Dispositiv
- alla multa di fr. 100.-;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. assegnaalla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, __________, limporto di fr. 200.- a titolo di risarcimento. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.100.00multa fr. 150.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr. 350.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2006.204
DA 1456/2006
Bellinzona
11 ottobre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di appropriazione semplice di lieve entità
per essersi, il __________ (recte __________), presso il bancomat __________ di __________ a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriata dellimporto di CHF 200.- rinvenuto presso il bancomat dove la legittima proprietaria laveva dimenticato, essendosi la stessa allontanata prima che il denaro fosse erogato, somma non recuperata;
reato previsto dallart. 137 cifra 1 CP richiamato l'art. 172ter CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto daccusa n. 1456/2006 di data 10 aprile 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 200.--, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 11 ottobre 2006, al quale sono comparsi laccusata personalmente e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la parte civile, la quale chiede il versamento di fr. 200.- a titolo di risarcimento e per il resto si rimette al giudizio del giudice;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di appropriazione indebita di lieve entità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 200.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 137 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di appropriazione semplice di lieve entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1456/2006 del 10 aprile 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-;
1. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
assegnaalla condannata il termine di due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, __________, limporto di fr. 200.- a titolo di risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale