Dispositiv
- Limputata è autrice colpevole di: 1.1. Danneggiamento ripetuto,
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 42, 144 cpv. 1 e 179septies CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dallaccusa di:
- danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
- abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1549/2007 del 21 maggio 2007; caricala tassa e le spese di giudizio allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2007.231
DA 1549/2007
Bellinzona
31 gennaio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento ripetuto,
1.1. per avere, a __________ in via __________, il 28 luglio 2005, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendone con un oggetto appuntito la fiancata destra (danni quantificati in fr. 1800.-- dalla parte civile);
1.2. per avere, a __________ in via __________, l1 giugno 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendolo in più punti (danno quantificato in fr. 7800.-- dalla parte civile);
1.3. per avere, a __________ in via __________, il 14 luglio 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato __________ di proprietà di CIVI 1 scalfendone le due fiancate (danno non quantificato dalla parte civile);
2. abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, in località non meglio precisate nel periodo 15 aprile 2006/18 luglio 2006, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per importunare CIVI 1 selezionando o inviando SMS, in almeno 25 circostanze, allutenza mobile __________ in uso alla parte civile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 179septies CPS, richiamato lart. 42 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 21 maggio 2007 n. 1549/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2800.-- (duemilaottocento), corrispondente a 35 (trentacinque) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CPS).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2007 dallaccusata;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusata, assistita dal suo difensore, la parte civile dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dellaccusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed allaudizione dei testi;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma decreto daccusa. Si rivolgerà al competente foro per le sue pretese di risarcimento dei danni;
sentito il difensore, il quale rileva la mancanza di prove a carico dellaccusata e linattendibilità dei testi a favore della parte civile. Egli postula quindi il proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi di imputazione;
sentiti in replica e duplica la parte civile ed il difensore;
sentita da ultimo laccusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Danneggiamento ripetuto,
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 144 cpv. 1 e 179septies CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1549/2007 del 21 maggio 2007;
caricala tassa e le spese di giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr.440.00totale