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10.2006.604

Perdere la padronanza del proprio veicolo (alcolemia 1.93 per mille); non sottoporsi alla prova del sangue.

Ticino · 2007-02-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

3.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, terminando poi la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;

fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4426/2006 di data 4 dicembre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dall'accusata limitatamente al dispositivo n. 1;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede la riduzione del periodo di prova della sospensione condizionale al minimo legale;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se può essere ridotto il periodo di prova della sospensione condizionale.

2.     Sugli oneri dell’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 vCP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

prende atto cheACCU 1

con decreto di accusa n. 4426/2006 del 4 dicembre 2006 è stata ritenuta autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione.

rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“lacondannadi ACCU 1:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 1'500.-.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dall'accusata limitatamente al dispositivo n. 1;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede la riduzione del periodo di prova della sospensione condizionale al minimo legale;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se può essere ridotto il periodo di prova della sospensione condizionale.

2.     Sugli oneri dell’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 vCP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

prende atto cheACCU 1

con decreto di accusa n. 4426/2006 del 4 dicembre 2006 è stata ritenuta autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione.

rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“lacondannadi ACCU 1:

Dispositiv
  1. Alla pena di 30 giorni di detenzione
  2. Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.
  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.” sonoesecutividall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 4 dicembre
  4. pronunciala pena di 30 giorni di detenzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. prescindedal prelevare oneri per l’odierno giudizio. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                         1'500.-          multa fr.                            200.-          tassa di giustizia fr.                            300.-          spese giudiziarie fr.                         2'000.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2006.604

DA 4426/2006

Bellinzona

7 febbraio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura VW Polo targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (prova etanografica: 1.93 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

3.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, terminando poi la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;

fatti avvenuti a __________ il 13.09.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4426/2006 di data 4 dicembre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2006 dall'accusata limitatamente al dispositivo n. 1;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede la riduzione del periodo di prova della sospensione condizionale al minimo legale;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se può essere ridotto il periodo di prova della sospensione condizionale.

2.     Sugli oneri dell’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 vCP; 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

prende atto cheACCU 1

con decreto di accusa n. 4426/2006 del 4 dicembre 2006 è stata ritenuta autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione.

rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“lacondannadi ACCU 1:

1.  Alla pena di 30 giorni di detenzione

2.  Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”

sonoesecutividall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 4 dicembre 2006.

pronunciala pena di 30 giorni di detenzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

prescindedal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         1'500.-          multa

fr. 200.-          tassa di giustizia

fr.                            300.-          spese giudiziarie

fr.                         2'000.-totale