opencaselaw.ch

10.2007.178

Allestire documenti falsi per procacciare ad altri un indebito vantaggio

Ticino · 2008-03-13 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.178

DA 1023/2007

Bellinzona

13 marzo 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1 Lugano)

prevenuto colpevole di         falsità in documenti,

per avere, a __________ in data __________, agendo in qualità di contitolare dello __________, __________, al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio, allestito una relazione di stima della proprietà “__________” (Part. __________,__________), attestando, contrariamente al vero, che il valore totale della proprietà era di fr. 2'320'000.- (valore superiore [recte inferiore] a quello reale) e consegnando tale documento a __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'300.- (novemilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 310.- (trecentodieci).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto                               il dibattimento 13 marzo 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1023/2007 del 16 aprile 2007.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà ad ACCU 1 la somma difr. 2'500.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.200.00totale