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10.2004.405

circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.74 - max. 2.08 grammi per mille); infrazione alle norme della circolazione (uscita di strada)

Ticino · 2005-03-10 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
  2. alla multa di fr. 1200.–,
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4443), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta di pagamento         a carico del condannato: fr.                     1200.–         multa fr.                       250.–         tassa di giustizia fr.                       350.–         spese giudiziarie fr.                     1800.–totale
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Incarto n.10.2004.405/AMM

DA 3196/2004

Bellinzona

10 marzo 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

accusato di                   1.  circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.08 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

2.  infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa nel dirupo sottostante;

reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti                      a __________ il 16 agosto 2004;

perseguito                         con decreto d’accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2. alla multa di fr. 1200.–,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 9 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione alle norme della circolazione;

2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC), 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004;

condanna                        ACCU 1

1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. alla multa di fr. 1200.–,

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4443),

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico del condannato:

fr.                     1200.–         multa

fr. 250.–         tassa di giustizia

fr.                       350.–         spese giudiziarie

fr.                     1800.–totale