opencaselaw.ch

10.2005.260

Opposizione senza firma autografa

Ticino · 2005-10-19 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                       il 16 aprile 2005 a __________;

reato previsto                      dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 1874/2005 di data  17 maggio 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.--.

3.  Alla revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 17.03.2003.

4.  Al pagamento della multa di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 22 maggio 2005 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che la forma scritta esige la firma di chi si obbliga con l’atto (cfr. art. 13 CO) e che la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 CO);

che per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002);

che l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione involontaria: all’interessato deve essere assegnato un termine per rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);

che all’accusato è stato assegnato il 7 giugno 2005 un termine di 10 giorni per inoltrare alla Pretura penale un’opposizione debitamente sottoscritta;

che l’opponente non ha dato seguito a questo invito né entro il termine indicato né in seguito;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile;

che abbondanzialmente si rileva che lo scritto di ACCU 1 concerne principalmente la questione della revoca della licenza di condurre, che esula comunque dalla competenza di questo giudice, e che l’opposizione è limitata al dispositivo n. 3, che propone la revoca della condizionale di una precedente condanna a 10 giorni di detenzione;

che la motivazione dell’opposizione sta nel fatto che l’accusato non vorrebbe scontare la pena in carcere, ma con un lavoro di pubblica utilità: si tratta di una questione di espiazione della pena, che con la legislazione vigente, sfugge allo stadio attuale della procedura alla competenza di questo giudice;

che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare oneri di giudizio;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'opposizione è irricevibile .

E. 2 Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

E. 3 Non si prelevano né tasse né spese.

E. 4 Intimazione a: Il presidente:                                                                            La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.260

DA 1874/2005

Bellinzona

19 ottobre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di            circolazione in stato di inattitudine;

fatti avvenuti                       il 16 aprile 2005 a __________;

reato previsto                      dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 1874/2005 di data  17 maggio 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.--.

3.  Alla revoca della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 17.03.2003.

4.  Al pagamento della multa di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 22 maggio 2005 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che la forma scritta esige la firma di chi si obbliga con l’atto (cfr. art. 13 CO) e che la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. art. 14 CO);

che per costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001 del 1° maggio 2002);

che l’assenza della firma è un vizio sanabile, trattandosi di un’omissione involontaria: all’interessato deve essere assegnato un termine per rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b);

che all’accusato è stato assegnato il 7 giugno 2005 un termine di 10 giorni per inoltrare alla Pretura penale un’opposizione debitamente sottoscritta;

che l’opponente non ha dato seguito a questo invito né entro il termine indicato né in seguito;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile;

che abbondanzialmente si rileva che lo scritto di ACCU 1 concerne principalmente la questione della revoca della licenza di condurre, che esula comunque dalla competenza di questo giudice, e che l’opposizione è limitata al dispositivo n. 3, che propone la revoca della condizionale di una precedente condanna a 10 giorni di detenzione;

che la motivazione dell’opposizione sta nel fatto che l’accusato non vorrebbe scontare la pena in carcere, ma con un lavoro di pubblica utilità: si tratta di una questione di espiazione della pena, che con la legislazione vigente, sfugge allo stadio attuale della procedura alla competenza di questo giudice;

che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare oneri di giudizio;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.