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10.2006.86

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.25 - max 1.90 grammi/oo)

Ticino · 2006-07-19 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.86

DA 492/2006

Bellinzona

19 luglio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.25 - max. 1.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.41 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ l’1 novembre 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCCtr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 febbraio 2006 n. DA 492/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 19 luglio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede la conferma della sospensione condizionale delle pene precedenti, illustrando la sua situazione personale e precisando di essersi trovato in una condizione psicologica difficile a seguito del divorzio dalla quale è uscito da qualche mese grazie all’aiuto degli psicologi e del curatore. Attualmente i suoi rapporti con ex-moglie e figli sono tornati a essere buoni. L’unico problema che ancora sussiste è legato alla situazione professionale, trovandosi egli in disoccupazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 giorni di detenzione e 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, e, se sì, a quali condizioni?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ l’1 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 492/2006 del 13 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, ma lo ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.                     1450.00       totale