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10.2004.362

portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

Ticino · 2005-01-20 · Italiano TI
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Incarto n.10.2004.362/CEG

DA 2949/2004

Bellinzona

20 gennaio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di         violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

per avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

fatti avvenuti                       a __________, valico doganale di __________, il 15 agosto 2004;

reato                                 previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2949/2004 delAINQ 1che propone la condanna:

1.Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3.Ordina la confisca del coltello a serramanico, sequestratole dalla polizia il 15 agosto 2004;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento per il 20 gennaio 2005 al quale l’accusata – regolarmente citata per via raccomandata 10 dicembre 2004 – non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14/15 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                         nelleforme contumaciali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Deve essere ordinata la confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti,

visti                                   gli art. 49 cifra 3 e 4, 58 CP; 4 cpv. 1 lett. C, 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a  LArm; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1, 3 e 4; negativamente al quesito postosub2;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole diviolazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni(art. 33 cpv. 1 lett. a LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 1 LArm), per avere, attraverso il valico stradale di __________, il 15 agosto 2004, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

condanna                         ACCU 1

1.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 150.—(centocinquanta);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

la confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004;

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia, Berna.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.--         multa

fr.                       100.--         tassa di giustizia

fr.                         50.--         spese giudiziarie

fr.                      350.--totale