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10.2003.96

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nel corso del 19__________ e il ____________________.2002 a __________ e __________ __________;

reato previsto                      dagli art. 227 cifra 1 cpv. 1 CP, 229 cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DAC __________/__________ di data  __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Mario Branda,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla pena di 40 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di giorni 60 di detenzione inflitta all'accusato da questo Ministero Pubblico il 2.4.2001.

2.  Alla multa di fr. 3'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3.  Al versamento alla parte civile __________ __________, __________ l'importo di fr. 94'062.55 a titolo di risarcimento.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--.

5.  Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________ __________.

vista                                 l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002;

che il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002;

che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002;

che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002;

che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia                1.L'opposizione al DAC n. __________/__________è irricevibile.

2.Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato.

3.Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

4.Non si prelevano né tasse né spese.

5.Intimazione a:

__________. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Mario Branda, __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________ __________ __________,

Avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3.  Al versamento alla parte civile __________ __________, __________ l'importo di fr. 94'062.55 a titolo di risarcimento.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--.

5.  Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________ __________.

vista                                 l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002;

che il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002;

che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002;

che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002;

che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia                1.L'opposizione al DAC n. __________/__________è irricevibile.

2.Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato.

3.Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

4.Non si prelevano né tasse né spese.

5.Intimazione a:

__________. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Mario Branda, __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________ __________ __________,

Avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--.

5.  Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.

E. 6 Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________ __________. vista                                 l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002 dall'accusato; considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa; che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla busta di intimazione); che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002; che il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002; che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti); che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002; che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002; che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva; che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo; pronuncia                1. L'opposizione al DAC n. __________/__________è irricevibile. 2. Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato. 3. Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza. 4. Non si prelevano né tasse né spese. 5. Intimazione a: __________. __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________ __________ __________ __________, __________, __________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________, __________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________ __________ __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Il presidente:                                                                La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.96/KRM

DAC 732/2002

Bellinzona

24 marzo 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________,__________.__________.__________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ /TI, attinente di __________ /TI, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, __________ __________ __________

siccome

ritenuto colpevole di            franamento, violazione delle regole dell'arte edilizia, circolazione in stato di ebrietà

fatti avvenuti                       nel corso del 19__________ e il ____________________.2002 a __________ e __________ __________;

reato previsto                      dagli art. 227 cifra 1 cpv. 1 CP, 229 cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DAC __________/__________ di data  __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Mario Branda,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla pena di 40 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di giorni 60 di detenzione inflitta all'accusato da questo Ministero Pubblico il 2.4.2001.

2.  Alla multa di fr. 3'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3.  Al versamento alla parte civile __________ __________, __________ l'importo di fr. 94'062.55 a titolo di risarcimento.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--.

5.  Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di __________ __________.

vista                                 l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002;

che il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002;

che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002;

che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002;

che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia                1.L'opposizione al DAC n. __________/__________è irricevibile.

2.Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato.

3.Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

4.Non si prelevano né tasse né spese.

5.Intimazione a:

__________. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Mario Branda, __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

__________ __________, Via __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________ __________ __________,

Avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.