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10.2006.577

Colpire con un pugno alla mascella ed incolpare una persona di dovergli dei soldi

Ticino · 2007-06-27 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.577

DA 4257/2006

Bellinzona

27 giugno 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.  vie di fatto,

per avere, a __________, presso __________ “__________”, il __________, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo con un pugno alla mascella;

2.  diffamazione,

per avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, comunicando con gli addetti alla sorveglianza della discoteca, incolpato CIVI 1 di dovergli dei soldi;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 173 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4257/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da espiare.

2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 giugno 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2/4 maggio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 47, 106, 126 cpv. 1, 173 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  vie di fatto

1.2.  diffamazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________.

4.     Sulle pretese della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 50'000.-.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto e diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4257/2006 del 20 novembre 2006.

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 320.- (trecentoventi);

1.1.  l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.

respingele pretese della parte civile.

avvertele parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                320.00                   pena pecuniaria

fr.                300.00                   multa

fr.                200.00                   tassa di giustizia

fr.                150.00                   spese giudiziarie

fr.970.00totale