Dispositiv
- atti contro la pubblica incolumità, art. 6 cifra 1 LOP,
- danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1579/2006 del 2 maggio 2006; caricala tassa e le spese allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.234
DA 1579/2006
Bellinzona
5 dicembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di atti contro la pubblica incolumità,
per aver omesso di adeguatamente custodire il suo cane, in particolare per averlo lasciato vagare liberamente, permettendogli così di aggredire il cane di proprietà di LESA 1 che lo teneva correttamente al guinzaglio mentre camminava sulla pubblica via;
fatti avvenuti a __________ il 4 dicembre 2005;
reato previsto dallart. 6 cifra 1 LOP,
perseguita con decreto daccusa del 2 maggio 2006 n. DA 1579/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 maggio 2006 dallaccusata;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale hanno partecipato laccusata e linterprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettato allaccusata lestensione del decreto daccusa al reato di danneggiamento;
sentita l'accusata, la quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi dimputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Atti contro la pubblica incolumità,
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 cifra 1 LOP; 144 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti ed avendo preso atto che gli atti non permettono di ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da casi analoghi o eventi che avrebbero dovuto indurre limputata a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per gli altri animali, per cui viene a mancare lelemento soggettivo dellintenzionalità nella forma del dolo eventuale;
proscioglieACCU 1
dalle accuse di:
1. atti contro la pubblica incolumità, art. 6 cifra 1 LOP,
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1579/2006 del 2 maggio 2006;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.250.00totale