opencaselaw.ch

10.2005.428

insulti che offendono l'onore e danneggiamento di un'autovettura attreverso delle forbici da giardino

Ticino · 2006-01-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 144 cpv. 1 e 177 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3264/2005 di data 8 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.-.

3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 26 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente con il suo difensore e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti i testi __________ e __________;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, il risarcimento della somma di fr. 4'506.35 e il versamento di un importo da determinare dal giudice come torto morale;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  danneggiamento

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di un danno materiale di fr. 4'506.35 e il versamento di una somma quale riparazione morale

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 144 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 3264/2005 del 8 settembre 2005.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di ingiuria per avere in data 27 aprile 2005 a __________ in via __________, tacciando CIVI 1 di “pezzente e fallita”, offeso il di lei onore.

manda                             ACCU 1

esente da pena.

condannaACCU 1

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

caricaallo Stato le spese della teste __________.

dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                       100.00       testi

fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       100.00       teste __________

fr.                      100.00       totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.-.

E. 3 La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 26 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente con il suo difensore e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti i testi __________ e __________;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, il risarcimento della somma di fr. 4'506.35 e il versamento di un importo da determinare dal giudice come torto morale;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  danneggiamento

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di un danno materiale di fr. 4'506.35 e il versamento di una somma quale riparazione morale

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 144 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 3264/2005 del 8 settembre 2005.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di ingiuria per avere in data 27 aprile 2005 a __________ in via __________, tacciando CIVI 1 di “pezzente e fallita”, offeso il di lei onore.

manda                             ACCU 1

esente da pena.

condannaACCU 1

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

caricaallo Stato le spese della teste __________.

dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                       100.00       testi

fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       100.00       teste __________

fr.                      100.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.428

DA 3264/2005

Bellinzona

26 gennaio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1,attinente di

(difesa da: DI 1, __________)

prevenuta colpevole di     1.  danneggiamento,

per avere, in data 3 maggio 2005, a __________, in Via __________, intenzionalmente danneggiato una cosa di proprietà altrui e meglio                                  graffiando a mano di una forbice da giardino il parafango anteriore sinistro della vettura di CIVI 1;

2.ingiuria,

per avere, in data 27 aprile 2005, a __________ in Via __________, tacciando

CIVI 1 di “pezzente... fallita... fannullona...mantenuta dello Stato”

offeso il di lei onore;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 144 cpv. 1 e 177 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3264/2005 di data 8 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.-.

3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 26 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente con il suo difensore e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentiti i testi __________ e __________;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, il risarcimento della somma di fr. 4'506.35 e il versamento di un importo da determinare dal giudice come torto morale;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  danneggiamento

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di un danno materiale di fr. 4'506.35 e il versamento di una somma quale riparazione morale

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 144 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n. 3264/2005 del 8 settembre 2005.

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di ingiuria per avere in data 27 aprile 2005 a __________ in via __________, tacciando CIVI 1 di “pezzente e fallita”, offeso il di lei onore.

manda                             ACCU 1

esente da pena.

condannaACCU 1

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

caricaallo Stato le spese della teste __________.

dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                       100.00       testi

fr.                      200.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       100.00       teste __________

fr.                      100.00       totale