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Incarto n.10.2004.113/CEG
DA 804/2004
Bellinzona
10 marzo 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, a __________, __________ e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo dindebito profitto proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no. Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________ S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________, cittadino italiano residente in __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 138 Cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa dell8 marzo 2004 no. DA 804/2004 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 67'281.10 oltre interessi del 5% a partire dal 12 febbraio 2002, a titolo di risarcimento.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 19 marzo 2004;
indetto il dibattimento per il 10 marzo 2005, al quale laccusato, regolarmente citato con raccomandata 16 dicembre 2004, non è comparso, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________ con telefonata 9 marzo 2005 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelleforme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita,
per essersi, a __________, __________ e __________, nel periodo luglio - agosto 2001, a scopo dindebito profitto proprio e altrui, appropriato del veicolo Porsche Carrera Tiptronic 911, no. Matricola __________, targata TI __________ in suo possesso ed oggetto di un contratto leasing pattuito il 6 marzo 2003 (recte: 2000) fra la __________ S.a.g.l. e la società __________ SA di cui egli era direttore, cedendolo a __________, cittadino italiano residente in __________?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.Quidsulla cauzione di fr. 5'000.--?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 111, 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1, 3, 5 e 6, negativamente al quesito postosub2, come segue ai quesiti postisub4 e 7;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole diappropriazione indebita(art. 138 Cifra 1 CP) per i fatti compiuti a __________, __________ e __________, nel periodo luglio-agosto 2001, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 804/2004 del 08.03.2004;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento a titolo di risarcimento alla parte civile __________, __________, dellimporto di fr. 67'281.10 (sessantasettemiladuecento-ottantuno&dieci) oltre interessi al 5 % a partire dal 12 febbraio 2002;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--, per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
disponeche le tasse e le spese giudiziarie vengano prelevate dalla cauzione di fr. 5'000.-- versata dal condannato (art. 111 cpv. 3 CPP); sulla rimanenza della cauzione verrà deciso trascorso il termine per chiedere un nuovo giudizio;
avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali, Lugano (per la decisione sulla decadenza della cauzione)
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 450.--totale
(da trattenere dalla cauzione)