Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 lett. b LDIP riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali possono anche – per loro indole – non acquisire forza di giudicato (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31;
v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP); che tale requisito va documentato dall'istante, salvo ove la controparte ammetta di non avere inoltrato contro l'atto da delibare alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c); che in concreto la designazione di un assistente o la proroga di un'assistenza è impugnabile, senza che esista un termine di ricorso (§ 19 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit); che finora, in ogni modo, contro la decisione in rassegna non è stato introdotto ricorso, come risulta dall'attestazione rilasciata il 24 novembre 2006 dal Tribunale di __________; che, per altro, la decisione in esame non appare contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 16 della Convenzione), né per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP né per le riserve apportate dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aia; che, invero, l'autorità germanica non risulta avere sentito __________, ma ciò è ragionevole, viste le condizioni in cui egli si trova; che nelle circostanze descritte la decisione con cui il Tribunale di __________ ha ricondotto IS 1 nella sua funzione di assistente può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, fermo restando che le attribuzioni dell'interessata rimangono disciplinate dalla legge germanica (§ 1901 BGB), criterio di collegamento rimanendo la residenza abituale dell'assistito (salvo qualora l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un altro Stato: art. 2 della Convenzione dell'Aia combinato con l'art. 7); che, pertanto, contrariamente a quanto l'istante chiede, questa Camera non può equiparare la decisione germanica a una decisione di interdizione svizzera, né decidere essa medesima sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva all'istante; che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, in mancanza di qualsiasi opposizione nessuno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC); che per gli stessi motivi non è il caso di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 9 aprile 2002 con cui il Tribunale di __________ (Amtsgericht __________, Vormundschaftsgericht) ha confermato IS 1 quale assistente di __________ fino al 1° aprile 2007 è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione all'avv. __________. Comunicazione all'ing. __________. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.9-1
Lugano
14 maggio 2007
Decisione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch.Alberto Canepa
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1
rappr. dal RA 1
contro
COCE 1composta da:
1. MCON 1
2. MCON 2
3. MCON 3
4. MCON 4
5. MCON 5
nell'ambito delle opere di realizzazione del nuovo acquedotto intercomunale "__________"
relativamente al mapp. no. 935 di __________
ed ora sulle opposizioni allespropriazione, alla costituzione di un diritto di passo veicolare ed allanticipata immissione in possesso,
consideratoin fatto ed in diritto- che i Comuni di __________ e __________ intendono costruire lacquedotto intercomunale. In tale ambito è prevista la realizzazione di un nuovo serbatoio in territorio di __________ che permetterà ai due Comuni di disporre di un maggiore e sufficiente volume di stoccaggio dellacqua proveniente dalle sorgenti __________, in funzione del fabbisogno attuale e futuro. La nuova condotta di adduzione consentirà di eliminare la tubazione sospesa sul torrente __________ e, grazie allelevata pressione desercizio ed ai nuovi impianti di collegamento, permetterà di sopperire alle carenze degli attuali sistemi di distribuzione in entrambi i Comuni;- che il Consiglio Comunale di __________ ha approvato la convenzione concernente la costruzione del serbatoio e della relativa condotta di alimentazione come pure la convenzione riguardante la proprietà e lesercizio del serbatoio, concedendo contestualmente il credito di costruzione nel corso della seduta del 22.5.2006 (MM 5/2006);- che per realizzare lopera il Comune di __________ ha avviato la presente procedura che coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 935 per il quale è chiesta, in particolare, lespropriazione definitiva di mq 360, loccupazione temporanea di mq 486 e la costituzione di un diritto di passo veicolare su mq 480 contro versamento, rispettivamente, di fr. 20.- il mq, di fr. 0.20 il mq e di fr. 2.- il mq quali indennità (cfr. tabella di espropriazione);- che gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 4.10 al 2.11.2006;- che entro i termini di legge i proprietari del mapp. no. 935 si sono opposti allespropriazione del sedime ed alla costituzione del diritto di passo, contestando inoltre le indennità offerte siccome insoddisfacenti;- che alludienza di conciliazione del 17.4.2007 i proprietari hanno confermato le opposizioni. Dal canto suo il Comune, dichiaratosi daccordo di limitare il diritto di passo alle sole necessità di gestione e di manutenzione del nuovo serbatoio, ha confermato che il diritto stesso interessa la pista agricola esistente sul mapp. no. 935 e che questultima non sarà modificata; è previsto solo il rinforzo dei muri di sostegno esistenti mantenendo però il loro carattere attuale. Il Comune ha chiesto peraltro lanticipata immissione in possesso dal 1°.9.2007, provvedimento al quale i proprietari si sono pure opposti;- che sempre alludienza, accertato che lente pubblico ha eseguito solo la modinatura della parte esterna del serbatoio, il Tribunale ha ordinato il completamento della picchettazione a norma di legge;- che dando seguito allinvito del Tribunale lente espropriante ha trasmesso la documentazione richiamata e comprovato lavvenuta picchettazione (cfr. lettera del 7.5.2007 e documentazione annessa);- che il mapp. no. 935 è ubicato in località __________, misura complessivamente mq 20824 e consta di ampie aree prative e forestali oltre che di vari edifici posti, per lo più, nella parte alta del terreno. Il settore interessato dallespropriazione ospita un rustico non riattato ed è attraversato da una pista agricola (cfr. documentazione fotografica).Stando al vigente PR il fondo appartiene al territorio fuori dalla zona edificabile; esso è inoltre parzialmente colpito da un vincolo AP-EP, volto specificatamente allampliamento del serbatoio dellacquedotto, istituito con una variante approvata il 15.11.2005 dal Consiglio di Stato. Il ricorso interposto dai proprietari contro il vincolo è stato respinto (cfr. ris. 5369 del 15.11.2005; piano della variante);- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privati e, daltro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);- che giusta lart. 24 cpv. 2 Let. a Lespr. lespropriato ha facoltà di opporsi allesporpriazione;- che tale facoltà è corollario dellart. 2 Lespr. che a sua volta sancisce il principio di presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni ed ha indubbia valenza giuridica qualora lopera non figurasse nel PR poiché, in tale evenienza, consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nellambito del procedimento espropriativo assoggettando lopera stessa a quellesame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato lesercizio del diritto di essere sentito;- che, per contro, qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente allapprovazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT) il Giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);- che i proprietari si oppongono allespropriazione del terreno destinato alla costruzione del nuovo serbatoio (mq 360) poiché questultimo potrebbe essere realizzato su di un altro sedime;- che sotto questo profilo essi vorrebbero riavviare il dibattito sulla pubblica utilità e la proporzionalità dellopera trascurando, tuttavia, che il tema è già stato risolto definitivamente con lapprovazione del PR;- che daltra parte lesistenza di soluzioni alternative a quella proposta dallente espropriante non basta a screditare un progetto concreto trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi con la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1252);- che inoltre la presunzione di pubblica utilità di unopera si estende anche ai piani costruttivi dellopera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49);- che in concreto, come già rilevato, la superficie esproprianda è stata riservata mediante una recente variante ad hoc del PR per la costruzione del serbatoio;- che di conseguenza lopposizione allespropriazione è inammissibile;- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto a condizione che, allatto di adozione del piano, linteressato non abbia potuto recepire le restrizioni imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);- che in concreto tali requisiti manifestamente non sono adempiuti ritenuto che i proprietari hanno impugnato il vincolo tuttavia senza successo;- che i proprietari contestano pure la costituzione in via coatta di una servitù di passo veicolare che colpisce una superficie di mq 480 ed è intesa ad offrire un accesso al serbatoio, argomentando che essa pregiudica la riattazione del rustico esistente e la gestione agricola dellintera particella;- che, come detto, la predetta servitù interessa la pista agricola al mapp. no. 935 (cfr. piano di espropriazione; documentazione fotografica);- che tale pista agricola è riportata nel piano della variante (cfr. piano), ma nel piano viario non è segnata né come sentiero pubblico né come tracciato stradale pubblico (cfr. piano viario, frazione __________);- che, ciò considerato, il diritto di passo veicolare postulato dal Comune è logica ed imprescindibile conseguenza della costruzione del serbatoio poiché ne garantisce laccesso. Infatti quandanche gli attuali proprietari tollerassero il transito in via amichevole, verso eventuali terzi nuovi proprietari il Comune non potrebbe far valere alcun diritto;- che pertanto lonere è sorretto da un indiscutibile interesse pubblico;- che, del resto, oltre a servire come accesso privato a quella parte della proprietà, il sedime è già gravato con un onere di passo con ogni veicolo a favore del sentiero al mapp. no. 907 (cfr. estratti RF) che, di fatto, costituisce la continuazione verso est della pista agricola;- che di conseguenza e ritenuto che da parte del Comune il transito sarà occasionale, non è ravvisabile alcun pregiudizio per la gestione agricola del fondo. Quanto al rustico, inserito nellinventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili ed appartenente alla categoria degli edifici meritevoli di conservazione ma con ammesso il cambiamento di destinazione, il diritto di passo certamente non ne pregiudica lo sfruttamento (cfr. scheda descrittiva; ris. 4.3.1998 del Consiglio di Stato di approvazione dellinventario);- che, infine, per assicurarsi laccesso necessario il Comune non ha sollecitato lespropriazione definitiva del sedime bensì ha optato per una servitù, ossia per la misura meno incisiva per i diritti del proprietario, dichiarandosi inoltre daccordo di limitare il diritto di passo alle sole necessità di gestione e di manutenzione del nuovo serbatoio. In questottica il Comune provvederà solamente a rinforzare i muri di sostegno esistenti senza modificarne laspetto attuale, intervento che avvantaggerà, di riflesso, anche i proprietari;- che anche il principio di proporzionalità è dunque ossequiato;- che pertanto lopposizione alla costituzione del diritto di passo appare infondata;- che il Comune ha chiesto lanticipata immissione in possesso a far tempo dal 1°.9.2007, provvedimento al quale i proprietari si sono opposti (cfr. verbale 17.4.2007);- che lente espropriante può chiedere limmissione in possesso prima della stima e del pagamento dellindennità qualora renda verosimile che un ritardo nellinizio dei lavori sarebbe di pregiudizio allopera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni allespropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, limmissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. Lautorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);- che in concreto i lavori non sono ancora stati deliberati;- che, stando alle affermazioni del Comune, i lavori devono essere eseguiti nel periodo invernale quando lerogazione dacqua è minore ed il servizio può essere garantito con la posa di un serbatoio provvisorio di piccole dimensioni. Esso conta quindi di pubblicare il bando di concorso allinizio del mese di maggio e deliberare i lavori a fine luglio di modo che, tenuto conto delle ferie, lopera potrebbe essere realizzata a partire dallinizio di settembre (cfr. verbale 17.4.2007);- che, tuttavia, il rispetto delle date, così come prospettate dallente pubblico, non è scontato;- che bisogna infatti considerare che il presente giudizio è impugnabile mediante ricorso e lo stesso vale sia per il bando di concorso sia per le delibere sia, infine, per la licenza edilizia;- che eventuali ricorsi potrebbero comportare una dilatazione dei tempi e quindi il differimento dei lavori, nella peggiore delle ipotesi il loro rinvio allanno prossimo poiché vanno eseguiti nella stagione invernale;- che in queste condizioni il requisito dellurgenza non è adempiuto;- che pertanto il Tribunale non può accordare lanticipata immissione in possesso;- che sulle indennità espropriative il Tribunale si pronuncerà in separata sede, salvo che le parti si accordino privatamente;- che gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971
dichiara
e pronuncia:1. Lopposizione allespropriazione èrespinta.
2. Lopposizione alla costituzione di un diritto di passo veicolare èrespinta.2.1. E fatto ordine al Comune di limitare il diritto di passo veicolare alla sola gestione e manutenzione del nuovo serbatoio.
3. Lopposizione allanticipata immissione in possesso èaccoltae di conseguenza il provvedimento non è accordato.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dellente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco