praticato questa professione dal __________,
quando, dalla __________, è giunto all’Ospedale __________ __________ di __________.
Ha operato tutta la sua vita in questo settore, in Ticino e Oltralpe: a Zurigo,
nel Canton San Gallo e presso il reparto di ginecologia di __________ (__________)
per poi ritornare a __________ e all’Ospedale regionale __________,
collaborando anche con la Clinica Santa Chiara. Dal __________ è stato titolare
di uno suo studio privato in piazza __________ a __________. Alla fine
dell’anno __________ ha terminato la sua carriera professionale e beneficia ora
della pensione. Durante la sua carriera ha effettuato circa 7'000 parti, maturando
quindi un’ampia esperienza. Il suo studio è attualmente diretto e gestito da
suo figlio, pure lui ginecologo. È coniugato e convive con sua moglie a __________:
beneficai per vivere del reddito della sua pensione, oltre che delle entrate
derivanti dai canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Si può
affermare che si tratta di una persona benestante.
In aula il medico si
è definito a tutt’oggi ancora assolutamente convinto di avere, il giorno dei
fatti, agito con la giusta prudenza, accuratezza e professionalità. La morte
del neonato deve infatti essere ascritta ad una “fatalità inevitabile”. Era
impossibile fare altrimenti e di fronte a circostanze analoghe oggi si
comporterebbe nella medesima maniera. Ha, per questi motivi, espresso delle dure
critiche alla “
relazione medico legale”
richiesta dal Procuratore pubblico
ai due esperti dell’Università “__________” di __________, rinviando
quo
agli aspetti medici veramente pertinenti al rapporto del prof. __________, a
suo dire, l’unico referto da prendere in considerazione. Alle vittime e in
particolare alla madre, che da sempre è stata sua paziente e che a tutt’oggi
soffre di depressione, l’accusato non ha espresso nessun pensiero.
E. 4 Va subito rilevato non si può in questa sede rieffettuare un raffronto fra i vari referti peritali agli atti. Neppure è possibile esaminare le eccezioni di tipo procedurale sollevate dalla difesa al dibattimento e, in particolare, quella secondo cui le sarebbe stato negato il diritto ad un “doppio grado di giudizio” per quanto attiene all’ “estensione dell’accusa” effettuata dal Giudice di primo grado, consistente nel non avere allertato l’ospedale. Come spiegato più sopra, a questo Giudice incombe infatti unicamente l’onere di quantificare la pena da infliggere all’accusato, ritenuto che la colpevolezza del medico e le valutazioni peritali tratte dall’Autorità superiore devono essere date per assodate. Occorre di conseguenza unicamente valutare la gravità delle violazioni dell’arte medica messe in atto dall’operatore coinvolto, ivi compresa quella di non avere messo in stato d’allarme l’ospedale, ritenuto che, questa inadempienza, è stata rilevata (anche) dalla Corte superiore nella sua sentenza al punto 10 a pagina 21. A tal proposito giova comunque rilevare che, in ogni caso, il referto agli atti redatto dal dr. __________ non scagiona il dr. ACCU 1 da tutte le accuse. Tutti i periti interpellati sono infatti concordi sul fatto che il medico accusato sia stato troppo “attendista” e sul fatto che non abbia, appunto, correttamente preallertato la sala operatoria, conformemente agli oneri che incombono al responsabile, nella sua posizione di garante. Inoltre, l’esperto chiamato dalla difesa ha ravvisato ulteriori negligenze a carico del medico accusato fra cui l’ “abbandono prematuro della partoriente” subito dopo l’amnioressi, così come l’assenza di “misure più idonee per decomprimere il funicolo”.
E. 5 L e regole dell’arte medica si definiscono come i principi stabiliti dalla scienza che sono generalmente riconosciuti ed ammessi, comunemente seguiti e applicati dai medici (DTF 64 II 205 cons. 4a; 108 II 59 cons. 1). A questo proposito bisogna ricordare che l’operatore sanitario ha come missione quella di cercare di arrivare al risultato sperato facendo capo alle proprie conoscenze e alle proprie capacità. Ciò non significa che debba arrivare ad un risultato determinato o che sia tenuto a garantirlo. Una violazione delle regole dell’arte medica è però realizzata quando un atto medico non è difendibile secondo le conoscenze specifiche riconosciute nel settore in questione: il medico non risponde di un apprezzamento erroneo che se quest’ultimo non è difendibile o se si fondava su un esame oggettivamente insufficiente (TF 4P.110/2003 del 26.8.2003, cons. 4; DTF 120 Ib 413, cons. 4a). In altre parole un determinato comportamento viola i doveri di prudenza quando l’autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 cons. 2d; 126 IV 13 cons. 7a/bb e rif.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2a ed., Zurigo 1997, nn. 28a e 33 ad art. 18 CP). Determinante per l’esame dell’operato di un dottore risulta pure essere il suo dovere primordiale di agire nel pieno rispetto delle regole dell’arte medica e dei principi umanitari, in base ai quali egli ha l’obbligo di fare tutto il possibile per curare il paziente e di evitare tutto quanto potrebbe nuocergli, senza che, ovviamente, possa essere preteso che il suo intervento abbia successo (DTF 130 IV 8, cons. 3.3). Egli infrange i suoi doveri quando prende delle decisioni che in base a criteri cardine della scienza medica non risultano essere oggettivamente sostenibili (DTF 120 Ib 411 cons. 4a).
E. 6 Nel caso qui in esame quasi tutte le imputazioni
contenute nel decreto d’accusa sono state giudicate integralmente realizzate
dalla CCRP: infatti, se si può affermare che il medico non ha proceduto
all’amnioressi in maniera intempestiva (prima ipotesi del decreto d’accusa e decisione
ad 10), non si può invece asserire che ha correttamente effettuato quelle “
manovre
ostetriche atte a limitate il prolasso del funicolo ombelicale
” e quelle per
“
contenere la fuoriuscita del liquido dal sacco con mano… con conseguente
trascinamento di un’ansa del follicolo
”. Egli ha in seguito “
omesso di
sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito
cardiaco fetale… abbandonando la sala parto dopo solo 4 minuti
”. La CCRP ha in effetti spiegato che la marcata decelerazione del battito cardiaco del bambino ed
il fatto di avere poco prima effettuato un’amnioressi, imponevano la presenza del
medico in sala parto ben più di 4 minuti dopo l’operazione o, perlomeno,
avrebbero imposto al dottore di non allontanare anche il medico assistente,
lasciando la madre sola con l’ostetrica. La posizione di quel feto prima del
parto era in effetti da definire non ideale e avrebbe imposto allo specialista
di mettere in atto un attento monitoraggio della situazione. Da qui si deduce
che il medico ha pertanto altresì “
omesso la diagnosi della grave sofferenza
fetale acuta
”, accorgendosi della problematica insorta nel parto solo 1 ora
e 40 minuti dopo l’amnioressi, pur essendo stato interpellato telefonicamente
dall’infermiera durante la sua assenza.
Vi è poi, per finire, un’ulteriore negligenza, sempre accertata
dalla CCRP, riferita ad un “atteggiamento troppo attendista del medico” per
non avere correttamente predisposto la sala operatoria, per non avere messo in
preallarme i colleghi anestesisti, ciò che ha conseguenza inevitabilmente protratto
oltremisura il momento in cui il taglio cesareo ha potuto essere effettuato.
Troppo tardi in quanto la salute del bambino, a quel momento, era già stata
irrimediabilmente compromessa. Se si fosse proceduto al taglio cesareo prima
delle 12.10, il neonato, con ogni probabilità, sarebbe stato salvato. La difesa
si è recisamente opposta al fatto che l’accusato sia stato condannato anche per
questi fatti, siccome gli stessi non sarebbero previsti nel decreto d’accusa.
Ora, se è ben vero che non tutte queste circostanze sono
letteralmente previste nel decreto d’accusa, si deve comunque prendere atto che
le stesse sono strettamente connesse con la quarta ipotesi formulata dal
Magistrato inquirente, che, con la proposta di condanna ha rimproverato al
medico di essersi accorto della sofferenza fetale acuta tardivamente “
se non
dopo 1 ora e 40 minuti
” proprio a causa dell’atteggiamento -troppo attendista-
da lui assunto. Per cui, la presa in considerazione di questo comportamento per
la commisurazione della pena non costituisce un’inammissibile estensione
dell’accusa, bensì unicamente di una specificazione delle negligenze commesse
dal medico. Era quindi giusto e doveroso che anche questi aspetti potessero
essere discussi al dibattimento.
E. 7 La commisurazione della pena va eseguita a dipendenza
della gravità della colpa commessa dal medico, tenuto conto delle diverse
azioni da lui effettuate, giudicate lesive dei principi dell’arte. A tal
proposito va subito rilevato che all’accusato, nella sua qualità di operatore
sanitario, deve di principio essere richiesto un dovere di cautela e prudenza accresciuto
rispetto all’ordinario. Inoltre, nella fattispecie, che riguardava un parto di
tipo particolare, detto dovere doveva essere superiore alla media, visto che la
partoriente era giunta in ospedale dopo il termine solito per la nascita, che
essa non aveva avuto una corretta reazione ai medicamenti e che,
indipendentemente dall’attendibilità delle misurazioni del cuore del bambino, i
picchi inferiori ai 60 battiti al minuto erano più frequenti rispetto
all’usuale. Dette circostanze potevano e dovevano costituire un chiaro
campanello d’allarme e segnale di pericolo per il medico, il quale però lo ha
sottovalutato.
Inoltre, ritenuto che questo medico aveva un’importante
esperienza nel settore in cui stava lavorando, nella sua qualità di primo
responsabile dell’operazione non poteva (e non doveva) permettersi di lasciare
la sala parto alle 10:42 per dei motivi sicuramente meno importanti rispetto
alla sicurezza della paziente e del bambino. Sicurezza che è stata per di più
ulteriormente messa in pericolo quando ha ordinato alla d.ssa __________ di
visitare dei pazienti ai piani superiori, privando la madre della presenza di qualsiasi
medico. A discapito dell’accusato vi è poi ancora il fatto che, quando
l’infermiera lo ha raggiunto alle 11:11 sul suo cellulare per chiedergli di
rientrare in ospedale, egli non solo non è ritornato subito, ma non si è
nemmeno premunito di convenientemente istruirla, ripresentandosi in sala parto
(ben) 22-23 minuti dopo. Vi è poi la scarsa frequenza dei controlli vaginali (a
distanza di 40 minuti) ed il fatto che, dopo essersi accorto finalmente del
prolasso del cordone ombelicale alle 12:10, l’anestesista di picchetto è giunto
in sala operatoria addirittura 18 minuti dopo, senza che poi, a quel momento,
nessuno è stato in grado di mettere in funzione i macchinari se non dopo
ulteriori 6-8 minuti per procedere all’operazione solo alle 12:36.
E. 8 Dovendosi quindi escludere la fatalità dell’evento e, accertata la molteplicità delle negligenze commesse, non ravvisando agli atti di causa nemmeno nessun atteggiamento di effettivo rimorso da parte dell’imputato, convinto, nonostante quanto sopra, di avere sempre correttamente agito, si deve forzatamente commisurare una pena di 75 aliquote giornaliere. Questa commisurazione è in effetti perfettamente in linea con la giurisprudenza della Pretura penale in caso di omicidio colposo (cf. decisione del 29 aprile 2004, inc. n. 10.2002.240). In tale commisurazione vi è infatti poi anche da considerare il fatto che l’accusato è purtroppo già due volte in passato incorso in gravi disgrazie: è vero che in entrambi i casi sono stati emessi dei decreti di non luogo a procedere, tuttavia, nel caso più recente, la Commissione di vigilanza sanitaria aveva stabilito che il medico non aveva correttamente predisposto le cure della sua paziente, commettendo una negligenza. Per questo caso specifico l’ospedale ha per di più ritenuto di risarcire le vittime con un cospicuo importo di fr. 150'000.-- riconoscendo indirettamente un grave errore dell’ospedale ed in primis del responsabile qui accusato. Tutto ben ponderato si giustifica quindi di ridurre solo lievemente la pena proposta dal Procuratore pubblico se non per l’età dell’accusato e per il lungo tempo trascorso dai fatti ad oggi (sette anni), senza che questo si sia macchiato di ulteriori imprudenze. Allo stesso va per finire riconosciuto anche il diritto al beneficio della sospensione condizionale con la precisazione però che, per questo motivo, gli deve altresì essere comminata anche una multa, proporzionata alle sue entrate, evidenziate al dibattimento, che sono di tenore elevato. Per questi motivi, visti gli artt. 34, 42 s segg., 47 e segg., 106, 117 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo positivamente ai quesiti posti; premesso che __________ è già stato dichiarato dalla CCRP autore colpevole di omicidio colposo, ex art. 117 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 858/2002 del 22 novembre 2002, di cui al secondo, terzo e quarto paragrafo, nonché per quanto attiene all’ipotesi di cui all’estensione dell’accusa; condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 26'250.--(ventiseimiladuecentocinquanta); § l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 10'000.-- (diecimila); § in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 100 (cento) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 9'084.--. Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 10'000.00 multa fr. 1’200.00 tassa di giustizia fr. 7'884.00 spese giudiziarie fr. 0.00 testi fr. 19'084.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti patr.ti da: PR 1
Incarto n.10.2007.447
DAC 858/2002
Bellinzona,
11 gennaio 2008
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1DI 2
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per aver cagionato per negligenza la morte del piccolo __________ (nato il __________), e meglio per avere in data __________, in occasione del travaglio per parto della madre, signora CIVI 2, presso l'ospedale "__________" di __________, tenuto una condotta sanitaria imprudente e in contrasto con le regole dellarte medica, in particolare per avere:
·intempestivamente proceduto alla rottura artificiale delle membrane amniotiche (cd. "amnioressi") alle ore __________, in presenza di situazione ostetrica sfavorevole (mobile fetale ancora troppo alto nello scavo pelvico);
·omesso l'effettuazione del complesso di manovre ostetriche atte a limitare il prolasso del funicolo (cordone) ombelicale e le sue conseguenze, in particolare per aver omesso di contenere con mano in vagina una fuoriuscita troppo rapida del liquido amniotico, con conseguente trascinamento di unansa del funicolo;
·omesso di sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito cardiaco fetale avvenuta subito dopo lamnioressi, abbandonando la sala parto dopo soli 4 minuti da tale operazione;
·omesso la diagnosi della grave sofferenza fetale acuta, successiva all'amnioressi, se non dopo ca. 1 ora e 40 minuti (ore 12:10), vale a dire quando la grave asfissia peripartale in seguito al prolasso del cordone ombelicale aveva, con ogni verosimiglianza, cagionato gravi lesioni cerebrali irreversibili al feto;
con la conseguenza che il piccolo __________ subiva gravi danni neurologici che resero necessario il suo immediato trasferimento al __________ e ne determinavano la successiva morte in data __________ presso l'Ospedale __________.
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
previsto dallart. 117 CP;
perseguito con decreto daccusa del 22 novembre 2002 n. 858/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Si rimandano le parti civili al competente foro per eventuali pretese a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2002;
richiamate le decisioni, cresciute in giudicato, della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale dappello (di seguito: CCRP) del __________ e del Tribunale federale del __________;
indetto il pubblico dibattimento in data 11 gennaio 2008 alle ore 09:00, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal difensore avv. DI 2 ed il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'imputat;
data lettura del decreto d'accusa;
estesa laccusa e la discussione, in aggiunta alle imputazioni previste dal decreto, così come segue:
per avere attivato con ritardo il personale sanitario della sala operatoria in vista dellintervento di taglio cesareo;
dato atto dellopposizione della difesa allestensione dellaccusa, poiché questo è un punto sulla cui correttezza procedurale la CCRP ha omesso di esprimersi, in lesione del diritto di essere sentito dellaccusato e del principio dellimmutabilità dellatto daccusa: non si deve e non si può condannare una persona allorquando questa contesta linsidia e la sorpresa contenute nella notifica allultimo minuto delle accuse rivoletegli, senza che neppure gli si risponda quando sostiene che questo modo di procedere è contro la legge. Laccusato rivendica il diritto di ottenere, prima della condanna, una risposta in merito ad unirregolarità procedurale che sembra evidente: è vero che il giudice di prime cure aveva esteso le accuse, ma lo aveva fatto prima di assolvere laccusato, affinché potesse essere capito da tutti che il suo giudizio non avrebbe tralasciato nessuna possibile ed immaginabile ipotesi, al di là di quelle 4 precise contemplate fin dallinizio dal decreto daccusa;
delle osservazioni del Procuratore pubblico secondo cui, oltre allipotesi daccusa formulata dal giudice di prime cure in aula, in aggiunta alle altre, il decreto daccusa ed i considerandi della CCRP sono zeppi di motivazione riguardo le violazioni delle regole dellarte. Vista la gravità e la serie impressionante di negligenze di cui ha dato prova laccusato, ne basterebbe solo una per fondare la sentenza di condanna, come in effetti è avvenuto;
respinta lopposizione formulata dalla difesa: non si tratta in effetti di una mutazionestrictu sensudel decreto daccusa, né si è inserita una nuova imputazione, in quanto lipotesi di fatto in questione può anche essere estrapolata da quelle formulate dal Procuratore pubblico ed in particolare da quella riferita alla carenza di sorveglianza di cui al terzo capoverso. Lipotesi in questione non può inoltre essere considerata oggi nuova, essendo stata discussa al primo dibattimento ed essendo stata ripresa dallautorità superiore, che ne ha confermato la validità;
acquisiti lincarto n. 10.2003.9 di questa Pretura, gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, della Corte di cassazione e revisione penale e del Tribunale federale, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;
ricordato che, con riferimento al punto 13 della sentenza della CCRP, nonché al considerando n. 39 cpv. 2 della decisione della Pretura penale del 10.11.2005, non si può in questa sede pronunciarsi le pretese di risarcimento danni avanzate dalle parti civili;
prodotta dalla difesa la seguente documentazione:
-memoriale riassuntivo 11.01.2008,
-autocertificazione sulla situazione finanziaria dellaccusato;
con la precisazione che la particolarità di questa situazione consiste nel ribaltamento di una sentenza di assoluzione, con la conseguenza che laccusato si vede di fatto privato di un grado di giudizio per le eccezioni dordine e di merito che lui ha sollevato, poiché il verdetto di condanna è stato fondato senza che la CCRP fosse portata a riesaminare il merito di contestazioni sollevate in primo grado, ma unicamente in conseguenza dellesame dei temi del ricorso presentato dalla pubblica accusa. Paradossalmente la difesa, per ottenere che la CCRP si chinasse sulle eccezioni respinte dal primo Pretore, avrebbe dovuto ricorrere contro il verdetto di assoluzione, cosa che evidentemente non ha potuto né dovuto fare. Valga per tutti lesempio dellaggiunta nel decreto daccusa, addirittura in chiusura del processo, dellipotesi sulla quale la cassazione ha fondato la condanna, aggiunta prontamente eccepita in prima sede ed ignorata in cassazione;
sentite le osservazioni del Procuratore pubblico che ha contestato il contenuto del memoriale prodotto oggi dalla difesa nella misura in cui la stessa espone argomentazioni di merito sul principio di colpevolezza, principio che è già stato stabilito in modo vincolante dalla CCRP e non può più quindi venire messo in discussione. La CCRP ha chiaramente accertato quali sono state le violazioni delle regole dellarte medica, riprendendole singolarmente nei considerandi e dal decreto daccusa che stava alla base dellazione penale. Nulla è stato violato anche perché prima della chiusura del dibattimento il giudice di prime cura aveva,ex officio, completato lipotesi accusatoria, dando lultima parola allaccusato. Il giudice si deve oggi limitare a commisurare la pena a seguito dellentrata in vigore della normative del 01.01.2007, caso contrario violerebbe egli stesso le norme di procedura;
ricordato alle parti che, come Autorità di prima istanza, non ci si può discostare dalla sentenza della CCRP la quale, al punto 1. del proprio dispositivo, ha già dichiarato la colpevolezza dellaccusato, concludendo che i fatti e le circostanze sono state accertate con sufficiente grado di chiarezza e concludenza. In ogni caso, nel rispetto del dovere di patrocinio della difesa,
si acquisisce agli atti di causa il memoriale proposto dal difensore, a valere quale documento;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha posto evidenza come un caso di prolasso del cordone si realizzi estremamente di raro nella carriera di un medico, a differenza dellipotesi di cordone ombelicale attorno al collo. Egli racconta che si trattava del secondo parto della signora CIVI 2 al quale assisteva: nella prima evenienza, conclusasi senza particolari complicazioni, il bambino presentava il cordone ombelicale attorno al collo, nel caso qui in esame si è verificato un prolasso del cordone ombelicale. Laccusato sostiene che il fatto di aver abbandonato la sala dopo pochi minuti dallamnioressi non ha influito sulle conseguenze subite dal bambino: la sua presenza dopo la rottura del sacco e prima delle 12.10 sarebbe stata utile unicamente quale sostegno psicologico della paziente. Del resto perforando il sacco con un uncino, nullaltro ha fatto che provocare artificialmente la perdita delle acque, ponendo quindi la madre nella situazione di una donna che ha appena perso le acque: notoriamente il parto non avviene immediatamente dopo questa circostanza. Da qui si deduce che la presenza di un medico immediatamente dopo la perdita della acque non era indispensabile, così come non era necessaria la presenza di un altro medico o la sua anche dopo mezzora dal momento di cui sopra. Laccusato precisa di essersi accorto del problema solo alle __________, quando però la salute del bambino era già stata compromessa per dei motivi a lui non imputabili. Allaccusato non sono nemmeno imputabili colpe riferite alle problematiche di ritardo dellanestesista, che, come si evince dagli atti di causa, non solo è giunto in sala operatoria in ritardo, ma non è nemmeno stato in grado di avviare i macchinari immediatamente (12.28/12.36). A parere dellaccusato gli errori dei colleghi e le imprudenze dellospedale non sono a lui imputabili.
Dopo i fatti laccusato ha lavorato alla __________ ancora per poco tempo, in seguito ha collaborato col figlio presso la clinica di __________. Da dicembre __________ egli è in pensione e non esercita ormai più la propria attività.
Sulla situazione patrimoniale, egli precisa che, oltre al reddito pensionistico, beneficia di entrate derivanti dalla locazione di immobili di sua proprietà;
prodotta dal Procuratore Pubblico la seguente documentazione:
- copia decisione dipartimentale __________ di revoca dellautorizzazioneallesercizio indipendente della professione medica;
viene chiusa la fase istruttoria alle ore 10.15;
sentiti il Procuratore pubblico, il quale propende per una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, piuttosto che lavoro di pubblica utilità, e si rimette al giudizio della corte in merito allammontare delle aliquote.
In considerazione della fattispecie, egli chiede che venga comminata una pena di 90 aliquote giornaliere ed inflitta una multa di Fr. 20'000.--, tenuto conto dellagevole situazione finanziaria di cui beneficia laccusato;
il difensore, il quale contesta anzitutto la colpevolezza dellaccusato. Egli pone lattenzione sulle conseguenze psicologiche e professionali che il medico ha dovuto affrontare, sulla concolpa che andrebbe riconosciuta ai collaboratori dellepoca, sul fatto che il capo daccusa determinante è stato aggiunto solamente in occasione del primo dibattimento, sul lungo tempo trascorso della commissione dei fatti ed infine sulletà dellaccusato.
Egli chiede, in conclusione, che il giudice si esima dal comminare una pena allaccusato;
il Procuratore pubblico nuovamente in replica, ribadendo in sostanza quanto finora detto, ricordando in particolare la vita distrutta dei due genitori. In merito allestensione dellaccusa, egli precisa che trova giustificazione nello scopo dellesistenza dei pubblici dibattimenti e che tutti i principi costituzionali e procedurali sono stati, nel caso di specie, legittimamente ossequiati. Egli è cosciente in Ticino vi sono poche condanne di medici per violazione delle regole dellarte medica, ma con ciò non giustifica un giudizio favorevole;
la difesa in duplica che si riconferma nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto;
sentito per ultimo l'accusato, che chiede se vi sia mai stata una condanna tanto severa per un caso simile. Egli si lamenta perché la perizia è stata commissionata ad esperti italiani, nonostante in Svizzera vi siano ottimi specialisti della materia. Egli dichiara che, nei suoi 40 anni di carriera e circa 7'000 parti eseguiti, mai un caso simile gli si è presentato.
Nella medesima situazione, egli si comporterebbe oggi in egual modo;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Dato atto che limputato è già stato dichiarato autore colpevole di omicidio colposo, quale devessere la pena da infliggere?
2.Limputato può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena
e se sì a quali condizioni?
3.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giustizia, gli oneri processuali di
questo dibattimento e di quello di prima sede?
costatata ladesione ai quesiti sopra elencati;
dichiarati definitivi i quesiti posti;
consideratoin fatto e in diritto
1.Il decreto daccusa a fondamento di questo procedimento è stato emanato il 22 novembre 2002: in reazione allopposizione interposta dallaccusato, il 10 novembre 2005 è stato indetto il primo dibattimento presso questa Pretura penale, sede in cui era stato prosciolto. A seguito di un ricorso inoltrato dal Procuratore pubblico, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale dappello, con decisione del 22 marzo 2007 ha però annullato la precitata sentenza di prima istanza, dichiarando ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo e rinviando lincarto ad un nuovo giudice, affinché commisuri la pena e statuisca sugli oneri processuali. Il 27 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto un successivo ricorso della difesa contro la decisione di condanna della CCRP. Lalta Corte di Losanna ha precisato che lavversato verdetto di colpevolezza del Tribunale dappello non costituisce una decisione finale, quindi impugnabile, ritenuto che la stessa deve ancora essere completata con una sentenza sulla commisurazione della pena da parte della Pretura Penale. Il presente procedimento riguarda appunto detta incombenza, che è da espletare tenuto conto dei vincolanti accertamenti di fatto eseguiti dalla CCRP.
2.La pena da infliggere va commisurata a dipendenza della colpa commessa dallautore: in tal senso occorre considerare la vita anteriore, le condizioni personali dellautore e leffetto che la stessa avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP); occorre poi valutare il grado di lesione e l esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la riprensibilità dellatto commesso, i moventi e gli obbiettivi perseguiti dal responsabile e le circostanze -interne ed esterne- secondo la possibilità che lautore aveva per evitare il provocarsi della lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Lesione che, nel caso di specie, consiste nella morte del neonato __________, nato durante un parto effettuato dal medico accusato. Al riguardo va subito ricordato che, sulle modalità operative del medico, lAutorità superiore è stata molto chiara: laccusato, nel caso concreto e più specificatamente nellambito della cura del figlio della parte civile, non ha opportunamente rispettato le condotte mediche, violazioni che sono state ritenute in rapporto di causalità, naturale ed adeguato, con il decesso del bambino. Qualora il medico avesse prestato la dovuta diligenza, la morte di __________ avrebbe potuto essere evitata con ogni probabilità. Il presente giudizio parte quindi dallincontrastabile presupposto che il comportamento dell operatore sanitario è stato negligente al punto da configurare il reato penale di omicidio colposo per inosservanza delle norme di comune diligenza da rispettare da parte dei ginecologi.
3.Sulla vita dellaccusato, dagli atti di causa emerge che il dottor ACCU 1è un medico di __________ anni, da sempre specializzato in ginecologia ed ostetricia. Ha praticato questa professione dal __________, quando, dalla __________, è giunto allOspedale __________ __________ di __________. Ha operato tutta la sua vita in questo settore, in Ticino e Oltralpe: a Zurigo, nel Canton San Gallo e presso il reparto di ginecologia di __________ (__________) per poi ritornare a __________ e allOspedale regionale __________, collaborando anche con la Clinica Santa Chiara. Dal __________ è stato titolare di uno suo studio privato in piazza __________ a __________. Alla fine dellanno __________ ha terminato la sua carriera professionale e beneficia ora della pensione. Durante la sua carriera ha effettuato circa 7'000 parti, maturando quindi unampia esperienza. Il suo studio è attualmente diretto e gestito da suo figlio, pure lui ginecologo. È coniugato e convive con sua moglie a __________: beneficai per vivere del reddito della sua pensione, oltre che delle entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Si può affermare che si tratta di una persona benestante.
In aula il medico si è definito a tuttoggi ancora assolutamente convinto di avere, il giorno dei fatti, agito con la giusta prudenza, accuratezza e professionalità. La morte del neonato deve infatti essere ascritta ad una fatalità inevitabile. Era impossibile fare altrimenti e di fronte a circostanze analoghe oggi si comporterebbe nella medesima maniera. Ha, per questi motivi, espresso delle dure critiche alla relazione medico legalerichiesta dal Procuratore pubblico ai due esperti dell Università __________ di __________, rinviandoquoagli aspetti medici veramente pertinenti al rapporto del prof. __________, a suo dire, lunico referto da prendere in considerazione. Alle vittime e in particolare alla madre, che da sempre è stata sua paziente e che a tuttoggi soffre di depressione, laccusato non ha espresso nessun pensiero.
4.Va subito rilevato non si può in questa sede rieffettuare un raffronto fra i vari referti peritali agli atti. Neppure è possibile esaminare le eccezioni di tipo procedurale sollevate dalla difesa al dibattimento e, in particolare, quella secondo cui le sarebbe stato negato il diritto ad un doppio grado di giudizio per quanto attiene all estensione dellaccusa effettuata dal Giudice di primo grado, consistente nel non avere allertato lospedale. Come spiegato più sopra, a questo Giudice incombe infatti unicamente lonere di quantificare la pena da infliggere allaccusato, ritenuto che la colpevolezza del medico e le valutazioni peritali tratte dallAutorità superiore devono essere date per assodate. Occorre di conseguenza unicamente valutare la gravità delle violazioni dellarte medica messe in atto dalloperatore coinvolto, ivi compresa quella di non avere messo in stato dallarme lospedale, ritenuto che, questa inadempienza, è stata rilevata (anche) dalla Corte superiore nella sua sentenza al punto 10 a pagina 21.
A tal proposito giova comunque rilevare che, in ogni caso, il referto agli atti redatto dal dr. __________ non scagiona il dr. ACCU 1 da tutte le accuse. Tutti i periti interpellati sono infatti concordi sul fatto che il medico accusato sia stato troppo attendista e sul fatto che non abbia, appunto, correttamente preallertato la sala operatoria, conformemente agli oneri che incombono al responsabile, nella sua posizione di garante. Inoltre, lesperto chiamato dalla difesa ha ravvisato ulteriori negligenze a carico del medico accusato fra cui l abbandono prematuro della partoriente subito dopo lamnioressi, così come lassenza di misure più idonee per decomprimere il funicolo.
5.Le regole dellarte medica si definiscono come i principi stabiliti dalla scienza che sono generalmente riconosciuti ed ammessi, comunemente seguiti e applicati dai medici (DTF 64 II 205 cons. 4a; 108 II 59 cons. 1). A questo proposito bisogna ricordare che loperatore sanitario ha come missione quella di cercare di arrivare al risultato sperato facendo capo alle proprie conoscenze e alle proprie capacità. Ciò non significa che debba arrivare ad un risultato determinato o che sia tenuto a garantirlo. Una violazione delle regole dellarte medica è però realizzata quando un atto medico non è difendibile secondo le conoscenze specifiche riconosciute nel settore in questione: il medico non risponde di un apprezzamento erroneo che se questultimo non è difendibile o se si fondava su un esame oggettivamente insufficiente (TF 4P.110/2003 del 26.8.2003, cons. 4; DTF 120 Ib 413, cons. 4a). In altre parole un determinato comportamento viola i doveri di prudenza quando lautore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 127 IV 62 cons.2d; 126 IV 13 cons. 7a/bb e rif.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2a ed., Zurigo 1997, nn. 28a e 33 ad art. 18 CP).Determinante per lesame delloperato di un dottore risulta pure essere il suo dovere primordiale di agire nel pieno rispetto delle regole dellarte medica e dei principi umanitari, in base ai quali egli ha lobbligo di fare tutto il possibile per curare il paziente e di evitare tutto quanto potrebbe nuocergli, senza che, ovviamente, possa essere preteso che il suo intervento abbia successo (DTF 130 IV 8, cons. 3.3). Egli infrange i suoi doveri quando prende delle decisioni che in base a criteri cardine della scienza medica non risultano essere oggettivamente sostenibili (DTF 120 Ib 411 cons. 4a).
6.Nel caso qui in esame quasi tutte le imputazioni contenute nel decreto daccusa sono state giudicate integralmente realizzate dalla CCRP: infatti, se si può affermare che il medico non ha proceduto allamnioressi in maniera intempestiva (prima ipotesi del decreto daccusa e decisione ad 10), non si può invece asserire che ha correttamente effettuato quelle manovre ostetriche atte a limitate il prolasso del funicolo ombelicale e quelle per contenere la fuoriuscita del liquido dal sacco con mano con conseguente trascinamento di unansa del follicolo. Egli ha in seguito omesso di sorvegliare la paziente, nonostante una prima decelerazione del battito cardiaco fetale abbandonando la sala parto dopo solo 4 minuti. La CCRP ha in effetti spiegato che la marcata decelerazione del battito cardiaco del bambino ed il fatto di avere poco prima effettuato unamnioressi, imponevano la presenza del medico in sala parto ben più di 4 minuti dopo loperazione o, perlomeno, avrebbero imposto al dottore di non allontanare anche il medico assistente, lasciando la madre sola con lostetrica. La posizione di quel feto prima del parto era in effetti da definire non ideale e avrebbe imposto allo specialista di mettere in atto un attento monitoraggio della situazione. Da qui si deduce che il medico ha pertanto altresì omesso la diagnosi della grave sofferenza fetale acuta, accorgendosi della problematica insorta nel parto solo 1 ora e 40 minuti dopo lamnioressi, pur essendo stato interpellato telefonicamente dallinfermiera durante la sua assenza.
Vi è poi, per finire, unulteriore negligenza, sempre accertata dalla CCRP, riferita ad un atteggiamento troppo attendista del medico per non avere correttamente predisposto la sala operatoria, per non avere messo in preallarme i colleghi anestesisti, ciò che ha conseguenza inevitabilmente protratto oltremisura il momento in cui il taglio cesareo ha potuto essere effettuato. Troppo tardi in quanto la salute del bambino, a quel momento, era già stata irrimediabilmente compromessa. Se si fosse proceduto al taglio cesareo prima delle 12.10, il neonato, con ogni probabilità, sarebbe stato salvato. La difesa si è recisamente opposta al fatto che laccusato sia stato condannato anche per questi fatti, siccome gli stessi non sarebbero previsti nel decreto daccusa.
Ora, se è ben vero che non tutte queste circostanze sono letteralmente previste nel decreto daccusa, si deve comunque prendere atto che le stesse sono strettamente connesse con la quarta ipotesi formulata dal Magistrato inquirente, che, con la proposta di condanna ha rimproverato al medico di essersi accorto della sofferenza fetale acuta tardivamente se non dopo 1 ora e 40 minuti proprio a causa dellatteggiamento -troppo attendista- da lui assunto. Per cui, la presa in considerazione di questo comportamento per la commisurazione della pena non costituisce uninammissibile estensione dellaccusa, bensì unicamente di una specificazione delle negligenze commesse dal medico. Era quindi giusto e doveroso che anche questi aspetti potessero essere discussi al dibattimento.
7.La commisurazione della pena va eseguita a dipendenza della gravità della colpa commessa dal medico, tenuto conto delle diverse azioni da lui effettuate, giudicate lesive dei principi dellarte. A tal proposito va subito rilevato che allaccusato, nella sua qualità di operatore sanitario, deve di principio essere richiesto un dovere di cautela e prudenza accresciuto rispetto allordinario. Inoltre, nella fattispecie, che riguardava un parto di tipo particolare, detto dovere doveva essere superiore alla media, visto che la partoriente era giunta in ospedale dopo il termine solito per la nascita, che essa non aveva avuto una corretta reazione ai medicamenti e che, indipendentemente dallattendibilità delle misurazioni del cuore del bambino, i picchi inferiori ai 60 battiti al minuto erano più frequenti rispetto allusuale. Dette circostanze potevano e dovevano costituire un chiaro campanello dallarme e segnale di pericolo per il medico, il quale però lo ha sottovalutato.
Inoltre, ritenuto che questo medico aveva unimportante esperienza nel settore in cui stava lavorando, nella sua qualità di primo responsabile delloperazione non poteva (e non doveva) permettersi di lasciare la sala parto alle 10:42 per dei motivi sicuramente meno importanti rispetto alla sicurezza della paziente e del bambino. Sicurezza che è stata per di più ulteriormente messa in pericolo quando ha ordinato alla d.ssa __________ di visitare dei pazienti ai piani superiori, privando la madre della presenza di qualsiasi medico. A discapito dellaccusato vi è poi ancora il fatto che, quando linfermiera lo ha raggiunto alle 11:11 sul suo cellulare per chiedergli di rientrare in ospedale, egli non solo non è ritornato subito, ma non si è nemmeno premunito di convenientemente istruirla, ripresentandosi in sala parto (ben) 22-23 minuti dopo. Vi è poi la scarsa frequenza dei controlli vaginali (a distanza di 40 minuti) ed il fatto che, dopo essersi accorto finalmente del prolasso del cordone ombelicale alle 12:10, lanestesista di picchetto è giunto in sala operatoria addirittura 18 minuti dopo, senza che poi, a quel momento, nessuno è stato in grado di mettere in funzione i macchinari se non dopo ulteriori 6-8 minuti per procedere alloperazione solo alle 12:36.
8.Dovendosi quindi escludere la fatalità dellevento e, accertata la molteplicità delle negligenze commesse, non ravvisando agli atti di causa nemmeno nessun atteggiamento di effettivo rimorso da parte dellimputato, convinto, nonostante quanto sopra, di avere sempre correttamente agito, si deve forzatamente commisurare una pena di 75 aliquote giornaliere. Questa commisurazione è in effetti perfettamente in linea con la giurisprudenza della Pretura penale in caso di omicidio colposo (cf. decisione del 29 aprile 2004, inc. n. 10.2002.240).
In tale commisurazione vi è infatti poi anche da considerare il fatto che laccusato è purtroppo già due volte in passato incorso in gravi disgrazie: è vero che in entrambi i casi sono stati emessi dei decreti di non luogo a procedere, tuttavia, nel caso più recente, la Commissione di vigilanza sanitaria aveva stabilito che il medico non aveva correttamente predisposto le cure della sua paziente, commettendo una negligenza. Per questo caso specifico lospedale ha per di più ritenuto di risarcire le vittime con un cospicuo importo di fr. 150'000.-- riconoscendo indirettamente un grave errore dellospedale edin primisdel responsabile qui accusato.
Tutto ben ponderato si giustifica quindi di ridurre solo lievemente la pena proposta dal Procuratore pubblico se non per letà dellaccusato e per il lungo tempo trascorso dai fatti ad oggi (sette anni), senza che questo si sia macchiato di ulteriori imprudenze. Allo stesso va per finire riconosciuto anche il diritto al beneficio della sospensione condizionale con la precisazione però che, per questo motivo, gli deve altresì essere comminata anche una multa, proporzionata alle sue entrate, evidenziate al dibattimento, che sono di tenore elevato.
Per questi motivi,
visti gli artt. 34, 42 s segg., 47 e segg., 106, 117 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti;
premessoche __________è già stato dichiarato dalla CCRP autore colpevole di omicidio colposo, ex art. 117 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 858/2002 del 22 novembre 2002, di cui al secondo, terzo e quarto paragrafo, nonché per quanto attiene allipotesi di cui allestensione dellaccusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 350.-- (trecentocinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 26'250.--(ventiseimiladuecentocinquanta);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 10'000.-- (diecimila);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 100 (cento) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 9'084.--.
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 10'000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 7'884.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 testi
fr. 19'084.00totale