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10.2006.470

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 gr/oo); recidivo

Ticino · 2007-06-06 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.470

DA 3502/2006

Bellinzona

6 giugno 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 - max. 2.15 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2003 per analogo reato;

fatti avvenuti a __________ il 6 agosto 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3502/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.  Alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 6 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale afferma che i fatti non sono contestati. Alla luce delle circostanze del caso concreto chiede che la sanzione venga ridotta a 60 giorni e che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 6 agosto 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3502/2006 del 25 settembre 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr. 12’600.-- (dodicimilaseicento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

2.  alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft G-1 Zurigo il 26 maggio 2003, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1500.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.2200.00totale