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10.2004.501

falsità in documenti per compiere una truffa e un'appropriazione indebita

Ticino · 2005-04-12 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.501

DA 4125/2004

Bellinzona

12 aprile 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di         1.  truffa,

per avere, a __________, in data 12 e 13 gennaio 2004, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della ditta __________, inducendo così tale ditta ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio e meglio a consegnarle una lavatrice marca AEG del valore di fr. 1'840.--,

consistendo l’inganno astuto:

·nell’essersi presentata ai collaboratori della ditta __________ sotto le mentite spoglie di __________, considerato che le sue vere generalità erano note alla ditta fornitrice, la quale vantava un credito nei suoi confronti per precedente fornitura del 1999;

·nell’aver indotto la __________ ad allestire il contratto d’acquisto 12 gennaio 2004 e il bollettino di consegna 13 gennaio 2004 con le citate false generalità dell’acquirente (__________), riportate conseguentemente anche sulla polizza di versamento;

·nell’aver sottoscritto il citato contratto d’acquisto e successivo bollettino di fornitura con le citate false generalità, modificando pure la propria firma in calce a tali documenti rispetto a quella del contratto per la precedente fornitura del 1999;

·nell’aver sottaciuto alla ditta fornitrice la sua disastrosa situazione finanziaria e conseguentemente la mancanza di volontà di pagare il prezzo di fr. 1'840.--, così come di essere la persona pregiudicata per reati specifici;

(la parte lesa __________ si è costituita parte civile);

fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CPS;

2.  appropriazione indebita,

per avere, a __________, nel corso del periodo febbraio/aprile 2004, al fine di procacciarsi un indebito profitto, approfittato della sua qualità di cassiera dell’”__________”, per appropriarsi indebitamente di denaro a lei affidato da tale __________, e meglio,

per avere indebitamente operato sul ccp __________ intestato alla citata __________, in particolare utilizzato abusivamente la Postcard __________ per eseguire diversi prelevamenti ammontanti a complessivi fr. 2'076.50, rispettivamente riscuotendo due assegni, di complessivi fr. 770.--;

e quindi per essersi illecitamente appropriata di un totale di fr. 2'846.50 di pertinenza della __________, denaro che ha poi utilizzato per scopi personali;

(la parte civile __________ è stata nel frattempo risarcita con fr. 3'000.--);

fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 138 cpv. 1 CPS;

3.  falsità in documenti,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto precedente 1.1. (recte: 1), per procacciare a sé un indebito profitto, nonché per perfezionare l’inganno astuto di cui alla truffa sub. 1.1. (recte: 1), ripetutamente formato e usato documenti falsi, in particolare sottoscritto con false generalità il contratto di acquisto 12 gennaio 2004 e un bollettino di fornitura 13 gennaio 2004 con la ditta __________;

fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 4125/2004 di data 6 dicembre 2004 del AINQ 1che propone la condanna:

1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento.

Per eventuali ulteriori pretese di risarcimento alle parti civili __________ e __________ si rinvia al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

4.  Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2004 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 12 aprile 2005, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 22 febbraio 2005, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.    Truffa,

5.       Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei confronti dell’imputata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?

6.       Deve essere confermata la condanna dell’imputata al versamento alla parte civile __________ di fr. 1'840.-- a titolo di risarcimento?

7        Deve essere confermato il rinvio delle parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento?

8.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 138 cpv. 1, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti:

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

2.  appropriazione indebita, art. 138 cpv. 1 CPS,

3.  falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ e __________ il 12/13 gennaio 2004, rispettivamente nel periodo febbraio-aprile 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4125/2004 del 6 dicembre 2004;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  al versamento alla parte civile __________ dell’importo di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinviale parti civili __________ e __________ al competente foro civile per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento;

revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  200.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.                  350.00            totale