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10.2004.162

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-05-18 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Se __________ è autore colpevole di: 1.1.  infrazione alla LF sugli stupefacenti 1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese.
  3. Se deve essere ordinata revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.
  4. Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.
  5. Se deve essere ordinata la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 41, 55, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara__________, autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1565/2004 del 3 maggio 2004. condanna                         _ACCU1
  6. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;
  7. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-. revocala sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico  il 18 novembre 2003. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall' art. 80 CP. ordinala confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004. ordinala devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile
  8. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2004.162/fl

DA 1565/2004

Bellinzona

18 maggio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di cancelliere, per giudicare

_ACCU1

difeso da: DUF1

prevenuto colpevole di    1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a tossicomani vari, un quantitativo complessivo di 7 "bolas" di cocaina;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti                       a __________ e a __________ fra il mese di ottobre 2002 e il mese di agosto 2003;

2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente ricevuto e acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo imprecisato di marijuana;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti avvenuti                       a __________ e a __________ fra il mese di luglio 2003 e il 23 aprile 2004;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1565/2004 di data 3 maggio 2004 del _AINQ1che propone la condanna dell'accusato:

1.                                   Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.2.  Alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata     con decisione del Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.4.  Ordina la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla       polizia il 23 aprile 2004.5.  Ordina parimenti la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 maggio 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore, l'interprete francese signora __________ mentre il Procuratore pubblico con lettera 15 marzo 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall'imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti e una riduzione della pena, da sospendere, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; postula altresì che non venga revocata la sospensione dell'espulsione, che non si proceda a confische e che non vengano addebitate spese procedurali;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se __________ è autore colpevole di:

1.1.  infrazione alla LF sugli stupefacenti

1.2.  ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti compiuti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere ordinata revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico di Bellinzona il 18 novembre 2003.

4.  Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

5.  Se deve essere ordinata la devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 41, 55, 58 e 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara__________,

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1565/2004 del 3 maggio 2004.

condanna                         _ACCU1

1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

revocala sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni decretata dal Ministero pubblico  il 18 novembre 2003.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CP.

ordinala confisca e la distruzione di 1.9 gr. di marijuana e la confisca di un telefono cellulare marca Siemens con relativa carta, sequestratagli dalla polizia il 23 aprile 2004.

ordinala devoluzione allo Stato di CHF 140.-- sequestratigli dalla polizia il 23 aprile 2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il cancelliere:

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                       350.-totale