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10.2006.230

sottrazione di vari capi di abbigliamento da un grande magazzino per un valore complessivo di fr. 779.80

Ticino · 2006-11-28 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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LESA 1

Incarto n.10.2006.230

DA 1692/2006

Bellinzona

28 novembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

detenuto dal 24 al 25 aprile 2006;

prevenuto colpevole di         furto,

per avere, il 24 aprile 2006 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del negozio LESA 1 sottratto vari capi di abbigliamento per un valore complessivo pari a ca. fr. 779.80;

La refurtiva è poi stata parzialmente recuperata e già restituita alla parte lesa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 maggio 2006 n. DA 1692/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 28 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di furto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 55, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

furto di lieve entità, art. 139 cifra 1 e 172ter CPS,

per avere, il 24 aprile 2006 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del negozio LESA 1 sottratto una tuta da ginnastica marca Nike del valore di fr. 99.--, un paio di pantaloncini corti marca Nike del valore fr. 39.90, una maglietta nera marca Nike del valore di fr. 49.90 e una maglietta blu marca Adidas del valore di fr. 45.90 per complessivi fr. 234.70;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale