Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.470
DA 3502/2006
Bellinzona
6 giugno 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 6 agosto 2006;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 25 settembre 2006 n. 3502/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 1500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 giugno 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale afferma che i fatti non sono contestati. Alla luce delle circostanze del caso concreto chiede che la sanzione venga ridotta a 60 giorni e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 6 agosto 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3502/2006 del 25 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr. 12600.-- (dodicimilaseicento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1500.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.2200.00totale