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10.2006.204

appropriarsi di fr. 200.-- rinvenuti presso un bancomat e appartenenti a terzi

Ticino · 2006-10-11 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 100.-;
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. assegnaalla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, __________, l’importo di fr. 200.- a titolo di risarcimento. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.100.00multa fr.                       150.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.                      350.00       totale
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.204

DA 1456/2006

Bellinzona

11 ottobre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di        appropriazione semplice di lieve entità

per essersi, il __________ (recte __________), presso il bancomat __________ di __________ a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriata dell’importo di CHF 200.- rinvenuto presso il bancomat dove la legittima proprietaria l’aveva dimenticato, essendosi la stessa allontanata prima che il denaro fosse erogato, somma non recuperata;

reato previsto                     dall’art. 137 cifra 1 CP richiamato l'art. 172ter CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1456/2006 di data 10 aprile 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 200.--, a titolo di risarcimento.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 11 ottobre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e la parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               la parte civile, la quale chiede il versamento di fr. 200.- a titolo di risarcimento e per il resto si rimette al giudizio del giudice;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di appropriazione indebita di lieve entità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 200.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 137 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di appropriazione semplice di lieve entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1456/2006 del 10 aprile 2006.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 100.-;

1.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

assegnaalla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, __________, l’importo di fr. 200.- a titolo di risarcimento.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale