Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.86
DA 492/2006
Bellinzona
19 luglio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto lautovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.25 - max. 1.90 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.41 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ l1 novembre 2005;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCCtr;
perseguito con decreto daccusa del 13 febbraio 2006 n. DA 492/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al quale ha partecipato limputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede la conferma della sospensione condizionale delle pene precedenti, illustrando la sua situazione personale e precisando di essersi trovato in una condizione psicologica difficile a seguito del divorzio dalla quale è uscito da qualche mese grazie allaiuto degli psicologi e del curatore. Attualmente i suoi rapporti con ex-moglie e figli sono tornati a essere buoni. Lunico problema che ancora sussiste è legato alla situazione professionale, trovandosi egli in disoccupazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 giorni di detenzione e 10 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ l1 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 492/2006 del 13 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 800.-- (ottocento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione e 10 (dieci) giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ e __________, ma lo ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.800.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1450.00 totale