Sachverhalt
imputati allindiziato, la patrocinatrice sostiene che il suo assistito credeva che il signor __________ potesse rientrare in Svizzera e fosse autorizzato a rimanervi, che egli non sapeva da dove fosse entrato lamico e che aveva attraversato la dogana a piedi. Inoltre, limputato ha agito senza scopo di lucro e ha fatto benzina a sue spese. Lavvocato afferma in conclusione che non vi sono prove a sostegno dellintenzionalità del prevenuto (per cui occorre applicare il principioin dubio pro reo), che uneventuale negligenza non sarebbe punibile e, in via subordinata, che il prevenuto andrebbe assolto in applicazione dellart. 21 CP, o in via del tutto subordinata, dellart. 52 CP. Protesta da ultimo fr. 2720.- di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma di non sapere che il servizio da lui offerto era illegale e chiede di essere scagionato da tale imputazione, che per lui configura una macchia che lo disturba da sempre;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto allentrata illegale),
per avere, a __________ in data __________, favorito lentrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona __________, ove fu controllato dalle guardie di confine?
2. Trattasi di un caso di lieve entità ex art. 116 cpv. 2 LStr?
3. È applicabile lart. 52 CP?
4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena gli deve essere inflitta?
5. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, limputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
6. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS e 116 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (facilitazione dellentrata illegale), art. 116 cpv. 2 LStr,
per avere, a __________ in data __________, favorito lentrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona __________, ove fu controllato dalle guardie di confine;
condanna ACCU 1,
Dispositiv
- alla multa di fr. 200.00 (duecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta). Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 150.00 spese giudiziarie fr.550.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.396
DA 2972/2007
Bellinzona
5 maggio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto allentrata illegale),
per avere, a __________ in data __________, favorito lentrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona __________, ove fu controllato dalle guardie di confine;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 LDDS; richiamato lart. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto daccusa del 17 settembre 2007 n. 2972/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.00 (duecentoquaranta), corrispondente a 8 (otto) aliquote da fr. 30.00 (trenta) - (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 1° ottobre 2007;
indetto il dibattimento 5 maggio 2008, al quale hanno preso parte laccusato e il suo patrocinatore; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 11 febbraio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto dellincidente procedurale sollevato dal difensore allinizio dellinterrogatorio dellimputato, con il quale egli postula lannullamento dellordinanza del 05.03.2008 e laccoglimento dellopposizione alluso dibattimentale degli atti dellistruzione formale. I motivi: innanzitutto, il giudice non può accogliere o respingere lopposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP, ma può solo prenderne atto; secondariamente, unopposizione non deve essere motivata, come peraltro sostenuto dal legislatore nei lavori parlamentari; il difensore aggiunge infine che la ragione dellopposizione dimorava nel fatto che egli non era patrocinato da un avvocato in fase predibattimentale, e che il signor __________ ora non può più essere sentito siccome espulso;
posto a giudizio il seguente quesito:
1. Lopposizione proposta dalla patrocinatrice dellaccusato in sede di dibattimento deve essere ammessa?
2. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
il Giudice pronuncia 1. Lopposizione alluso dibattimentale delle risultanze dellistruzione formale è respinta, perché limputato si è limitato a formulare unopposizione generica, senza dolersi di vizi procedurali o addurre ragioni plausibili attinenti a specifici atti istruttori. Rilevisi che laddove la sua opposizione si riferiva alla testimonianza resa dal sedicente __________, limputato avrebbe potuto e dovuto premurarsi di richiederne una nuova audizione in contraddittorio, ciò che invece non ha fatto. Per quanto attiene al proprio interrogatorio, limputato non indica per quali motivi lo stesso non debba poter essere usato in sede dibattimentale non avendo al riguardo lamentato qualsivoglia vizio procedurale.
2. Sugli oneri processuali relativi allincidente sollevato, il giudice si detertminerà in un con la pronuncia sullopposizione al decreto di accusa in narrativa.
Proceduto allinterrogatorio dellaccusato;
Sentito il difensore, DI 1, __________, la quale, dopo aver riconfermato lincidente processuale sollevato prima dellinizio dellinterrogatorio dellaccusato, si esprime sulle difficoltà che il suo cliente ha incontrato al momento di sottoscrivere il verbale di interrogatorio redatto dalla polizia, sottolineando, senza voler muovere critiche al verbale in sé, che, a volte, allagente di polizia può capitare di interpretare in modo infedele quanto asserito da una persona che non è di lingua madre italiana. In merito ai fatti imputati allindiziato, la patrocinatrice sostiene che il suo assistito credeva che il signor __________ potesse rientrare in Svizzera e fosse autorizzato a rimanervi, che egli non sapeva da dove fosse entrato lamico e che aveva attraversato la dogana a piedi. Inoltre, limputato ha agito senza scopo di lucro e ha fatto benzina a sue spese. Lavvocato afferma in conclusione che non vi sono prove a sostegno dellintenzionalità del prevenuto (per cui occorre applicare il principioin dubio pro reo), che uneventuale negligenza non sarebbe punibile e, in via subordinata, che il prevenuto andrebbe assolto in applicazione dellart. 21 CP, o in via del tutto subordinata, dellart. 52 CP. Protesta da ultimo fr. 2720.- di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale afferma di non sapere che il servizio da lui offerto era illegale e chiede di essere scagionato da tale imputazione, che per lui configura una macchia che lo disturba da sempre;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto allentrata illegale),
per avere, a __________ in data __________, favorito lentrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona __________, ove fu controllato dalle guardie di confine?
2. Trattasi di un caso di lieve entità ex art. 116 cpv. 2 LStr?
3. È applicabile lart. 52 CP?
4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale pena gli deve essere inflitta?
5. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, limputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
6. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 106 CP; 23 cpv. 1 e 6 LDDS e 116 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (facilitazione dellentrata illegale), art. 116 cpv. 2 LStr,
per avere, a __________ in data __________, favorito lentrata illegale in Svizzera del sedicente cittadino pakistano __________, privo di certificati di legittimazione, prendendolo a bordo della vettura __________ targata __________ a ridosso del confine verde a __________ in zona __________, ove fu controllato dalle guardie di confine;
condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00 (trecentocinquanta).
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.550.00totale