Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.501
DA 4125/2004
Bellinzona
12 aprile 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di 1. truffa,
per avere, a __________, in data 12 e 13 gennaio 2004, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della ditta __________, inducendo così tale ditta ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio e meglio a consegnarle una lavatrice marca AEG del valore di fr. 1'840.--,
consistendo linganno astuto:
·nellessersi presentata ai collaboratori della ditta __________ sotto le mentite spoglie di __________, considerato che le sue vere generalità erano note alla ditta fornitrice, la quale vantava un credito nei suoi confronti per precedente fornitura del 1999;
·nellaver indotto la __________ ad allestire il contratto dacquisto 12 gennaio 2004 e il bollettino di consegna 13 gennaio 2004 con le citate false generalità dellacquirente (__________), riportate conseguentemente anche sulla polizza di versamento;
·nellaver sottoscritto il citato contratto dacquisto e successivo bollettino di fornitura con le citate false generalità, modificando pure la propria firma in calce a tali documenti rispetto a quella del contratto per la precedente fornitura del 1999;
·nellaver sottaciuto alla ditta fornitrice la sua disastrosa situazione finanziaria e conseguentemente la mancanza di volontà di pagare il prezzo di fr. 1'840.--, così come di essere la persona pregiudicata per reati specifici;
(la parte lesa __________ si è costituita parte civile);
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 146 cpv. 1 CPS;
2. appropriazione indebita,
per avere, a __________, nel corso del periodo febbraio/aprile 2004, al fine di procacciarsi un indebito profitto, approfittato della sua qualità di cassiera dell__________, per appropriarsi indebitamente di denaro a lei affidato da tale __________, e meglio,
per avere indebitamente operato sul ccp __________ intestato alla citata __________, in particolare utilizzato abusivamente la Postcard __________ per eseguire diversi prelevamenti ammontanti a complessivi fr. 2'076.50, rispettivamente riscuotendo due assegni, di complessivi fr. 770.--;
e quindi per essersi illecitamente appropriata di un totale di fr. 2'846.50 di pertinenza della __________, denaro che ha poi utilizzato per scopi personali;
(la parte civile __________ è stata nel frattempo risarcita con fr. 3'000.--);
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 138 cpv. 1 CPS;
3. falsità in documenti,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto precedente 1.1. (recte: 1), per procacciare a sé un indebito profitto, nonché per perfezionare linganno astuto di cui alla truffa sub. 1.1. (recte: 1), ripetutamente formato e usato documenti falsi, in particolare sottoscritto con false generalità il contratto di acquisto 12 gennaio 2004 e un bollettino di fornitura 13 gennaio 2004 con la ditta __________;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 251 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto daccusa n. DA 4125/2004 di data 6 dicembre 2004 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento.
Per eventuali ulteriori pretese di risarcimento alle parti civili __________ e __________ si rinvia al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
4. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2004 dall'accusata;
indetto il dibattimento 12 aprile 2005, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 22 febbraio 2005, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Truffa,
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei confronti dellimputata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere confermata la condanna dellimputata al versamento alla parte civile __________ di fr. 1'840.-- a titolo di risarcimento?
7 Deve essere confermato il rinvio delle parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento?
8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 138 cpv. 1, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti:
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
1. truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. appropriazione indebita, art. 138 cpv. 1 CPS,
3. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ e __________ il 12/13 gennaio 2004, rispettivamente nel periodo febbraio-aprile 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4125/2004 del 6 dicembre 2004;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al versamento alla parte civile __________ dellimporto di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
rinviale parti civili __________ e __________ al competente foro civile per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento;
revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dei Giudici dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale