Dispositiv
- alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta di pagamento a carico del condannato: fr. 350. tassa di giustizia fr. 150. spese giudiziarie fr. 500.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2004.400/AMM
DA 2801/2004
Bellinzona
12 aprile 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv. __________, __________)
accusato di corruzione attiva
per avere, a __________, __________ e __________ nel periodo aprile-ottobre 1999, in due occasioni, procurato un dono a un funzionario perché violasse i doveri del proprio ufficio, e meglio per avere consegnato a __________, __________, la somma complessiva di fr. 1500., ossia fr. 1000. nellaprile 1999 e fr. 500. nel giugno/luglio 1999, somme fattegli pervenire per il tramite di __________, al quale si era rivolto su consiglio di __________, perché violasse i doveri dufficio e gli facesse ottenere un permesso di dimora annuale (tipo B), ritenuto che il permesso non è stato rilasciato, nonostante lintervento di __________, il quale in particolare, violando i doveri dufficio,
allestiva personalmente la domanda di ottenimento del permesso 9 aprile 1999, indicando nella medesima dati rilevanti al fine dellottenimento del permesso, non corrispondenti alla realtà e inventati;
tentava con scritto del 3 maggio 1999 di convincere funzionari dellUfficio __________) circa la bontà della domanda;
allestiva personalmente il ricorso 10 giugno 1999 al Consiglio di Stato contro la decisione di diniego di prima istanza, indicando dati rilevanti al fine dellottenimento del permesso, non corrispondenti alla realtà e inventati;
allestiva personalmente le osservazioni 30 giugno 1999 della __________ al ricorso 10 giugno 1999, indicando fatti non veri e postulando sostanzialmente la concessione del permesso di dimora;
allestiva personalmente la replica 10 luglio 1999 al ricorso 10 giugno 1999 enfatizzando gli elementi non veritieri, già contenuti nella domanda 9 aprile 1999 e nel ricorso 10 giugno 1999;
allestiva personalmente il ricorso 22 ottobre 1999 al Tribunale federale, ribadendo gli elementi non veritieri contenuti negli allegati precedenti al medesimo;
reato previsto dallart. 288 vCP;
perseguito con decreto daccusa n. 2801/2004 del 24 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dellimputato:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300. e delle spese di fr. 100.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 28 agosto 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 12 aprile 2005, cui sono comparsi laccusato, il difensore e il Procuratore pubblico __________;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il Procuratore pubblico, che in estrema sintesi ravvisa ladempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi della corruzione attiva, e conclude per la conferma del decreto daccusa, salvo la pena accessoria dellespulsione sulla quale ritiene si possa ormai soprassedere;
il difensore, il quale in estrema sintesi solleva perplessità sul modo in cui sono stati considerati i diritti della difesa in fase istruttoria e con lordinanza 23 dicembre 2004 di questo giudice, contesta la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive del reato, ravvisa inesattezze nella descrizione dei fatti di cui al decreto daccusa e conclude per il proscioglimento dellimputato o quanto meno in subordine per una pena non superiore ai 5 giorni già scontati in detenzione preventiva;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di corruzione attiva;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 41, 55 e 63 CP; 288 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di corruzione attiva, art. 288 vCP,
per avere, in due occasioni, procurato un dono a un funzionario perché violasse i doveri del proprio ufficio, e meglio per avere consegnato indirettamente a __________, __________, la somma complessiva di fr. 1500., ossia fr. 1000. nellaprile 1999 e fr. 500. nel giugno/luglio 1999, somme fattegli pervenire per il tramite di __________, al quale si era rivolto su consiglio di __________, perché gli facesse ottenere un permesso di dimora annuale (tipo B) violando fra laltro i doveri dufficio (il denaro rimunerava daltra parte lallestimento della domanda e degli allegati ricorsuali: agire in sé non configurante quanto meno nella percezione soggettiva di __________ violazione dei doveri dufficio), ritenuto che __________ non conosceva __________ come tale (sapeva solo di un dipendente del __________ di Bellinzona) e che il permesso non è stato rilasciato nonostante lintervento di __________;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 350. tassa di giustizia
fr. 150. spese giudiziarie
fr. 500.totale