Dispositiv
- Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta). Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice supplente: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1: fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 150.00 spese giudiziarie fr. 350.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.166/ANC
DA 966/2005
Bellinzona,
15 luglio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di
minaccia,
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di luglio 2004, dicendo a __________ affinché riferisse a LESA 1 che lui aveva una pistola lasciando intendere che lavrebbe usata per dirimere questioni di liquidazione, rispettivamente dicendo nel corso di una telefonata al diretto interessato ti giro il coltello nella carne, so dove abiti, ti ammazzo e altre locuzioni di analogo tenore, incusso spavento e timore a LESA 1;
reato previsto dallart. 180 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 15 marzo 2005 n. DA 966/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 23/31 marzo 2005;
indetto il dibattimento 15 luglio 2005, al quale ha presenziato il signor ACCU 1; il Procuratore pubblico con lettera 13/14 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato mentre la parte lesa LESA 1, non ha fatto atto di comparsa;
accertate le generalità dell'accusato e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli atti i documenti formanti lincarto dipendenti dal DA 966/2005;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisite definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dallincarto della Pretura penale n. 10.2005.166;
sentito l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale chiede al giudice di contattare il signor Steinbacher e di rivolgergli le stesse domande fatte oggi al dibattimento;
posti a giudizio, col consenso dellaccusato, i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole del reato di minaccia, art. 180 CPS,
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di luglio 2004, dicendo a __________ affinché riferisse a LESA 1 che lui aveva una pistola lasciando intendere che lavrebbe usata per dirimere questioni di liquidazione, rispettivamente dicendo nel corso di una telefonata al diretto interessato ti giro il coltello nella carne, so dove abiti, ti ammazzo e altre locuzioni di analogo tenore, incusso spavento e timore a LESA 1?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?
5. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti lincarto penale
n. 10.2005.166;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18, 39, 41, 63, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1, 3 e 4;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di
minaccia,art. 180 CPS,
per avere, a __________ e __________, nel corso del mese di luglio 2004, dicendo a __________ affinché riferisse a LESA 1 che lui aveva una pistola lasciando intendere che lavrebbe usata per dirimere questioni di liquidazione, rispettivamente dicendo nel corso di una telefonata al diretto interessato ti giro il coltello nella carne, so dove abiti, ti ammazzo e altre locuzioni di analogo tenore, incusso spavento e timore a LESA 1;
e condanna ACCU 1,
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta).
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite del giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00totale